COMUNE DI SENIGALLIA

Ufficio Tributi e Canoni – Sezione I.C.I.

I.C.I. 2010

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Istruzioni per il pagamento

Istruzioni per la dichiarazione

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Pagamento ICI 2010

La riscossione è gestita direttamente dal Comune.

I bollettini sono disponibili presso gli Uffici Postali, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Via Manni n. 7 e

l’Ufficio Tributi in Viale Leopardi n. 6 (Palazzo La Nuova Gioventu’).

QUANDO PAGARE

Entro il 16 Giugno 2010 va pagata la prima rata, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Dal 1° al 16 Dicembre

2010 va pagato il saldo dovuto per l'intero anno, in base alle aliquote e alle detrazioni dell'anno in

corso. Si può pagare anche in un'unica soluzione entro il 16 Giugno 2010.

COME E DOVE PAGARE

I versamenti possono essere effettuati:

utilizzando bollettino di c/c postale, conto n° 60549870 intestato a: COMUNE DI SENIGALLIA I.C.I.

ORDINARIA SERVIZIO TESORERIA presso tutti gli uffici postali.

Tramite Mod.F24, anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione.

CALCOLO

Prima di procedere al calcolo dell’imposta da pagare, le rendite catastali dei fabbricati dovranno

essere aggiornate, così come avvenuto per il calcolo ICI dal ’97 in poi, rivalutandole del 5%.

Le rendite così rivalutate andranno poi moltiplicate:

- per 100 se si tratta di una abitazione o di una pertinenza (cantina, garage, ecc.)

- per 50 se si tratta di uffici (categoria A/10) o di fabbricati di categoria D

- per 34 se si tratta di negozi (categoria C/1)

- per 140 se si tratta di fabbricati del gruppo catastale “B”

Per i terreni agricoli il reddito dominicale andrà rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.

L’I.C.I. da pagare si otterrà moltiplicando il valore catastale dell’immobile, come sopra ottenuto, per

l’aliquota determinata dal Comune. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro.

ALIQUOTE

4,3 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e

sue pertinenze, nella quale il soggetto persona fisica ed i suoi familiari dimorano abitualmente1. La

dimora abituale coincide con la residenza anagrafica.

L’art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 (convertito in Legge 24/07/2008, n. 126) ha

escluso dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e quelle ad esse assimilate con regolamento o delibera

comunale, ad eccezione di quelle di categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli) per

le quali continua ad applicarsi l’aliquota del 4,3 per mille e la detrazione di € 113,62.

Si considera abitazione principale:

a) l’abitazione di proprietà del soggetto passivo come sopra specificato;

b) l’abitazione appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione

principale del socio assegnatario;

c) l’abitazione assegnata con determinazione del canone da parte dell’ERAP (ex IACP);

d) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

ovvero che acquisiscono la residenza presso familiari o parenti, a condizione che la stessa

non risulti locata;

1 solamente una unità immobiliare può essere considerata abitazione principale

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e) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da cittadini italiani

residenti all’estero iscritti all’AIRE nelle liste del comune;

f) l’abitazione dei custodi, così come definita dal Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria

e richiamata dall’art. 659 del codice di procedura civile;

g) l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari: parenti fino al terzo

grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zii e nipoti) ed adibita ad abitazione

principale.

Il contribuente deve autocertificare la concessione in uso gratuito a familiare.

L’autocertificazione si ritiene valida finchè ne sussistono le condizioni.

h) l’abitazione del coniuge – soggetto passivo – che, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta

assegnatario della casa coniugale (purchè non sia titolare del diritto di proprietà o di altro

diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la

casa coniugale).

4,3 per mille per le abitazioni locate ad equo canone con contratto registrato.

Il contribuente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni, che si ritiene

valida finchè ne sussistono le condizioni.

9 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo e pertinenze, diversi da quelli adibiti ad

abitazione principale, non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione

da almeno due anni.

0 per mille per le abitazioni e relative pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6,

C/7 sulle quali i proprietari hanno stipulato un contratto di locazione a canone concordato

registrato ai sensi della Legge 9.12.1998, n. 431, art. 2, comma 3.

Il contribuente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni, che si ritiene

valida finchè ne sussistono le condizioni.

7 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili e per tutti i fabbricati con

esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate), per le abitazioni concesse in locazione a

canone libero e in comodato, nonché per le abitazioni non locate e tenute a disposizione

limitatamente ai primi due anni dall’acquisizione.

Per le abitazioni, il contribuente deve autocertificare l’esistenza di un contratto di locazione o di

comodato registrato, ovvero la condizione che permette l’applicazione dell’aliquota del 7 per mille.

Tale autocertificazione si ritiene valida finchè ne sussistono le condizioni.

Dal 1º gennaio 2007 non è più necessario presentare le autocertificazioni per il rinnovo dei

contratti di locazione.

DOCUMENTAZIONE

La suddetta documentazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi - Sezione ICI - del Comune

entro il termine di presentazione della dichiarazione.

La mancata presentazione della documentazione fa perdere il diritto all’applicazione delle aliquote

ridotte. I modelli per l’autocertificazione possono essere ritirati presso l’Ufficio Tributi o scaricati dal

sito www.comune.senigallia.an.it (cliccare su “Mi interessa”…”Pagare le tasse”).

AREE FABBRICABILI

Le informazioni sui criteri di stima e valutazione delle aree fabbricabili e dei fabbricati in corso di

recupero ai fini Ici sono disponibili sul sito www.comune.senigallia.an.it e presso l’Ufficio Tributi.

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Dichiarazione I.C.I. per l’anno 2009

IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Si rimanda alle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI”, tenendo presente la semplificazione

prevista dalla legge, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di dichiarazione ICI nei casi in cui le

modificazioni soggettive ed oggettive sono fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca

dati catastale.

QUANDO E DOVE

L'originale e la copia devono essere consegnate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

al Comune nel quale sono ubicati gli immobili posseduti.

La dichiarazione va presentata su apposito modulo mediante consegna diretta a:

Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Manni n. 7

Ufficio Tributi, Viale Leopardi n. 6

oppure mediante invio in busta chiusa con dicitura “Dichiarazione ICI 2009” a mezzo Raccomandata Postale

senza ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Senigallia, Ufficio Tributi, Viale Leopardi n. 6. La data di

spedizione è considerata data di presentazione.

I modelli per la dichiarazione ICI anno 2009, con le relative istruzioni, sono a disposizione presso:

Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Manni n. 7

Ufficio Tributi, Viale Leopardi n. 6

Sito www.comune.senigallia.an.it

INFORMAZIONI

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Tributi – Sezione I.C.I., Viale Leopardi n. 6 (Palazzo La

Nuova Gioventù), Telefono: 0716629.363-364-378; e-mail: trib08@comune.senigallia.an.it, orario per

il pubblico: lunedì e mercoledì ore 9:00-12:30, giovedì ore 15:15-17:30, venerdì solo per

appuntamento (da richiedere telefonando ai messi comunali al n. 0716629563 dalle 8 alle 13), o

collegarsi al sito del Comune: www.comune.senigallia.an.it - Il servizio consente, inoltre, di scaricare la

modulistica e di fare, automaticamente, il conteggio dell’ICI da versare in base alla rendita catastale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Rodolfo Ratiglia)