LA GIUNTA COMUNALE
 
 RICHIAMATO  l'art.  4  della legge 23/10/1992, n. 421, che ha previsto
 l'istituzione  a  decorrere dall'anno 1993 dell'imposta comunale sugli
 immobili  (I.C.I.) da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni
 e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;
 
 VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, emanato in attuazione
 della  legge  delega sopra citata, contenente norme sul riordino della
 finanza locale e sulla istituzione e disciplina dell'I.C.I.;
 
 Visto  che  in  base  a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 27 della
 Legge  28  dicembre 2001, n. 488, il termine per deliberare l'aliquota
 d'imposta  e`  stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di
 Previsione;
 
 Considerato  che la Legge Finanziaria 2006 ha stabilito che il termine
 di  approvazione  del  bilancio  di previsione per l'esercizio 2006 e'
 stato differito alla data del 31.03.2006;
 
 RITENUTO di provvedere in proposito determinando le aliquote I.C.I. da
 applicare  per  l'anno  2006  nella  stesse misura e maniera di quelle
 previste per gli anni precdenti, e cioe` come di seguito indicate:
 
 a)  aliquota  del  5,50 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
     abitazione principale;
 
 b)  aliquota del 6,00 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
 
 - Visti i pareri favorevoli di regolarita` tecnica e contabile assunti
   ai  sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
 - Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,
 
                           D E L I B E R A
 
 1)  Determinare,  ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92,
     le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno  2006  nella stessa misura di di
     quelle previste per gli anni 2004 e 2005, e cioe`:
 
     a)  aliquota  del 5,50 per mille per le unita' immobiliari adibite
         ad abitazione principale;
 
     b)  aliquota  del  6,00  per  mille  per  tutti  gli altri tipi di
         immobili;
 
 2)  Determinare,  ai  sensi  e per gli effetti dell' art. 3, comma 55,
     punto  2,  della  Legge  n.  662/96  in Euro 103,29= la detrazione
     dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
     principale;
 
 3)  Specificare  che il presente atto, secondo quanto comunicato dalla
     Direzione  Generale  per  la  Finanza  Locale  -  Div.  1^  -  con
     ministeriale  1/46 del 03/02/1993, non e' soggetta ad omologazione
     del Ministero delle Finanze.