Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
.... omissis ….
D E L I B E R A
1) omissis;
2) di approvare per l’anno 2011, le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nel testo seguente:
A) 5,6 per mille (aliquota ridotta):
- per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai residenti nel Comune;
- per l’unità immobiliare di pertinenza dell’abitazione principale, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, iscritta in categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie, posti auto su aree private; posti auto coperti), purché non adibita ad uso commerciale e limitatamente ad una sola unità tra le suddette categorie catastali;
- per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro;
- per le unità immobiliari ad uso abitativo, con esclusione delle pertinenze, concesse in uso gratuito dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento ai suoi parenti affini entro il 1° grado (suoceri e generi/nuore) purché il concessionario risulti residente nella stessa abitazione ricevuta in uso e non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune di residenza;
B) 6 per mille (aliquota ordinaria):
- per tutte le altre fattispecie che non rientrano nelle lettere A, C e D (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli);
C) 4 per mille (aliquota agevolata):
- per le abitazioni concesse in locazione a canone agevolato, a titolo di abitazione principale secondo quanto risultante dalla residenza anagrafica del locatario, con contratto stipulato alle condizioni previste ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98, escluse le pertinenze e senza riconoscimento della detrazione.
Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata i contratti definiti in sede locale dovranno essere depositati in Comune a cura del proprietario dell’immobile locato e trasmessi al Servizio Tributi. Inoltre è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni tenuto conto che l’aliquota agevolata dovrà essere applicata in ragione del periodo dell’anno in cui l’immobile risulta locato nel rispetto dell’accordo depositato, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso il Comune secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98;
D) 7 per mille:
- per l’unità immobiliare non locata utilizzabile ai fini abitativi;
3) di riconoscere per l’anno 2011, all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, una detrazione pari ad € 103,29 (centotre/29), dando atto che qualora l’ammontare della detrazione non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computata, per la parte residua, sull’imposta dovuta per l’eventuale pertinenza;
4) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto-Legge 27/05/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/07/2008, n. 126, è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, come definita dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n.504/92, e le fattispecie ad essa assimilate, tenuto conto dei limiti indicati nella norma richiamata;
5) di riconoscere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 27/05/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/07/2008, n. 126, l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili per l’unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6) di riconoscere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 27/05/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/07/2008, n. 126, l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili per le unità immobiliari ad uso abitativo, con esclusione delle pertinenze, concesse in uso gratuito dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento ai suoi parenti in linea retta ascendenti o discendenti di 1° grado (genitori e figli), in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) purché il concessionario risulti residente nella stessa abitazione ricevuta in uso e non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune di residenza;
7) di precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 27/05/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/07/2008, n. 126, restano escluse dall’esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
8) omissis.