Stralcio del dispositivo della delibera di G.C. n. 168 del 19.12.2005

………(OMISSIS)

 

 

 

- 4 per mille - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche ad una sola pertinenza che sia box o cantina o autorimessa se destinata a servizio della abitazione principale:

- 6 per mille - Unità immobiliare locata con contratto registrato a cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinato a servizio dell'abitazione locata;

- 7 per mille -Unità immobiliari abitative non locate a cittadino residente per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 

- 7 per mille - per le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il II grado come da art. 5 comma 3 del Regolamento ICI  

-7 per mille - Tutte le altre unità immobiliari

 

 

 

3) di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane stabilita in EURO 103,291 rapportata all'anno, così come fissato dall'art. 3 comma 55 della legge 23.12.96, n. 662.

 

 

 

Versamento su c/c 139600 intestato al Concessionario Ancona Tributi Via Palestro, 7 Ancona

                                                     

 

 

 

                                                                                                                                            Il Resp. Uff. Tributi

                                                                                          Draghelli Dott.ssa Roberta