DELIBERAZIONE N. 12 DEL 28-2-2008

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER L’ANNO 2008 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E FISSAZIONE DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

...omissis

 

DELIBERA

 

1)      di applicare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote dell’imposta:

a.  Aliquota ridotta – pari al 4,00 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b.  Aliquota agevolata – pari al 4,00 per mille a favore dei proprietari che hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98; come specificato:

-            contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2 – comma III della Legge n. 431/98);

-            contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art. 5 – comma II della Legge n. 431/98);

-            contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art. 5 –comma I della Legge n. 431/98);

purché redatti in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona;

c.       Aliquota maggiorata – pari al 9,00 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non registrato;

d.      Aliquota ordinaria – pari al 7,00 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto di locazione registrato ma non convenzionato ai sensi della Legge n. 431/98; l’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di imposta di autocertificazione attestante data e anno di registrazione del contratto;

e.       Aliquota agevolata – pari al 4,50 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.);

f.        Aliquota agevolata – pari al 4,00 per mille per i terreni agricoli;

g.      Aliquota ordinaria – pari al 7,00 per mille per tutti gli altri immobili;

 

2)      di stabilire che, per l’applicazione delle aliquote di cui alle lettere b) e d) del punto precedente, deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l’anno di riferimento, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, in mancanza della quale verrà applicata l’aliquota maggiorata;

 

3)      di confermare che l’aliquota ridotta, pari al 4,00 per mille, prevista per l’abitazione principale venga applicata anche alle pertinenze, limitatamente ad un’unica unità immobiliare compresa tra le categorie C6) e C7) precisando che, ai fini dell’agevolazione, si considerano pertinenze le unità immobiliari contraddistinte con le categorie predette, purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali indicate;

 

4)      di non apportare modifiche alla misura della detrazione d’imposta per l’abitazione principale stabilita dalla Legge n. 662/96 e, quindi, applicare la detrazione di € 103,29 e confermare la maggiore detrazione pari a € 150,00, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a.      nucleo familiare da cui risulti un indicatore ISEE fino ad € 11.000,00;

b.      nucleo familiare di soli ultrasessantacinquenni con indicatore ISEE fino ad € 12.400,00;

c.       nucleo familiare con persona invalida al 100%, come da certificato rilasciato dalle competenti commissioni sanitarie;

d.      “giovani coppie”, anche con figli, con entrambi i componenti di età tra i 18 ed i 35 anni, per il primo anno successivo all’istituzione della convivenza anagrafica, comprendendosi nella convivenza anche le unioni more uxorio;

 

5)      di stabilire che, al fine dell’applicazione della maggiore detrazione di cui al punto precedente, sono applicabili i seguenti criteri omogenei:

a.      se il richiedente è persona che dichiara di non percepire alcun reddito (es. studenti) e non ha eletto la residenza nell’unità abitativa in oggetto, sarà richiesto il reddito ISEE dell’eventuale nucleo familiare d’appartenenza (cui risulta a carico a fini IRPEF), considerando in tal senso facente parte del nucleo familiare del dichiarante anche il nucleo familiare del soggetto che ne sostiene l’onere di mantenimento;

b.      i componenti il nucleo familiare non devono possedere, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, altra unità immobiliare (fabbricati o terreni) oltre l'eventuale garage o posto macchina annesso, e l'unità immobiliare per la quale viene chiesta la maggior detrazione, catastalmente deve essere classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10;

c.       la maggiore detrazione è altresì riconosciuta nel caso in cui il richiedente sia intestatario a titolo di nuda proprietà di quota parte di una sola ulteriore unità abitativa catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10;

 

6)      di stabilire che l’indicatore ISEE di cui sopra deve essere riferito alla situazione reddituale relativa all’anno precedente quello di richiesta della maggiore detrazione e che la relativa certificazione deve essere presentata alla Società Ancona Entrate Srl entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.