COMUNE DI STAFFOLO 

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Estratto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 23-02-2006 con oggetto:

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2006”

 

LA GIUNTA COMUNALE

.. OMISSIS....

D E L I B E R A

 

1) di stabilire che per l'anno 2006  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), di cui all' art. 6 D. Lgsl. 30-12-1992 n. 504 e succ. modifiche e integrazioni, è confermata nelle misure differenziate che seguono:

- aliquota per l'unità immobiliare  adibita ad abitazione principale .................................. 5.80 per mille

 

- aliquota di immobili di  categoria catastale A, diversi dall'abitazione principale ............. 7.00 per mille

 

- aliquota per altri immobili ........................................................................................ 6.00 per mille

 

- per interventi di ristrutturazione/recupero edilizio finalizzati all'ottenimento dell'agibilità di immobili dichiarati inagibili o inabitabili situati nel centro storico, delimitato dal vigente P.R.G., si applica l'aliquota del 4 per mille per cinque annualità d'imposta a partire dall'anno di rilascio del certificato/autorizzazione di abitabilità o agibilità;

 

- aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori, per tutti gli edifici oggetto di restauro e risanamento conservativo della L. 457/1978) delle pareti esterne di immobili all'interno delle mura castellane;

 

- aliquota del 4 per mille per 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità, per unità immobiliari non abitate o non utilizzate ad abitazione principale situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione o manutenzione straordinaria (art. 31 L. 457/1978) e conseguentemente destinate ad abitazione principale del proprietario o di suoi familiari in linea retta fino al terzo grado o concesse in locazione ad uso abitativo. Il trasferimento di residenza del proprietario o di un suo familiare in linea retta deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità e mantenuta per tutto il periodo dell'agevolazione.

 Il contratto di locazione deve essere stipulato entro sei mesi dalla data della comunicazione di fine lavori o del certificato di abitabilità , mantenuto per tutto il periodo dell'agevolazione per una durata nell'anno d'imposta non inferiore a 10 mesi;

 

- aliquota del 4 per mille per n. 5 annualità, a decorrere dall'anno della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del rilascio del certificato di agibilità, per unità immobiliari situate nel centro storico oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione (art. 31 L. 457/1978) e destinate ad attività produttive del proprietario o dell’affittuario. L'eventuale nuovo contratto di affitto deve essere stipulato entro sei mesi dalla data della comunicazione/dichiarazione di fine lavori o del certificato di agibilità, mantenuto per tutto il periodo dell'agevolazione e per una durata nell'anno d'imposta non inferiore a 10 mesi;

 

2) per l'anno 2006 la detrazione d'imposta I.C.I., di cui all'art. 8, commi 2 e 3, D. Lgs.vo 30-12-1992 n. 504 e succ. modifiche e integrazioni, è confermata nella misura di € 103.29;

 

3) di  determinare  per  l'anno  2006  una  misura  maggiorata  della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze pari a € 130,00  in  favore  di  soggetti  passivi in situazione di handicap riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  3  c.  3  ed accertato ai sensi dell'art. 4 della Legge 104 del 05/02/1992. Tale  detrazione  è  riconosciuta  anche  nel  caso  in  cui nella famiglia  anagrafica  del  soggetto  passivo ICI vi sia un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 c. 3 ed accertato  ai sensi dell'art. 4 della Legge 104 del 05/02/1992, con invalidità superiore a due/terzi.
La   detrazione  spetta  sino  al  momento  in  cui  sussistano  le  condizioni di cui sopra, rapportata a mese.  Il  mese  nel  quale  il  diritto  si è protratto solo in parte è computato  per  intero  in capo al soggetto che lo ha posseduto per almeno  15  giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni. La   detrazione  non  compete  per  l'unità  immobiliare  data  in locazione,  ancorché  il  proprietario  a  sua volta dimori in una diversa  casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito ai genitori o ai figli. La   detrazione,   se  supera  l'imposta  dovuta  per  l'abitazione principale,  può  essere  computata,  per  la  parte  residua,  in diminuzione  dell'importo  dovuto  per  le  pertinenze  (box  auto, garage, cantine) della stessa abitazione principale. Il  diritto  alla  detrazione  deve  essere comunicato per iscritto all'Ufficio  Tributi  del  Comune  entro  il  termine di versamento dell'imposta a saldo (20 dicembre)."