UFFICIO REFERENTE: Ufficio Tributi
Delibera Consiliare n. 26 del 14 aprile 2005
Oggetto:
“Imposta Comunale sugli immobili – esercizio finanziario 2005 – conferma aliquote di imposta e maggiore detrazione per particolari categorie sociali anno 2004”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione dell'Assessore alle finanze, al bilancio, ai tributi ed al personale, Geom. Franco Golota;
Viste le disposizioni contenute negli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 17 maggio 2004, con la quale sono state deliberate, per l'anno 2004, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili, ed i fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e dalle relative pertinenze;
b) aliquota agevolata del 4,50 (quattrovirgolacinquanta) per mille per i fabbricati direttamente adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze;
c) aliquota agevolata del 4,50 (quattrovirgolacinquanta) per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione e le relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado;
d) aliquota agevolata dell'1 (uno) per mille per i fabbricati inagibili od inabitabili oggetto di interventi di recupero, e per i fabbricati oggetto di interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, localizzati nel centro storico del Comune di Corridonia, per la durata massima di tre anni dalla data di inizio di detti interventi;
e) aliquota agevolata dell'1 (uno) per mille sugli immobili utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (O.N.L.U.S.) e posseduti dalle stesse a titolo di proprieta`, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, oppure di altro diritto reale di godimento, oppure in qualita` di locatario finanziario oppure di concessionario;
Richiamata la predetta delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 17 maggio 2004, con la quale sono state deliberate, per l'anno 2004, le seguenti detrazioni di imposta:
a) detrazione ordinaria di Euro 103,29 dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per i fabbricati direttamente adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo;
b) maggiore detrazione di Euro 258,23 dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per i fabbricati direttamente adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze di soggetti passivi appartenenti particolari categorie sociali;
Visto l'art. 53, comma 16^, della legge 23 dicembre 2000 n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3^, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche` per approvare i regolamenti relative alle entrate degli enti locali, e` stabilito entro la data fissata d norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto l'art. 1, comma 1^, del Decreto-Legge 31 marzo 2005 n.44, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali” il quale ha prorogato il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005, alla data del 31 maggio 2005;
Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 31 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 80 del 02 marzo 2005, con la quale sono state confermate, per l'anno 2005, le aliquote di imposta e la maggiore detrazione per particolari categorie sociali vigenti nell'anno 2004;
Ritenuto di dover confermare, per l'anno 2005, le aliquote di imposta e la maggiore detrazione per particolari categorie sociali vigenti per l'anno 2004;
Viste le disposizioni del Titolo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituiscono e regolamentano l'imposta comunale sugli immobili;
Dato atto che l'aliquota agevolata del 4,50 (quattrovirgolacinquanta) per mille, da applicare sui fabbricati adibiti ad abitazione e sulle relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, spetta ai soggetti passivi titolari dei fabbricati e delle relative pertinenze dianzi indicati, che producano all'Ufficio tributi del Comune di
Corridonia, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. per l'anno 2004, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso l'Ufficio tributi, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dall'Ufficio tributi per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non e` soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l’anno 2005, in caso di assenza di variazioni di requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata all’Ufficio Tributi di questo Ente negli anni antecedenti l’anno 2005;
Dato atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2005, l'aliquota agevolata da applicare sui fabbricati adibiti ad abitazione e sulle relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione sopraindicata, presentata dai richiedenti tale beneficio all'Ufficio tributi del Comune di Corridonia, rimane valida anche per gli anni successivi all'anno 2005;
Richiamato l'art. 8, comma 3^, del citato D.Lgs. n. 504/92, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che il Comune puo` deliberare un aumento della detrazione da Euro 103,29 fino ad Euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;
Dato atto che la detrazione in argomento ai sensi del comma 3^ del citato art. 8, spetta sull'imposta dovuta per il fabbricato direttamente adibito ad abitazione principale e sulle relative pertinenze del soggetto passivo ed e` rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Ritenuto di dover confermare, per l'anno 2005, la maggiore detrazione di Euro 258,23, gia` vigente nell'anno 2004, per l'unico fabbricato direttamente adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze, appartenenti ai soggetti passivi del tributo in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. soggetto passivo portatore di handicaps gravi, riconosciuto tale dalla Commissione medica della U.S.L. (art. 4, Legge n. 104/92), purche' in possesso di un reddito complessivo lordo annuo, ai fini dell'I.R.Pe.F., non superiore ad Euro 11.986,00;
2. soggetto passivo disabile, con invalidita` superiore al 66%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita` civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, purche' in possesso di un reddito complessivo lordo annuo, ai fini dell'I.R.Pe.F., no superiore ad Euro 11.986,00;
3. soggetto passivo con a carico uno oppure piu` familiari portatori di handicaps gravi o disabili, di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2 purche' il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare, ai fini dell'I.R.Pe.F., non sia superiore ad Euro 20.975,00;
4. soggetto passivo singolo titolare, oltre al reddito derivante da possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze soltanto del reddito di pensione sociale o di pensione minima nel limite dell'ammontare minimo erogato dall'I.N.P.S. per l'anno 2003 per i lavoratori dipendenti, il quale alla data del 1^ gennaio 2004 abbia gia` compiuto il 65^ anno di eta`;
5. soggetto passivo il cui nucleo familiare sia composto da due persone aventi entrambe i requisiti di cui al punto 4;
6. soggetto passivo il cui nucleo familiare sia composto da due persone aventi entrambe i requisiti di cui al punto n. 4 e da uno oppure piu` familiari a carico;
7. soggetto passivo singolo oppure il cui nucleo familiare sia assistito in modo permanente dal Comune. L'assistenza esercitata dal Comune deve essere comprovata da attestazione rilasciata dal competente servizio comunale;
Ritenuto che i soggetti passivi di cui trattasi debbano essere ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:
A) che nessuno dei soggetti passivi o dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo sia possessore, neppure per quote, a titolo di proprieta`, usufrutto oppure altro diritto reale di godimento, oppure in qualita` di locatario o concessionario, di altro immobile diverso dal fabbricato ubicato nel territorio nazionale e destinato ad abitazione principale e dalle relative pertinenze;
B) che non venga effettuata locazione, anche parziale, del fabbricato adibito ad abitazione principale e/o delle relative pertinenze;
C) che il fabbricato oggetto della maggiore detrazione non sia classificato o classificabile in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Considerato che la maggiore detrazione da applicare sull'imposta dovuta sui fabbricati direttamente adibiti ad abitazione principale e sulle relative pertinenze comporta, per l'anno 2004, in via presuntiva, un minore introito del gettito dell'imposta comunale sugli immobili pari ad Euro 10.000,00;
Acquisito l'allegato parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Ascoltati gli interventi dei Consiglieri, che si sono succeduti nella discussione che saranno riportati successivamente in apposito e separato verbale, da allegarsi alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;
All'esito della discussione, il Presidente mette a votazione la proposta suddetta, la quale riporta il seguente risultato:
Consiglieri presenti: N. 19
Consiglieri astenuti: N. 5
Consiglieri votanti: N. 14
Voti favorevoli: N. 12
Voti contrari: N. 2
Pertanto;
Visto il risultato della votazione che precede, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Di confermare, per l'anno 2005, l'aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille, da applicare sui terreni agricoli, sulle aree fabbricabili e sui fabbricati, diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, e sulle relative pertinenze;
Di confermare, per l'anno 2005, l'aliquota agevolata del 4,50 (quattrovirgolacinquanta) per mille, da applicare sui fabbricati direttamente adibiti ad abitazione principale e sulle relative pertinenze;
Di confermare, per l'anno 2005, l'aliquota agevolata del 4,50 (quattrovirgolacinquanta) per mille, da applicare sui fabbricati adibiti ad abitazione e sulle relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado;
Di confermare, per l'anno 2005, l'aliquota agevolata dell'1 (uno) per mille, da applicare sui fabbricati inagibili oppure inabitabili oggetto di interventi di recupero, e sui fabbricati oggetto di interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, localizzati nel centro storico del Comune di Corridonia, per la durata massima di tre anni dalla data di inizio di detti interventi;
Di confermare, per l'anno 2005, l'aliquota agevolata dell'1(uno) per mille, da applicare sugli immobili utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilita` sociale (O.N.L.U.S.) e posseduti dalle stesse a titolo di proprieta`, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, oppure di altro diritto reale di godimento, oppure in qualita` di locatario finanziario oppure di concessionario;
Dare atto che l'aliquota agevolata del 4,50 (quattrovirgolacinquanta) per mille, da applicare sui fabbricati adibiti ad abitazione e sulle relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, spetta ai soggetti passivi titolari dei fabbricati e delle relative pertinenze dianzi indicati, che producano all'Ufficio tributi del Comune di Corridonia, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. per l'anno 2004, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso l'Ufficio tributi, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie
richieste dall'Ufficio tributi per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non e` soggetta ad autenticazione di firma;
Dare atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2005, l'aliquota agevolata da applicare sui fabbricati adibiti ad abitazione e sulle relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione sopraindicata, presentata dai richiedenti tale beneficio all'Ufficio tributi del Comune di Corridonia, rimane valida anche per gli anni successivi all'anno 2005;
Di confermare, per l'anno 2005, nella misura ordinaria di Euro 103,29, la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per il fabbricato direttamente adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo;
Di confermare, per l'anno 2005, in Euro 258,23 la maggiore detrazione dall'imposta comunale sugli immobili spettante ai soggetti passivi aventi i requisiti di cui ai punti distinti ai numeri da 1 a 7 ed alle condizioni di cui alle lettere A), B) e C), in premessa indicati;
Di stabilire che i richiedenti, per godere del suddetto beneficio per particolari categorie sociali, dovranno produrre specifica domanda all'Ufficio tributi di questo Ente, a pena di decadenza, durante il periodo che va dal 1^ aprile al 1^ agosto 2005, utilizzando l'apposito stampato in distribuzione presso l'Ufficio
oppure altro stampato similare contenente le notizie richieste dall'Ufficio tributi per il godimento dell'agevolazione fiscale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non e` soggetta ad autenticazione di firma;
Di disporre che nella predetta domanda, corredata da idonea documentazione probatoria dell'agevolazione fiscale richiesta, il soggetto passivo del tributo comunale dichiari di possedere i requisiti richiesti e di trovarsi nelle condizioni in premessa indicate, attestando altresi`:
- il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilita` della maggiore detrazione;
- la composizione del nucleo familiare;
- l'indicazione dei soggetti portatori di handicaps e/o disabili, con il relativo grado di invalidita`, effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al punto n. 3;
- l'ammontare del reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero del nucleo familiare dichiarato ai fini dell'I.R.Pe.F.;
- la rendita catastale attribuita o presunta del fabbricato direttamente adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze, regolarmente dichiarate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'importo del tributo, tenendo conto della maggiore detrazione da usufruire;
Di dare atto che per nozione di "familiare a carico" si intende la nozione prevista dalla normativa riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal vigente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni; mentre per nozione di "nucleo familiare" si fa riferimento alle risultanze dell'Ufficio anagrafe del Comune di Corridonia per l'anno 2005;
Di dare atto che il reddito complessivo lordo annuo del singolo soggetto passivo ovvero il reddito complessivo lordo annuo del nucleo familiare e` quello considerato ai fini dell'I.R.Pe.F. per l'anno di imposta 2004, al netto, sia della deduzione prevista dall'art. 11 del vigente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sia della deduzione prevista, ai fini
dell'I.R.Pe.F., nei limiti del reddito catastale del fabbricato direttamente adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze, ma al lordo degli oneri deducibili;
Di dare atto che i soggetti passivi, che presenteranno la predetta domanda, terranno conto, all'atto del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005, della maggiore detrazione di imposta spettante, in proporzione alla quota di possesso del fabbricato e delle relative pertinenze ed alla durata del possesso nel corso dell'anno 2004;
Di dare atto che le istanze verranno accolte, fermo restando i requisiti richiesti, fino a concorrenza della somma di Euro 10.000,00, prevista come minore introito del gettito ordinario per l'anno 2005;
Di dare atto che resta confermata , per l’anno 2005, in Euro 103,29, la detrazione ordinaria per il fabbricato direttamente adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze, spettante ai soggetti passivi non rientranti nelle particolari categorie sociali in premessa elencate;
Di dare atto che le predette aliquote agevolate di imposta sono state considerate in sede di previsione di stima del gettito ordinario dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005 e che non influiscono, pertanto, sugli equilibri finanziari del bilancio di previsione dell'esercizio stesso;
Inoltre, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione del presente atto, il Presidente propone di dichiararne l'immediata eseguibilita';
Effettuata, quindi la votazione con il seguente risultato:
Consiglieri presenti: N. 19
Consiglieri astenuti: N. 5
Consiglieri votanti: N. 14
Voti favorevoli: N. 12
Voti contrari: N. 2
Pertanto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il risultato della votazione che precede, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori;
DELIBERA
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.