IMPOSTA I.C.I. ANNO 2007: ALIQUOTE

1) Si applica l’aliquota ridotta nella misura del 5.5 per mille relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale. Ai fini dell’applicazione della suddetta aliquota ridotta, si considerano abitazioni principali:

· Abitazione nella quale il soggetto passivo, residente nel Comune, ha la propria residenza anagrafica e la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento;

· Abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

· Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento da cittadini italiani residenti all'estero a condizione che le stesse non risultino locate.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento , anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

S'intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale é sita l'abitazione principale;

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.


2) Si applica l’aliquota nella misura del 7 per mille relativamente ai seguenti immobili:

· Immobili diversi dalle abitazioni (Terreni agricoli, aree fabbricabili, negozi, magazzini, ecc.).

· Immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale (anche se si tratta di abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale o abitazioni concesse in uso gratuito).

· Abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

· Alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) realizzati dal Comune o dall'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.);

3) Si applica l’aliquota nella misura del 2 per mille relativamente ai seguenti immobili :

· Unità immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali i proprietari eseguano interventi volti al loro recupero;

· Immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici sui quali i proprietari eseguano interventi finalizzati al loro recupero;

· Immobili sui quali i proprietari eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti.

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva sottoscritta in presenza del Funzionario che riceve la dichiarazione oppure spedita per posta con allegata la fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ATTENZIONE: L’imposta deve essere versata nel conto corrente postale n. 12353603 intestato al Comune di Montemarciano. Il versamento può essere effettuato presso tutti gli Uffici postali (con spese a carico del contribuente), tutti gli sportelli della Banca delle Marche (servizio gratuito) e direttamente presso l’Ufficio Tributi Comunale, dietro presentazione del bollettino i.c.i. compilato, tramite il Servizio P.O.S. BANCOMAT (servizio gratuito). L'imposta può essere versata anche tramite il modello F4.


IMPOSTA I.C.I. ANNO 2007: DETRAZIONI

· La detrazione per l’abitazione principale ammonta per tutti i contribuenti a € 118,00;
· La detrazione di cui sopra è invece elevata a € 154,00 per i nuclei familiari composti esclusivamente da una o più persone che nel corso dell’anno 2006 abbiano un’età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e pari o superiore a 60 anni per le donne;
· La detrazione di € 154,00 e’ estesa, senza vincolo di età, anche a favore dei nuclei familiari che hanno al loro interno uno o più soggetti portatori di handicaps, certificato ai sensi della L. 104/92.

La detrazione viene applicata anche per gli immobili utilizzati da soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per quelli di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) realizzati dal Comune o dall’Istituto Autonomo Case Popolari.

ATTENZIONE: La detrazione deve essere applicata unicamente per l’abitazione principale (residenza) del soggetto passivo d’imposta;

ATTENZIONE: Per effetto dell’assimilazione all’abitazione principale anche delle sue pertinenze (es. GARAGE), qualora la detrazione spettante fosse maggiore dell’imposta i.c.i. dovuta per l’abitazione principale, l’eventuale differenza può essere portata in detrazione all’imposta dovuta per le pertinenze stesse.

ATTENZIONE: per il calcolo dell’imposta occorre tenere presente che tutte le rendite catastali devono essere rivalutate del 5% e tutti i redditi dominicali devono essere rivalutati del 25 %. Per la valutazione delle aree fabbricabili si consiglia di chiedere informazioni all’Ufficio Tributi.

ATTENZIONE: Per tutti i fabbricati il calcolo dell’imposta deve essere effettuato con riferimento alle rendite catastali determinate sulla base delle tariffe d’estimo precedenti alla revisione intervenuta con il D.M. n. 159/02, sospeso dal T.A.R. Marche con Ordinanza n. 458 del 4.12.2002 e non con quelle ridotte in esecuzione del succitato D.M. n. 159/02, anche se riportate negli atti rilasciati dall’Agenzia del Territorio o presenti negli atti notarili di compravendita. (Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi Comunale.)

ATTENZIONE: Per il calcolo del valore imponibile di un fabbricato occorre moltiplicare la rendita catastale rivalutata come sopra per un moltiplicatore fisso come di seguito indicato:

Il Moltiplicatore è uguale a:

- 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A10 e C1);

- 50 per gli uffici, gli studi privati e altri fabbricati a destinazione speciale (categoria catastale A10 e gruppo catastale D);

- 34 per i negozi e botteghe (categoria catastale C1).