Stralcio del dispositivo della delibera di G.C. n. 179 del 20.12.2004

………(OMISSIS)

 

- 4 per mille - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche ad una sola pertinenza che sia box o cantina o autorimessa se destinata a servizio della abitazione principale:

- 6 per mille - Unità immobiliare locata con contratto registrato a cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinato a servizio dell'abitazione locata;

- 7 per mille - per le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il II grado come da art. 5 comma 3 del Regolamento ICI

- 8,5 per mille -Unità immobiliari abitative non locate a cittadino residente per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 

- 7 per mille - Tutte le altre unità immobiliari;

 

 

3) di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane stabilita in EURO 103,291 rapportata all'anno, così come fissato dall'art. 3 comma 55 della legge 23.12.96, n. 662.

     

 

                                  

 

 

                                                                                  Il Resp. Uff. Tributi

                                                                             Draghelli Dott.ssa Roberta