Le aliquote I.C.I. per l'anno 2010 sono state determinate con delibera del Consiglio Comunale  n. 16 del 15/03/2010:

ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZA (Con riferimento alle fattispecie per le quali non è prevista l'esenzione)

a) Aliquota ridotta al 4,00 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli) direttamente adibita ad abitazione principale e per la pertinenza dell'abitazione principale, limitatamente ad una unica unità immobiliare, compresa tra le categorie C6 e C7. Ai fini dell'agevolazione si considerano pertinenze le unità immobiliari contraddistinte con le categorie di cui sopra, purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole, a servizio dell'abitazione principale. Per l'abitazione principale è inoltre concessa un adetrazione dell'imposta pari a Euro 103,29, rapportata al periodo dell'anno nel quale l'immobile è effettivamente ultilizzato come abitazione principale. La detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale è detraibile dall'imposta dovuta perl la pertinenza. In caso di più soggetti passivi dimoranti nella stessa unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, l'ammontare della detrazione deve essere suddiviso in parti uguali tra loro.

IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO

b) aliquota agevolata pari allo 4,00 per mille  per gli immobili ad uso abitativo per il quali sono stati stipulati regolari contratti di locazione come di seguito individuati e redatti in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona:

- contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art.2 comma 3 della legge 431/98);

- contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art.5 comma 2 della legge 431/98);

ABITAZIONI NON LOCATE

c) Aliquota maggiorata al 9,00 per mille, limitatamente agli immobili ad uso abitativo non locati o locati con contratto di locazione non registrato.

ABITAZIONI LOCATE

d) Aliquota ordinaria al 7,00 per mille, per gli immobili ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato.

PER I TERRENI AGRICOLI

e) Aliquota agevolata pari al 4,00 per mille.

PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E LE AREE FABBRICABILI

f) Aliquota ordinaria pari al 7,00 per mille.

ATTENZIONE: per l'applicazione delle aliquote ai punti b) e d) deve essere prodotta autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento, con effetto anche per gli anni successivi, qualora permangano i requisiti indicati. IN MANCANZA DI TALE AUTOCERTIFICAZIONE VERRA' APPLICATA L'ALIQUOTA MAGGIORATA.