COMUNE di CAMERANO (AN)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
…. omissis ….
D E L I B E R A
2) di approvare per l’anno 2007 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
A) 5,6 per mille (aliquota ridotta):
- per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai residenti nel Comune. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, tenuto conto che l'agevolazione è limitata per Regolamento ad una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6;
- per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di ascendenti o discendenti diretti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il primo grado, cioè genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, nuore e generi;
- per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro;
B) 6 per mille (aliquota ordinaria):
- per tutte le altre fattispecie che non rientrano nelle lettere A, C e D (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli);
C) 4 per mille (aliquota agevolata):
- per le abitazioni concesse in locazione a canone agevolato, a titolo di abitazione principale secondo quanto risultante dalla residenza anagrafica del locatario, con contratto stipulato alle condizioni previste ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98, escluse le pertinenze e senza riconoscimento della detrazione.
Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata i contratti definiti in sede locale dovranno essere depositati in Comune a cura del proprietario dell’immobile locato e trasmessi al Servizio Tributi. Inoltre è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni tenuto conto che l’aliquota agevolata dovrà essere applicata in ragione del periodo dell’anno in cui l’immobile risulta locato nel rispetto dell’accordo depositato, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso il Comune secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98;
D) 7 per mille:
- per l’unità immobiliare non locata utilizzabile ai fini abitativi;
3) di applicare, all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione minima stabilita dalla Legge n. 662/96, di € 103,29 (centotre/29), dando atto che qualora l’ammontare della detrazione spettante non trovi capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, la parte residua deve essere computata sull’imposta dovuta per le eventuali pertinenze;
4) di applicare, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale, una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto precedente e quindi pari a € 206,58 (duecentosei/58), nel caso in cui l'abitazione risulti posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
5) di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92 come modificato dal D.L. n. 50/97, convertito con Legge n. 122/97, una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto 3) e quindi pari a € 206,58 (duecentosei/58) nel caso in cui almeno un componente del nucleo familiare del soggetto d'imposta che occupa l'abitazione principale risulti portatore di handicap con un grado di invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento (80%) e che al 31 dicembre dell'anno di imposizione abbia compiuto al massimo il sessantacinquesimo anno di età.
Il soggetto d'imposta che usufruisce della maggiore detrazione deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno di imposizione, apposita dichiarazione attestante il grado di invalidità , allegando il certificato rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale. Tale agevolazione è valida anche nel caso in cui il soggetto d'imposta sia egli stesso un portatore di handicap con gli stessi requisiti di cui sopra;
6) di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92 come modificato dal D.L. n. 50/97, convertito con Legge n. 122/97, una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto 3) e quindi pari a € 206,58 (duecentosei/58) nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:
- il nucleo familiare del soggetto passivo, così come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, è composto da almeno tre minori che non svolgono attività lavorativa e che al 31 dicembre dell'anno di imposizione non abbiano compiuto la maggiore età;
- il soggetto passivo sia titolare della sola abitazione di residenza e al massimo della relativa pertinenza.
Il soggetto d'imposta che usufruisce della maggiore detrazione deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno di imposizione, apposita dichiarazione attestante quanto suindicato;