Stralcio del dispositivo della delibera di C.C. n. 5 del 12.02.2007

………(OMISSIS)

 

 

ALIQUOTE

 

- 4 per mille - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche ad una sola pertinenza che sia box o cantina o autorimessa se destinata a servizio della abitazione principale:

- 6 per mille - Unità immobiliare locata con contratto registrato a cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinato a servizio dell'abitazione locata;

- 7 per mille -Unità immobiliari abitative non locate a cittadino residente per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 

- 7 per mille - per le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il II grado come da art. 5 comma 3 del Regolamento ICI  

-7 per mille - Tutte le altre unità immobiliari

 

 ISTRUZIONI SUL PAGAMENTO DELL’ I.C.I. – ANNO 2007

 

1) CHI E’ TENUTO A PAGARE L’I.C.I.

 

L’imposta dovuta per l’anno 2007 va pagata da parte del proprietario di immobili, ovvero dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, proporzionalmente alla quota, ed ai mesi dell’anno solare (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero), di proprietà o titolarità dei diritti suddetti, nonché da parte del locatario nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria: nel caso di fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a

quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

N.B. – Dal 1° gennaio 2001, come previsto dall’art. 18, comma 3, della Legge n. 388/2000, nel

caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell’ICI è il concessionario. Tale

soggetto è tenuto a tutti gli adempimenti richiesti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504/92.

 

 

2) COME SI CALCOLA L’IMPORTO DA PAGARE

 

L’imposta annua si calcola applicando l’aliquota, stabilita annualmente dall’Amministrazione comunale,al valore degli immobili oggetto d’imposta:

 

N.B. – Per l’anno 2007, ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., le rendite catastali urbane sono

rivalutate del 5 per cento; i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

- Per i fabbricati il valore è costituito dalla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per:

1. 100: per le abitazioni, gli alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

2. 50: per gli uffici, gli studi privati e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria catastale

A/10 e gruppo catastale D, ad eccezione, per quest’ultimo gruppo, di quelli non iscritti in catasto,

interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati o ai quali sia stata attribuita la

rendita, effettiva o “proposta”, nel corso del 2007);

3. 34: per i negozi e botteghe (categoria catastale C/1)

3) PAGAMENTO:

 

Per l’anno 2007 il pagamento dell’imposta può essere effettuato in due rate:

- l’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base

dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno 2006 e deve essere versata entro il 16 giugno 2007;

- l’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre 2007.

Il contribuente ha la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2007. In questo caso il calcolo dell’imposta dovuta dovrà essere effettuato applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno 2006.

L’imposta deve essere pagata utilizzando l’apposito bollettino postale che verrà recapitato al domicilio del contribuente e, comunque, in distribuzione gratuita presso gli uffici postali e gli sportelli dell'Agente della Riscossione , EQUITALIA MARCHE UNO S.p.A. – Via Palestro n. 7 – 60122 Ancona, sul c/c postale n. 139600 intestato a quest’ultimo.

Il versamento per l’intero anno non deve essere effettuato se uguale o inferiore a € 2,07.

Nel caso di più immobili si deve utilizzare un solo bollettino se gli stessi sono ubicati sul territorio dello stesso Comune, ovvero tanti bollettini per quanti sono i Comuni nei quali gli immobili sono ubicati.

In caso di comproprietà o contitolarità vanno effettuati tanti versamenti quanti sono i proprietari o contitolari, ciascuno dei quali versa la propria quota. Si considerano, comunque, regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri soggetti obbligati, a condizione che il versamento copra l’intera imposta dovuta e che il titolare del versamento rinunci al diritto di rimborso per la quota eccedente la sua proprietà.

N.B. – Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell’ulteriore

facoltà di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre,con l’applicazione degli interessi del 3%.

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

 

4) BOLLETTINO DI VERSAMENTO – COMPILAZIONE:

 

Il bollettino postale di versamento va compilato in ogni sua parte attenendosi alle “Modalità di compilazione” riportate sul retro dello stesso.

In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti punti:

- Gli importi da indicare riferiti a, “aree fabbricabili”, “abitazione principale”, “altri

fabbricati”, rappresentano una suddivisione dell’importo complessivamente versato. Pertanto, la somma degli importi riferiti a queste tre categorie di immobili deve corrispondere all’importo che il contribuente ha complessivamente versato.

Gli importi dovranno essere arrotondati ai sensi dell’art. 1 comma 166 della  Finanziaria 2007 per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo

- Il numero dei fabbricati deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l’abitazione principale, che hanno una autonoma rendita catastale.

Così è “fabbricato” anche il garage che ha una propria rendita o il posto macchina del garage condominiale, per la quota millesimale di proprietà.

- L’importo riferito all’abitazione principale, da indicare nelle apposite caselle, è quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente.

 

5) DETRAZIONE DALL’IMPOSTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE:

 

Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai residenti nel Comune spetta, per i 12 mesi dell’anno, una detrazione, da applicarsi all’imposta dovuta per la medesima, rapportata al periodo dell’anno nel quale l’immobile viene effettivamente utilizzato come abitazione principale.

Per l’anno 2007 la detrazione spettante per l’abitazione principale è di € 103,29.

Qualora l’ammontare della detrazione spettante non trovi capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale (detrazione maggiore dell’imposta dovuta), la parte residua deve essere

computata sull’imposta dovuta per l’ eventuale pertinenza  (L’ammontare della detrazione deve essere suddiviso, in caso di più contribuenti dimoranti nella stessa abitazione, in parti uguali tra loro.

L’importo così calcolato va indicato sul bollettino alla voce “detrazione per l’abitazione principale”.

 

PER INFORMAZIONI:

Comune di Sirolo – Ufficio Tributi –

Tel. 071/9330572 – Fax. 071/9331036

Funzionario Responsabile: Dott.ssa Draghelli Roberta

Orari di apertura al pubblico:

- martedì dalle ore 17,00 alle ore 18,45

- giovedì - venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00