COMUNE di CAMERANO (AN)

Deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 13/12/2004

 

La  Giunta  Comunale

 

…. omissis ….

 

D E L I B E R A

 

 

2)      di approvare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) con decorrenza dal 1° gennaio 2005, a conferma di quelle vigenti nell'anno 2004:

 

-         abitazione principale 5,6 per mille (cinque virgola sei per mille), comprese le pertinenze dell'abitazione principale tenuto conto che l'agevolazione è limitata per Regolamento ad una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6;

-         abitazioni possedute in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale di ascendenti o discendenti diretti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il primo grado 5,6 per mille (cinque virgola sei per mille);

-         immobili di proprietà di enti senza scopo di lucro, compresi gli alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P. 5,6 per mille (cinque virgola sei per mille);

-         abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 5,6 per mille (cinque virgola sei per mille);

-         abitazioni non locate 7 per mille (sette per mille);

-         altri immobili 6 per mille (sei per mille);

 

3)      di non apportare modifiche alla detrazione di imposta minima stabilita dalla Legge n.662/96 per l'abitazione principale e, quindi, applicare la detrazione di € 103,29 (centotre/29), dando atto che essa potrà essere applicata anche alle pertinenze, limitatamente al caso in cui, dopo averla applicata sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, risulti ancora una eccedenza della medesima;

 

4)      di applicare, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale, una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto precedente e quindi pari a € 206,58 (duecentosei/58), nel caso in cui l'abitazione risulti posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

5)      di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n.504/92 come modificato dal D.L. n.50/97, convertito con Legge n.122/97, una detrazione pari al doppio di quella stabilita al punto 3) e quindi pari a € 206,58 (duecentosei/58) nel caso in cui almeno un componente del nucleo familiare del soggetto d'imposta che occupa l'abitazione principale risulti portatore di handicap con un grado di invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento (80%) e che al 31 dicembre dell'anno di imposizione abbia compiuto al massimo il sessantacinquesimo anno di età . Il soggetto d'imposta che usufruisce della maggiore detrazione deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 giugno dell'anno di imposizione, apposita dichiarazione attestante il grado di invalidità , allegando il certificato rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale. Tale agevolazione è valida anche nel caso in cui il soggetto d'imposta sia egli stesso un portatore di handicap con gli stessi requisiti di cui sopra;