COMUNE DI STAFFOLO
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Estratto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 23-02-2006 con oggetto:
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO
.. OMISSIS....
D E L I B E R A
1) di stabilire che per l'anno 2006 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui all' art. 6 D. Lgsl. 30-12-1992 n. 504 e succ. modifiche e integrazioni, è confermata nelle misure differenziate che seguono:
- aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale .................................. 5.80 per mille
- aliquota di immobili di categoria catastale A, diversi dall'abitazione principale ............. 7.00 per mille
- aliquota per altri immobili ........................................................................................ 6.00 per mille
- per interventi di ristrutturazione/recupero edilizio finalizzati all'ottenimento dell'agibilità di immobili dichiarati inagibili o inabitabili situati nel centro storico, delimitato dal vigente P.R.G., si applica l'aliquota del 4 per mille per cinque annualità d'imposta a partire dall'anno di rilascio del certificato/autorizzazione di abitabilità o agibilità;
- aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori, per tutti gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo della L. 457/1978) delle pareti esterne di immobili all'interno delle mura castellane;
- aliquota del 4 per mille per 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, per unità immobiliari non abitate o non utilizzate ad abitazione principale situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione o manutenzione straordinaria (art.
Il contratto di locazione deve essere stipulato entro sei mesi dalla data della comunicazione di fine lavori o del certificato di abitabilità , mantenuto per tutto il periodo dell'agevolazione per una durata nell'anno d'imposta non inferiore a 10 mesi;
- aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di agibilità, per unità immobiliari situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione (art.
2) per l'anno 2006 la detrazione d'imposta I.C.I., di cui all'art. 8, commi 2 e 3, D. Lgs.vo 30-12-1992 n. 504 e succ. modifiche e integrazioni, è confermata nella misura di € 103.29;
La detrazione spetta sino al momento in cui sussistano le condizioni di cui sopra, rapportata a mese. Il mese nel quale il diritto si è protratto solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che lo ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni. La detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai genitori o ai figli. La detrazione, se supera l'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'importo dovuto per le pertinenze (box auto, garage, cantine) della stessa abitazione principale. Il diritto alla detrazione deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di versamento dell'imposta a saldo (20 dicembre)."