DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.68 DEL 12.04.06 IN MODIFICA DELLA PRECEDENTE N.33 DEL 28.02.06

 

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis...

DELIBERA

1. Di determinare le aliquote I.C.I. dall'anno 2006 nella misura del:

- 6,00 per mille   per la I^ abitazione e le relative pertinenze, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie;

- 6,00  per mille  per gli immobili ad uso abitazione concessi in uso

gratuito ad ascendenti e discendenti in linea retta entro il 2^ grado, che li utilizzano come abitazione principale

- 4     per  mille    per gli immobili locati a norma della L. 431/98 

- 7     per mille     per gli altri fabbricati esclusi quelli destinati

all'esercizio delle attività produttive

- 6,25 per mille    per i fabbricati, utilizzati direttamente dal proprietario e destinati all'esercizio delle attività produttive inclusi nelle catergorie A10, C1, C3, e categoria D

 

2. Di confermare la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in Euro 103,29, e determinare in Euro 206,58 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

1. pensionati ultra sessantacinquenni che abbiano stabilito ivi la propria residenza e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro il 31.12.2005;

- non siano proprietari o titolari di diritto reale di godimento, nel territorio nazionale, di altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale più relativa pertinenza;

- abbiano un reddito fiscale lordo per nucleo familiare anagrafico, certificato ISEE, non superiore ai seguenti limiti:

n.1 persona                Euro  6.714,00

n.2 persone                Euro 13.428,00

n.3 persone                Euro 13.928,00

n.4 persone                Euro 14.428,00

n.5 persone                Euro 14.928,00

n.6 persone                Euro 15.428,00

n.7 o più persone       Euro 15.928,00;

 

2. famiglie di nuova formazione, che abbiano stabilito ivi la propria residenza e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- non siano proprietari o titolari di diritto reale di godimento, nel territorio nazionale, di altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale più relativa pertinenza.

L'agevolazione decorre dalla data di matrimonio, debitamente documentata attraverso la presentazione di certificato di matrimonio, e perdura fino al permanere delle condizioni e comunque non otre 3 anni.

Omissis...