PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI RECANATI

Provincia di Macerata

c.f. 00284570439 p.i. 00092110436

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 UFFICIO TRIBUTI

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): ANNO 2011

Delibera di C.C. n. 1 del 27.03.2008

 

ALIQUOTE

 

A decorrere dall’anno 2008, in forza del D.L. n. 93/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008) è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e cioè quella adibita a dimora abituale del soggetto passivo. A tale scopo è posta una presunzione legale secondo cui l’immobile ove si ha la residenza anagrafica coincide con l’abitazione principale, salvo prova contraria.
L’esenzione è estesa alle eventuali pertinenze (C/2 e C/6) dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto. A tale proposito si precisa che il regolamento per l’imposta comunale sugli immobili del Comune di Recanati non ha limitato il numero di pertinenze alle quali poter estendere i benefici riconosciuti alla prima casa.

Sono assimilate all’abitazione principale e pertanto sono esenti dall’ICI:
• in forza dell’art. 8, comma 4°, del D.Lgs. n. 504/1992 le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case Popolari;
• in forza dell’art. 21 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili l’unita immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione tuttavia che la stessa non risulti locata;
• in forza dell’art. 6, comma 3° bis del D.Lgs. n. 504/1992 la casa coniugale di proprietà del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulti assegnatario della stessa, a condizione tuttavia che egli non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è ubicata la casa coniugale.

Dall’esenzione sono escluse le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali si applica l’aliquota del 5,3 per mille e la detrazione di Euro 154,94.
Per tutti gli altri immobili si applicano le seguenti aliquote:
6,7 per mille aliquota ordinaria;
9 per mille aliquota per alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (Legge 431/1998, art. 2, comma 4°).