COMUNE DI TOLENTINO

Provincia di Macerata

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 29/03/2007

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  - DETERMINAZIONE ALIQUOTE

ANNO 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

OMISSIS..

 

D E L I B E R A

 

 

 

 

A)    di determinare per l’anno 2007:

 

1)      un’aliquota ordinaria del 7 per mille;

 

2)       un’aliquota ridotta del 4,5 per mille, da applicare alle abitazioni principali così come individuate dall’art. 8 del D.L.vo 30/12/1992, n. 504, e dall’art. 3, comma 1, del Regolamento comunale ICI;

 

B)    di estendere l’aliquota ridotta del 4,5 per mille anche alle tipologie individuate alle lettere a), b) e c), dell’art. 3, comma 2, del Regolamento comunale ICI e cioè:

 

a.        alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

 

b.       alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come dimora abituale mediante contratto stipulato alle condizioni degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998, n. 431, e registrato a termini di legge;

 

c.        alle abitazioni possedute da soggetti obbligati per legge a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

 

C)    di stabilire, come da regolamento comunale ICI in vigore, che le detrazioni per abitazione principale non si applicano al caso indicato al n. 2) della precedente lettera B);

 

D)    di proporre al Consiglio comunale:

 

a.       di stabilire per l’anno 2007 le detrazioni per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e a pertinenza come segue:

 

DETRAZIONE PER FASCE DEBOLI

 

Aumento della detrazione sulla prima casa a €.155,00

 

-         contribuenti ultrasessantacinquenni il cui reddito dell’intero nucleo famigliare riferito al 2006 abbia un importo non superiore a €.7.000,00 per unico componente ed €.14.000,00 per due componenti;

-         contribuenti il cui reddito dell’intero nucleo famigliare riferito al 2006 abbia un importo non superiore a €.7.000,00 per unico componente ed €.14.000,00 per due componenti;

-         Detti contribuenti  non debbono possedere ad alcun titolo altre proprietà immobiliari, oltre alla prima casa o che siano pertinenziali ad essa.

-         Le suddette condizioni debbono essere attestate dai contribuenti con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, da spedire all’ufficio tributi Comune entro il termine di versamento dell’imposta.

 

 

DETRAZIONE PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

 

Aumento della detrazione sulla prima casa a €.155,00

 

Per le famiglie numerose che alla data del 01/01/2007, sono composte dal/i genitore/i e da un numero di figli superiore a due e che comunque rispettino le seguenti condizioni:

 

-         i figli debbono essere fiscalmente a carico ai sensi dell’applicazione dell’IRPEF;

-         il reddito imponibile lordo IRPEF del nucleo familiare riferito al 2006 non deve essere superiore nel suo complesso a :

-         per famiglie con 3 o più figli il cui reddito imponibile lordo non supera €.30.000,00;

-         Limite incrementato di €2.000,00 annui lordi per ogni figlio oltre al terzo.

-         Detti contribuenti  non debbono possedere ad alcun titolo altre proprietà immobiliari, oltre alla prima casa o che siano pertinenziali ad essa.

-         Le suddette condizioni debbono essere attestate dai contribuenti con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, da spedire all’ufficio tributi Comune entro il termine di versamento dell’imposta.

 

DETRAZIONE ORDINARIA

 

-         €103,29 per le altre abitazioni principali;

 

b.      di stabilire che le predette detrazioni non sono cumulabili;

 

E)    di dare atto che l’applicazione dell’aliquota ridotta di cui alla lettera A) e delle detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non comporta squilibri di bilancio;

 

F)     di dare atto altresì, che il presente provvedimento, secondo quanto comunicato dalla Direzione Generale per la Finanza Locale – Div. 1^ - con circolare del 3/2/1993, non è soggetto ad omologazione del  Ministero delle Finanze;

 

G)    di prevedere l’introito della somma di € 3.137.000,00 da imputare al capitolo 20 del Bilancio di Previsione 2007;

 

di disporre, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 58, comma 4, della Legge 15/12/1997, n. 446, la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale.