COMUNE DI STAFFOLO

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Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05-02-2007

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I.  PER L'ANNO 2007

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

... omissis ....

D E L I B E R A

 

 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

 2) di  determinare  per  le  motivazioni  in premessa specificate, per

    l'anno  2007,  ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, e

    successive  modificazioni,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli

    immobili, come di seguito:

 

    a)-aliquota per l'unità immobiliare adibita

       ad abitazione principale ............................ 5,80 per mille

       con detrazione di legge di Euro 103,29 

 

    b)-aliquota di immobili di categoria catastale A,

       diversi dall'abitazione principale .............. 7,00 per mille

 

    c)-aliquota per altri immobili ...................... 6,00 per mille


 

    d)-per interventi di ristrutturazione/recupero edilizio finalizzati

       all'ottenimento dell'agibilità di immobili dichiarati inagibili

       o inabitabili situati nel centro storico, delimitato dal vigente

       P.R.G.,  si  applica  l'aliquota  del  4  per  mille  per cinque

       annualità   d'imposta  a  partire  dall'anno  di  rilascio  del

       certificato/autorizzazione di abitabilità o agibilità;

 

    e)-aliquota  del  4  per  mille  per  n.  5 annualità, a decorrere

       dall'anno  della comunicazione/dichiarazione di fine lavori, per

       tutti gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo

       (art.  31  della  L.  457/1978) delle pareti esterne di immobili

       situati all'interno delle mura castellane;

                                                                       

    f)-aliquota del 4 per mille per 5 annualità, a decorrere dall'anno

       della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio

       del  certificato  di  abitabilità,  per  unità immobiliari non

       abitate  o  non  utilizzate ad abitazione principale situate nel

       centro   storico   oggetto   di  interventi  di  restauro  e  di

       risanamento   conservativo,   ristrutturazione   o  manutenzione

       straordinaria (art. 31 L. 457/1978) e conseguentemente destinate

       ad  abitazione  principale del proprietario. Il trasferimento di

       residenza del proprietario deve essere effettuato entro sei mesi

       dalla  comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio

       del certificato di abitabilità e mantenuta per tutto il periodo

       dell'agevolazione   per   una  durata  nell'anno  d'imposta  non

       inferiore a 10 mesi;

 

    g)-aliquota  del  4  per  mille  per  n.  5 annualità, a decorrere

       dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del

       rilascio  del  certificato di agibilità, per unità immobiliari

       situate  nel  centro storico oggetto di interventi di restauro e

       risanamento  conservativo,  interventi di ristrutturazione (art.

       31   L.  457/1978)  e  destinate  ad  attività  produttive  del

       proprietario;

 

    h)-di  determinare  per  l'anno  2007  una  misura maggiorata della

       detrazione  per  l'abitazione principale e sue pertinenze pari a

       euro   130,00   in  favore  di  soggetti  passivi  portatori  di

       invalidità  civile  totale  e  permanente  al  100% debitamente

       riconosciuta con atto della competente autorità sanitaria.

       Tale  detrazione  è  riconosciuta  anche  nel caso in cui nella

       famiglia anagrafica del soggetto passivo ICI vi sia un portatore

       di  invalidità  civile totale e permenente al 100% riconosciuta

       dalla competente autorità sanitaria.

       La  detrazione  spetta  sino  al  momento  in  cui sussistano le

       condizioni di cui sopra, rapportata a mese.

       Il  mese  nel  quale il diritto si è protratto solo in parte è

       computato per intero in capo al soggetto che lo ha posseduto per

       almeno  15  giorni,  mentre non è computato in capo al soggetto

       che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

       La  detrazione  non  compete  per  l'unità  immobiliare data in

       locazione,  ancorché  il proprietario a sua volta dimori in una

       diversa  casa  come  locatario,  ne'  per  l'unità  immobiliare

       concessa  dal  soggetto passivo in uso gratuito ai genitori o ai

 


       figli.

       La  detrazione,  se  supera  l'imposta  dovuta  per l'abitazione

       principale,  può  essere  computata,  per  la parte residua, in

       diminuzione  dell'importo  dovuto  per  le pertinenze (box auto,

       garage, cantine) della stessa abitazione principale.

       Il  diritto  alla detrazione deve essere comunicato per iscritto

       all'Ufficio  Tributi  del  Comune entro il termine di versamento

       dell'imposta a saldo (20 dicembre).

                                                                      

    Dopodiché,  con  separata votazione resa in modo palese per alzata

 di  mano  favorevoli  n.  8  e  n.  3  contrari  (Aquilanti,  Morici e

 Soverchia) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

                                                                      

                              D E L I B E R A                          

                                                                      

 di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi

 dell'art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs. n. 267 del 18-8-2000, stante

 l'urgenza.