aliquota I.C.I. del 5,90 per mille per l'abitazione principale e

per  una  sola pertinenza a scelta del contribuente, e del 7 per mille

per  tutti  gli  immobili  diversi  dalle  abitazioni  o  posseduti in

aggiunta all'abitazione principale.

 

  -  detrazione  d'imposta  abitazione  principale e` confermata nella

misura minima in Euro 103,29;

 

 -  detrazione  per  abitazione principale elevata a Euro 139,44 per i

soggetti  pensionati  ultrasessantacinquenni  che  non  possiedano nel

territorio  nazionale  altre  unita`  immobiliari  oltre  l'abitazione

principale  e  il  cui reddito familiare derivi unicamente da pensione

sociale  (assegno  sociale). La maggior detrazione e` subordinata alla

presentazione  entro  il  30  giugno  2007,  di  idonea  richiesta, da

effettuarsi al Comune, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

   SI CONSIDERANO ALTRESI' ABITAZIONI PRINCIPALI:

-  una  delle  pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle

abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita;

-  quelle concesse ad uso gratuito a parenti e/o affini entro il primo

grado,  non  proprietari  o  titolari di diritti reali di godimento di

abitazioni  in  tutto  il territorio nazionale, e da questi utilizzata

come  abitazione principale limitatamente al beneficio dell'aliquota e

non  alla  detrazione.  La  concessione in uso gratuito ed il grado di

parentela   si   rilevano   dalla  autocertificazione  presentata  dal

concessionario  e  dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968,

che  si  ritiene  tacitamente  rinnovata  fino  a che ne sussistono le

condizioni.  L'autocertificazione  deve  essere presentata entro il 30

giugno dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione.