Stralcio del dispositivo della delibera di G.C. n. 179 del 20.12.2004
………(OMISSIS)
- 4 per mille - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche ad una sola pertinenza che sia box o cantina o autorimessa se destinata a servizio della abitazione principale:
- 6 per mille - Unità immobiliare locata con contratto registrato a cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinato a servizio dell'abitazione locata;
- 7 per mille - per le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il II grado come da art. 5 comma 3 del Regolamento ICI
- 8,5 per mille -Unità immobiliari abitative non locate a cittadino residente per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
- 7 per mille - Tutte le altre unità immobiliari;
3) di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane stabilita in EURO 103,291 rapportata all'anno, così come fissato dall'art. 3 comma 55 della legge 23.12.96, n. 662.
Il Resp. Uff. Tributi
Draghelli Dott.ssa Roberta