COMUNE  DI  STAFFOLO

 VIA XX SETTEMBRE 14 - 60039 STAFFOLO (AN)

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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 N. 52

 

 

DEL  26-11-2009

 

 

Trasmessa alla Regione

il *******  n. *******

 

 

 

 

 

 

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2010 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

 

 

 

L'anno  duemilanove il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in

Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei Signori:

 

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RAGNI SAURO

P

BACELLI RINO

P

TOCCAFONDO LUCA

P

PELONI SIMONA

P

DOLCIOTTI DANIELE

P

SEVERINI FRANCESCO

A

PALMIERI LUIGI

P

ANTONUCCI BRUNA

P

MARCHEGIANI LUCIA

P

BARBONI GESSICA

P

TESEI GIAN LUCA

P

CERIONI ROSARIA

P

FINOCCHI MARCO

P

 

 

 

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Assume  la  presidenza il Signor FINOCCHI MARCO in

qualità di CONSIGLIERE assistito dal Segretario Comunale Sig. DI GIUSEPPE MAURIZIO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

 

MARCHEGIANI LUCIA

PELONI SIMONA

CERIONI ROSARIA

 


 

Entra il Consigliere BARBONI GESSICA

 

Sentita l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore Bacelli, che fornisce ampie spiegazioni  sulla situazione dell’ICI, ovviamente in relazione alle tipologie tuttora in vigore, sui suoi riflessi in Bilancio e sull’effettiva riscossione de proventi che per il 2008 debbono ancora essere erogati dallo Stato. Ritiene opportuna, comunque, la conferma delle stesse tariffe anche per l'anno 2010;

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto il titolo I del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, così come modificato dai commi dal n. 48 al n. 59 dell'art. 3 della legge 23.12.96 n. 662, relativo alla istituzione, a decorrere dell'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili, da determinarsi applicando alla base imponibile un'aliquota non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;

 

Visto che l'aliquota da applicare per l'anno successivo deve essere deliberata, ai sensi del comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000 n. 388 cosi come modificato dal comma 8, art. 27 della L. 448 del 28.12.2001, entro la data fissata da norme statali per la 28.12.2001, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che in mancanza della predetta deliberazione si applica l'aliquota del quattro per mille;

 

Dato atto che l'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota relativa, vigente nel Comune ove è situato l'immobile;

 

Visto, che con la legge 24 luglio 2008, n. 126 che contiene disposizioni urgenti tese a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie viene abrogata l’ICI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

Vista la delibera di C.C. n. 42 del 26/11/2008, esecutiva, con la quale le aliquote I.C.I. per l'anno 2009 venivano determinate come di seguito:

a)-aliquota per l'unità immobiliare adibita

ad  abitazione  principale  ...................... 5,80 per mille

con detrazione di legge di Euro 103,29 

 

b)-aliquota di immobili di categoria catastale A,

diversi dall'abitazione principale ............... 7,00 per mille

 

c)-aliquota per altri immobili ...................... 6,00 per mille

 

d)-per interventi di ristrutturazione/recupero edilizio finalizzati all'ottenimento dell'agibilità di immobili dichiarati inagibili o inabitabili situati nel centro storico, delimitato dal vigente P.R.G., si applica l'aliquota del 4 per mille per cinque annualità d'imposta a partire dall'anno di rilascio del certificato/autorizzazione di abitabilità o agibilità ;

 

e)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità , a decorrere dall'anno

della comunicazione/dichiarazione di fine lavori, per tutti gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo (art. 31 della L. 457/1978) delle pareti esterne di immobili situati all'interno delle mura castellane;

 

f)-aliquota del 4 per mille per 5 annualità , a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità , per unità immobiliari non abitate o non utilizzate ad abitazione principale situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione o manutenzione straordinaria (art. 31 L. 457/1978) e conseguentemente destinate ad abitazione principale del proprietario. Il trasferimento di residenza del proprietario deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità e mantenuta per tutto il periodo dell'agevolazione per una durata nell'anno d'imposta non inferiore a 10 mesi;

 

g)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità , a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di agibilità , per unità immobiliari situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione (art. 31 L. 457/1978) e destinate ad attività produttive del proprietario;

 

h)-misura maggiorata della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze pari a euro 130,00 in favore di soggetti passivi in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 ed accertato ai sensi dell'art. 4 della Legge 104 del 05.2.1992, con invalidità superiore ai 2/3.

Tale detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui nella famiglia anagrafica del soggetto passivo ICI vi sia un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 ed accertato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 104 del 05.2.1992. La detrazione spetta sino al momento in cui sussistano le condizioni di cui sopra, rapportata a mese.

Il mese nel quale il diritto si è protratto solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che lo ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

La detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai genitori o ai figli.

La detrazione, se supera l'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'importo dovuto per le pertinenze (box auto,garage, cantine) della stessa abitazione principale.

Il diritto alla detrazione deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di versamento dell'imposta a saldo.

 

Vista la legge 133/2008 che vieta agli Enti Locali l’adeguamento delle tariffe delle imposizioni comunali, con esclusione della Tassa Rifiuti anche per gli anni 2010 e 2011;

 

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2010 le aliquote e le agevolazioni di cui al punto precedente dalla lettera "b" alla lettera "g", mentre la lettera “h” non trova più applicazione in vigenza della L. 126/2008, la disposizione di cui alla lettera “a” pur non trovando applicazione viene riportata per la determinazione del contributo  statale sostitutivo dell’ICI prima casa;

 

Visto l'art. 1 comma 156 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007 di modifica dell'art. 6, comma 1, primo periodo del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza nella determinazione delle tariffe e delle aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visti:

- il D. Lgs. 504/1992;

- il D. Lgs. 267/2000;

- la L. 126 del 24 luglio 2008;                                              

- il vigente Regolamento di Contabilità ;                            

- il vigente Statuto Comunale;                                       

 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18-8-2000;

 

Con voti espressi in modo palese per alzata di mano favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

 

 

D E L I B E R A

 

 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2) di determinare per le motivazioni in premessa specificate, per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito:

 

a)-aliquota per l'unità immobiliare adibita

ad abitazione principale ........................ 5,80 per mille

 

b)-aliquota di immobili di categoria catastale A,

diversi dall'abitazione principale .............. 7,00 per mille

 

c)-aliquota per altri immobili ..................... 6,00 per mille

 

d)-per interventi di ristrutturazione/recupero edilizio finalizzati

all'ottenimento dell'agibilità di immobili dichiarati inagibili o inabitabili situati nel centro storico, delimitato dal vigente P.R.G., si applica l'aliquota del 4 per mille per cinque annualità d'imposta a partire dall'anno di rilascio del certificato/autorizzazione di abitabilità o agibilità ;

 

e)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità , a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori, per tutti gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo (art. 31 della L. 457/1978) delle pareti esterne di immobili situati all'interno delle mura castellane;

 

f)-aliquota del 4 per mille per 5 annualità , a decorrere dall'anno

della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio

del certificato di abitabilità , per unità immobiliari non abitate o non utilizzate ad abitazione principale situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione o manutenzione straordinaria (art. 31 L. 457/1978) e conseguentemente destinate ad abitazione principale del proprietario. Il trasferimento di residenza del proprietario deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità e mantenuta per tutto il periodo dell'agevolazione per una durata nell'anno d'imposta non inferiore a 10 mesi;

 

g)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità , a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di agibilità , per unità immobiliari situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione (art. 31 L. 457/1978) e destinate ad attività produttive del proprietario;

 

Dopodiché , con separata votazione resa in modo palese per alzata di mano favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A                         

 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18-8-2000, stante l'urgenza.


 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 

     IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO

    FINOCCHI MARCO                            DI GIUSEPPE MAURIZIO