COMUNE DI ANCONA

 

DELIBERAZIONE N. 117 DEL 15 MARZO 2005

 

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni ICI per l’anno 2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

omissis…

 

DELIBERA

 

di applicare per l’anno 2005, le seguenti aliquote dell’imposta:

a)      aliquota ridotta - pari al 4,00 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b)      aliquota agevolata - pari al 2,00 per mille a favore dei proprietari che hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n.431/98; come specificato:

- contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art.2 comma 3 della legge 431/98);

- contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 431/98);

- contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 431/98);

purché redatti in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona;

c)      aliquota maggiorata - pari al 9,00 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non  registrato;

d)      aliquota ordinaria - pari al 7,00 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto di locazione registrato ma non convenzionato ai sensi della Legge 431/98; l’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di imposta di autocertificazione attestante data e anno di registrazione del contratto;

e)      aliquota agevolata - pari al 4,50 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.)

f)        aliquota agevolata  - pari al 4,00 per mille per i terreni agricoli;

g)      aliquota ordinaria - pari al 7,00 per mille per tutti gli altri immobili

 

Per l'applicazione delle aliquote ai punti b), e d) deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l’anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati, in mancanza di tale autocertificazione verrà applicata l’aliquota maggiorata;

 

- di confermare che l'aliquota ridotta, pari al 4,00 per mille, prevista per l'abitazione principale venga applicata anche alle pertinenze, limitatamente ad una unica unità immobiliare compresa tra le categorie di seguito indicate: C6 e C7. Si precisa inoltre che ai fini della agevolazione si considerano pertinenze le unità immobiliari contraddistinte con categorie di cui sopra purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole, a servizio dell'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali sopra indicate;

 

- di non apportare modifiche alla misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale stabilita dalla Legge 662/96 e, quindi, applicare la detrazione di € 103,29.