PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 COMUNE  DI  STAFFOLO

 VIA XX SETTEMBRE 14 - 60039 STAFFOLO (AN)

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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 N. 43

 

 

DEL  29-11-2010

 

 

Trasmessa alla Regione

il *******  n. *******

 

 

 

 

 

 

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2011. PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

 

 

 

L'anno  duemiladieci il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto il titolo I del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, così come modificato dai commi dal n. 48 al n. 59 dell'art. 3 della legge 23.12.96 n. 662, relativo alla istituzione, a decorrere dell'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili, da determinarsi applicando alla base imponibile un'aliquota non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

 

Visto che l'aliquota da applicare per l'anno successivo deve essere deliberata, ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000 n. 388 cosi come modificato dal comma 8, art. 27 della L. 448 del 28.12.2001, entro la data fissata da norme statali per la 28.12.2001, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che in mancanza della predetta deliberazione si applica l'aliquota del quattro per mille;

 

Dato atto che l'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota relativa, vigente nel Comune ove è situato l'immobile;

 

Visto, che con la legge 24 luglio 2008, n. 126 che contiene disposizioni urgenti tese a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie viene abrogata l’ICI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

Vista la delibera di C.C. n. 51 del 26/11/2009, esecutiva, con la quale le aliquote I.C.I. per l'anno 2009 venivano determinate come di seguito:

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di determinare per le motivazioni in premessa specificate, per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito:

a)-aliquota per l'unità immobiliare adibita

ad abitazione principale ........................ 5,80 per mille

b)-aliquota di immobili di categoria catastale A,

diversi dall'abitazione principale .............. 7,00 per mille

c)-aliquota per altri immobili ..................... 6,00 per mille

d)-per interventi di ristrutturazione/recupero edilizio finalizzati

all'ottenimento dell'agibilità di immobili dichiarati inagibili o inabitabili situati nel centro storico, delimitato dal vigente P.R.G., si applica l'aliquota del 4 per mille per cinque annualità d'imposta a partire dall'anno di rilascio del certificato/autorizzazione di abitabilità o agibilità ;

e)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità , a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori, per tutti gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo (art. 31 della L. 457/1978) delle pareti esterne di immobili situati all'interno delle mura castellane;

f)-aliquota del 4 per mille per 5 annualità , a decorrere dall'anno

della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio

del certificato di abitabilità , per unità immobiliari non abitate o non utilizzate ad abitazione principale situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione o manutenzione straordinaria (art. 31 L. 457/1978) e conseguentemente destinate ad abitazione principale del proprietario. Il trasferimento di residenza del proprietario deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità e mantenuta per tutto il periodo dell'agevolazione per una durata nell'anno d'imposta non inferiore a 10 mesi;

g)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità , a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di agibilità , per unità immobiliari situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione (art. 31 L. 457/1978) e destinate ad attività produttive del proprietario;

 

Vista la legge 133/2008 che vieta agli Enti Locali l’adeguamento delle tariffe delle imposizioni comunali, con esclusione della Tassa Rifiuti anche per gli anni 2010 e 2011;

 

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2011 le aliquote e le agevolazioni di cui al punto precedente dalla lettera "b" alla lettera "g", mentre la  disposizione di cui alla lettera “a” pur non trovando applicazione viene riportata per la determinazione del contributo  statale sostitutivo dell’ICI prima casa;

 

Visto l'art. 1 comma 156 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007 di modifica dell'art. 6, comma 1, primo periodo del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nella determinazione delle tariffe e delle aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visti:

- il D. Lgs. 504/1992;

- il D. Lgs. 267/2000;

- la L. 126 del 24 luglio 2008;                                              

- il vigente Regolamento di Contabilità;                            

- il vigente Statuto Comunale;                                       

 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18-8-2000;

 

Con voti espressi in modo palese per alzata di mano favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

 

 

D E L I B E R A

 

 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2) di confermare la determinazione, per le motivazioni in premessa specificate, per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito:

 

a)-aliquota per l'unità immobiliare adibita

ad abitazione principale ........................ 5,80 per mille

 

b)-aliquota di immobili di categoria catastale A,

diversi dall'abitazione principale .............. 7,00 per mille

 

c)-aliquota per altri immobili ..................... 6,00 per mille

 

d)-per interventi di ristrutturazione/recupero edilizio finalizzati

all'ottenimento dell'agibilità di immobili dichiarati inagibili o inabitabili situati nel centro storico, delimitato dal vigente P.R.G., si applica l'aliquota del 4 per mille per cinque annualità d'imposta a partire dall'anno di rilascio del certificato/autorizzazione di abitabilità o agibilità ;

 

e)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità , a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori, per tutti gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo (art. 31 della L. 457/1978) delle pareti esterne di immobili situati all'interno delle mura castellane;

 

f)-aliquota del 4 per mille per 5 annualità , a decorrere dall'anno

della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio

del certificato di abitabilità , per unità immobiliari non abitate o non utilizzate ad abitazione principale situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione o manutenzione straordinaria (art. 31 L. 457/1978) e conseguentemente destinate ad abitazione principale del proprietario. Il trasferimento di residenza del proprietario deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità e mantenuta per tutto il periodo dell'agevolazione per una durata nell'anno d'imposta non inferiore a 10 mesi;

 

g)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità , a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di agibilità , per unità immobiliari situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione (art. 31 L. 457/1978) e destinate ad attività produttive del proprietario;

 

Dopodiché , con separata votazione resa in modo palese per alzata di mano favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A                         

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18-8-2000, stante l'urgenza.