Provincia di Ancona
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 04 DEL 13-03-2008
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2008. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
...omissis...
D E L I B E R A
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di determinare per le motivazioni in premessa specificate, per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito:
a)-aliquota per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale .........................., 5,80 per mille
con detrazione di legge di Euro 103,29
b)-aliquota di immobili di categoria catastale A,
diversi dall'abitazione principale .............. 7,00 per mille
c)-aliquota per altri immobili .......................... 6,00 per mille
d)-per interventi di ristrutturazione/recupero edilizio finalizzati all'ottenimento dell'agibilità di immobili dichiarati inagibili o inabitabili situati nel centro storico, delimitato dal vigente P.R.G., si applica l'aliquota del 4 per mille per cinque annualità d'imposta a partire dall'anno di rilascio del certificato/autorizzazione di abitabilità o agibilità;
e)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori, per tutti gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo (art. 31 della L. 457/1978) delle pareti esterne di immobili situati all'interno delle mura castellane;
f)-aliquota del 4 per mille per 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, per unità immobiliari non abitate o non utilizzate ad abitazione principale situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione o manutenzione straordinaria (art.
g)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di agibilità, per unità immobiliari situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione (art.
h)- misura maggiorata della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze pari a euro
Tale detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui nella famiglia anagrafica del soggetto passivo ICI vi sia un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 ed accertato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 104 del 05.2.1992. La detrazione spetta sino al momento in cui sussistano le condizioni di cui sopra, rapportata a mese. Il mese nel quale il diritto si è protratto solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che lo ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni. La detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, ne' per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai genitori o ai figli.
La detrazione, se supera l'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'importo dovuto per le pertinenze (box auto, garage, cantine) della stessa abitazione principale.
Il diritto alla detrazione deve essere comunicato per iscritto, su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di versamento dell'imposta a saldo.