Estratto della deliberazione di Giunta 

    n. 144 del 18 novembre 2004

===================================Errore. Impossibile aprire l'origine dati.

 

 

OGGETTO:

 

 

 

 

 

 CONFERMA DELLE MISURE E DELLE MODALITA' APPLICATIVE

          DELL'I.C.I.  PER L'ANNO DI IMPOSTA 2005.

 


                          LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO l'art. 4 della legge 23.10.92, n. 421, contenente la delega al Governo per l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1993 e per la revisione dei trasferimenti correnti agli enti locali;

 

VISTO il comma 1 dell'art. 6 del D.L.vo 30.12.92, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituito come al comma 53 punto 1) dell'art. 3 della legge 23.12.96, n. 662, il quale dispone che l'ali­quota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre ogni anno, con effetto per l'anno successivo, con la precisazione che qualora la delibera non fosse adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille;

 

VISTO il comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) il quale stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici e i regolamenti relativi alle entrate, con effetto dal 1° di gennaio dell'anno di riferimento;

 

VISTO che attualmente il Decreto che dispone l'eventuale differimento del termine per la deliberazione del bilancio 2005 non risulta ancora adottato;

 

VISTA la propria deliberazione n. 15 del 2 febbraio 2002, con la quale è stato disposto:

- l'aumento, dall'anno d'imposta 2002, della  detrazione per   l'abitazione principale, da L. 220.000 (113,62 euro) a L. 224.607 (116,00 euro);

- la conferma dell'aliquota I.C.I. al 5,80 per mille e la conferma dell'elevazione di tale aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati (vuoti) da più di un anno, anche per l'anno di imposta 2002, con obbligo dei proprietari dei suddetti locali a presentare specifica dichiarazione nei modi e nei tempi previsti in apposita ordinanza del Sindaco;

- la conferma, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 53 punto 3 dell'art. 3 della legge 23.12.1996, n° 662, dell'elevazione della detrazione da L. 220.000 a L. 500.000 (cioè a euro 258,23) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per le seguenti categorie di cittadini in particolare condizioni economico-sociali:

  a) Soggetti proprietari della sola abitazione principale e relative

     pertinenze, avente quale unico reddito la pensione minima INPS;

  b) nuclei familiari formati da soggetti titolari di sola pensione

     minima INPS o di sole pensioni di importo non superiore al

     minimo INPS.

-L'obbligo, per i soggetti di cui sopra, di presentare nel mese di aprile 2002 un'autocertificazione comprovante i requisiti richiesti;

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 121 del 30 novembre 2001 con la quale è stato modificato l'art. 7 (Riscossione) del Regolamento comunale sull'I.C.I.;

 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 21 del 10/3/2003 con la quale venivano confermate, a partire dall'1 gennaio 2003, le detrazioni ed aliquote I.C.I. di cui alla precedente deliberazione n. 15 del 2/2/2002; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta n.169 del 30/12/2003 con la quale veniva riconfermato anche per l'anno d'imposta 2004 quanto stabilito con la precedente deliberazione suindicata; 

 

RITENUTO opportuno dover riconfermare anche  dall'anno d'imposta 2005, in attesa del differimento del termine per la deliberazione del bilancio preventivo 2005 e dell'eventuale adozione di atti modificati­vi successivi, le aliquote e detrazioni già vigenti ai fini I.C.I. per l'anno in corso, nonchè le altre misure e modalità applicative dei tributi comunali già vigenti per il 2004;

 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 48, comma 2, e 42, comma 2 lettera f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTO l'art. 49 comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTO il parere favorevole espresso in data 17/11/2004  dal Responsabile del 3° settore in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

 

VISTO il parere favorevole reso in data 17/11/2004 dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

 

Con votazione unanime favorevole, espressa palesemente per alzata di mano:

 

             

                           D E L I B E R A

 

 

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostan­ziale della presente deliberazione;

 

2) di confermare anche dall'anno d'imposta 2005, fatta salva l'adozio­ne di provvedimenti modificativi successivi anche in relazione all' eventuale differimento del termine per la deliberazione del bilancio preventivo 2005, le misure, aliquote e modalità applicative di cui alle proprie precedenti deliberazioni;

 

- deliberazione di Giunta n. 21 del 10/3/2003 e n.169 del 30/12/2003, soprarichiamate dalla presente;

 

3) di stabilire al 30 aprile 2005 il termine per la presentazione delle autocertificazioni comprovanti i requisiti richiesti, per poter fruire dell'elevazione della detrazione ai fini I.C.I. sino ad euro 258,23 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

relative pertinenze, come sopra disciplinata;

 

4) di conferire mandato al funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I. affinché provveda a dare ampia diffusione  del contenuto della  presente.

 

Con successiva separata votazione unanime favorevole:

 

                            D E L I B E R A

 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.