Omissis..

LA GIUNTA COMUNALE

 
            VISTE la relazione e la proposta che precedono;
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi, Dott. Paolo BINI;
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, reso dal Ragioniere Generale, Dott. Paolo BINI;
 
RITENUTA la proposta dell’Assessore delegato meritevole di approvazione;
 
CON voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;
 
D E L I B E R A
 
A)    di riconfermare per l’anno 2005:
 
1)     un’aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
 
2)     un’aliquota ridotta del 4,5 per mille, da applicare alle abitazioni principali così come individuate dall’art. 8 del D.L.vo 30/12/1992, n. 504, e dall’art. 3, comma 1, del Regolamento comunale ICI,
 
3)       un’aliquota diversificata nella misura del 7 per mille, da applicare alle seguenti categorie catastali:
-         abitazioni non destinate all’abitazione principale dei soggetti passivi ICI e relative pertinenze (cat. A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8 – A9 – A11 – C2 – C6 – C7);
-          Uffici (cat. A10);
-          Istituti di credito (cat. D5);
 
B)    di estendere l’aliquota ridotta del 4,5 per mille anche alle tipologie individuate alle lettere a), b) e c), dell’art. 3, comma 2, del Regolamento comunale ICI e cioè:
 
1)       alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 
2)       alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come dimora abituale mediante contratto stipulato alle condizioni degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998, n. 431, e registrato a termini di legge;
 
3)       alle abitazioni possedute da soggetti obbligati per legge a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
 
C)    di stabilire, come da regolamento comunale ICI in vigore, che le detrazioni per abitazione principale non si applicano al caso indicato al n. 2) della precedente lettera B);
 
D)    di proporre al Consiglio comunale:
 
1)     di riconfermare per l’anno 2005 le detrazioni per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e a pertinenza in vigore nell’anno 2004, e cioè:
 
-         €154,94 per i nuclei familiari con almeno tre figli minori al primo gennaio 2005 e fiscalmente a carico nell’anno 2004, con reddito lordo familiare conseguito nell’anno 2004 minore o uguale a € 30.987,41, il cui immobile adibito ad abitazione principale sia stato acquistato con mutuo ipotecario o fondiario ancora da estinguere al primo gennaio 2005;
 
-         €103,29 per le altre abitazioni principali;
 
2)     di stabilire che le predette detrazioni non sono cumulabili;
 
E)    di dare atto che l’applicazione dell’aliquota ridotta di cui alla lettera A) e delle detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non comporta squilibri di bilancio;
 
F)     di dare atto altresì, che il presente provvedimento, secondo quanto comunicato dalla Direzione Generale per la Finanza Locale – Div. 1^ - con circolare del 3/2/1993, non è soggetto ad omologazione del  Ministero delle Finanze;
 
G)    di prevedere l’introito della somma di € 2.970.000,00 da imputare al capitolo 20 del Bilancio di Previsione 2005;
 
H)    di disporre, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 58, comma 4, della Legge 15/12/1997, n. 446, la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale.