ESTRATTO DELIBERA ICI 2008 N.4 DEL 28/01/2008

 

 

 

 

- 4 per mille - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche ad una sola pertinenza che sia box o cantina o autorimessa se destinata a servizio della abitazione principale:

- 6 per mille - Unità immobiliare locata con contratto registrato a cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinato a servizio dell'abitazione locata;

- 7 per mille -Unità immobiliari abitative non locate a cittadino residente per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 

- 7 per mille - per le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il II grado come da art. 5 comma 3 del Regolamento ICI  

-7 per mille - Tutte le altre unità immobiliari

 

di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane stabilita in EURO 103,291 rapportata all'anno, così come fissato dall'art. 3 comma 55 della legge 23.12.96, n. 662.

 

Versamento su c/c n. 88685854 intestazione 1° riga EQUITALIA MARCHE UNO SPA

                                                                 2° riga SIROLO-AN-ICI

 

 

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VARIAZIONE REGOLAMENTO PER ALLINEARE L’IMPORTO MINIMO DEI RIMBORSI ALL’IMPORTO MINIMO DEI VERSAMENTI

 

1)     art. 14 “IMPORTI MINIMI DOVUTI E VERSATI” : “L’importo minimo fino al quale il versamento diretto dell’imposta non è dovuta, ed  i rimborsi  non sono effettuati i  è di  €. 2,07. L’ importo fino a quale non è dovuto l’accertamento è fissato a  €.12,00.” .