Delibera Consiglio di Comunale n.36 del 30 marzo 2007

 

Oggetto: CONFERMA, PER L’ANNO 2007, DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E FISSAZIONE DELLE DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

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1)         di applicare per l’anno 2007, le seguenti aliquote dell’imposta:

(a)        Aliquota ridotta – pari al 4,00 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

(b)       Aliquota agevolata – pari al 2,00 per mille a favore dei proprietari che hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98; come specificato:

m      Contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art. 2 – comma III della Legge n. 431/98);

m      Contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art. 5 – comma II della legge 431/98);

m      Contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art. 5 –comma I della Legge n. 431/98);

 Purché redatti in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona;

(c)        Aliquota maggiorata – pari al 9,00 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non registrato;

(d)       Aliquota ordinaria – pari al 7,00 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto di locazione registrato ma non convenzionato ai sensi della Legge 431/98; l’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di imposta di autocertificazione attestante data e anno di registrazione del contratto;

(e)        Aliquota agevolata – pari al 4,50 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.);

(f)         Aliquota agevolata – pari al 4,00 per mille per i terreni agricoli;

(g)        Aliquota ordinaria – pari al 7,00 per mille per tutti gli altri immobili;

 

2)         Per l’applicazione delle aliquote ai punti: b), e d) deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l’anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, in mancanza di tale autocertificazione verrà applicata l’aliquota maggiorata;

 

3)         di confermare che l’aliquota ridotta, pari al 4,00 per mille, prevista per l’abitazione principale venga applicata anche alle pertinenze, limitatamente ad una unica unità immobiliare compresa tra le categorie di seguito indicate: C6) e C7). Si precisa inoltre che ai fini della agevolazione si considerano pertinenze le unità immobiliari contraddistinte con categorie di cui sopra purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole, a servizio dell’abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali sopra indicate;

 

4)         di non apportare modifiche alla misura della detrazione d’imposta per l’abitazione principale stabilita dalla Legge n. 662/96 e, quindi, applicare la detrazione di € 103,29 e prevedere una maggiore detrazione pari a € 150,00, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a.      Nucleo familiare da cui risulti un indicatore ISEE fino ad € 11.000,00;

b.      Nucleo familiare di soli ultrasessantacinquenni, con indicatore ISEE fino ad € 12.400,00;

c.      Nucleo familiare con persona invalida al 100%, come da certificato rilasciato dalle competenti commissioni sanitari;

d.      “Giovani coppie”, anche con figli, con entrambi i componenti di età tra i 18 ed i 35 anni, per il primo anno successivo all’istituzione della convivenza anagrafica, comprendendosi nella convivenza anche le unioni more uxorio.

 

Al fine di applicare la maggiore detrazione sono applicabili criteri omogenei:

a.      Se il richiedente è persona che dichiara di non percepire alcun reddito (es. studenti) e non ha eletto la residenza nell’unità abitativa in oggetto, sarà richiesto il reddito ISEE dell’eventuale nucleo familiare d’appartenenza (cui risulta a carico a fini IRPEF). Si considera, infatti, facente parte del nucleo familiare del dichiarante anche il nucleo familiare del soggetto che ne sostiene l’onere di mantenimento;

b.      I componenti il nucleo familiare non devono possedere, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, altra unità immobiliare (fabbricati o terreni) oltre l'eventuale garage o posto macchina annesso, e l'unità immobiliare per la quale viene chiesta la maggior detrazione, catastalmente deve essere classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10.

La maggiore detrazione è altresì riconosciuta nel caso in cui il richiedente sia intestatario a titolo di nuda proprietà di quota parte di una sola ulteriore unità abitativa catastalmente classificata o classificabile in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10;

 

La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata alla Società delle ANCONA ENTRATE SRL, entro il 31 Ottobre dell’anno di riferimento.

 

L’indicatore ISEE deve essere riferito alla situazione reddituale relativa all’anno precedente quello di richiesta della maggiore detrazione;

 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000