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Provincia di Ancona

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  04  DEL 13-03-2008

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2008. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

...omissis...

 

D E L I B E R A

 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di determinare per le motivazioni in premessa specificate, per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito:

a)-aliquota per l'unita' immobiliare adibita

     ad abitazione principale .........................., 5,80 per mille

     con detrazione di legge di Euro 103,29

 

b)-aliquota di immobili di categoria catastale A,

     diversi dall'abitazione principale .............. 7,00 per mille

 

c)-aliquota per altri immobili .......................... 6,00 per mille

 

d)-per interventi di ristrutturazione/recupero edilizio finalizzati all'ottenimento dell'agibilità di immobili dichiarati inagibili o inabitabili situati nel centro storico, delimitato dal vigente P.R.G., si applica l'aliquota del 4 per mille per cinque annualità d'imposta a partire dall'anno di rilascio del certificato/autorizzazione di abitabilità o agibilità;

 

e)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori, per tutti gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo (art. 31 della L. 457/1978) delle pareti esterne di immobili situati all'interno delle mura castellane;

 

f)-aliquota del 4 per mille per 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, per unità immobiliari non abitate o non utilizzate ad abitazione principale situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione o manutenzione straordinaria (art. 31 L. 457/1978) e conseguentemente destinate ad abitazione principale del proprietario. Il trasferimento di residenza del proprietario deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità e mantenuta per tutto il periodo dell'agevolazione per una durata nell'anno d'imposta non inferiore a 10 mesi;

 

g)-aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di agibilità, per unità immobiliari situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione (art. 31 L. 457/1978) e destinate ad attività produttive del proprietario;

 

h)- misura maggiorata della detrazione per l'abitazione principale e sue  pertinenze pari a euro 130,00 in favore di soggetti passivi in  situazione  di  handicap  riconosciuto  ai sensi dell'art. 3 comma  3 ed accertato ai sensi dell'art. 4 della Legge 104 del  05.2.1992,  con invalidità superiore ai 2/3.

Tale  detrazione  è  riconosciuta  anche  nel caso in cui nella famiglia  anagrafica del soggetto passivo ICI vi sia un soggetto in  situazione  di  handicap  riconosciuto  ai sensi dell'art. 3 comma  3  ed  accertato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 104 del 05.2.1992. La  detrazione  spetta  sino  al  momento  in  cui sussistano le condizioni di cui sopra, rapportata a mese. Il  mese  nel  quale il diritto si è protratto solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che lo ha posseduto per almeno  15  giorni,  mentre non è computato in capo al soggetto che  lo  ha  posseduto  per meno di 15 giorni. La detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario  a  sua  volta  dimori  in  una  diversa  casa come locatario,  ne'  per  l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo  in  uso gratuito ai genitori o ai figli.

La  detrazione,  se  supera  l'imposta  dovuta  per l'abitazione principale,  può  essere  computata,  per  la parte residua, in diminuzione   dell'importo   dovuto   per   le  pertinenze  (box auto, garage, cantine)  della stessa abitazione principale.

Il  diritto alla detrazione deve essere comunicato per iscritto, su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di versamento dell'imposta a saldo.