D E L I B E R A

1°) - DETERMINARE per l’anno 2007 le seguenti aliquote ICI:

Aliquota del 4,3 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, nella quale il soggetto persona fisica ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

La dimora abituale coincide con la residenza anagrafica.

Si considera abitazione principale:

a) l’abitazione di proprietà del soggetto passivo come sopra specificato;

b) l’abitazione appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario,

c) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ovvero che acquisiscono la residenza presso familiari o parenti, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE nelle liste del comune.

e) l’abitazione dei custodi, così come definita dal Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria e richiamata dall’art. 659 del codice di procedura civile;

f)  l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari: parenti fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zii e nipoti, e così via)ed adibita ad abitazione principale;

Detrazione d’imposta

Per le abitazioni di cui alle lettere a), b), c), d), nonché per le abitazioni di cui al punto f) limitatamente allo scambio tra parenti in linea retta fino al 2° grado e per l’alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi per le case popolari, l’ammontare della detrazione è determinato nella misura fissa di € 113,62.

La detrazione è elevata a € 258,23 per tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni, che vanno tutte soddisfatte:

- compimento del 65° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno per il quale l’imposta viene pagata, oppure persona portatrice di gravi handicap psico-fisici di cui al 3° comma dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, in possesso di certificazione rilasciata dalla commissione per l'accertamento dell'handicap, di cui all'art. 4 della stessa legge, dalla quale risulti la gravità dell'handicap;

- reddito familiare complessivo non superiore a € 7.200,00 per i nuclei costituiti da una persona e a € 13.500,00 per i nuclei costituiti da due o più persone. Nel reddito complessivo, che deve derivare esclusivamente da pensione, non viene considerato quello derivante dal possesso degli immobili di cui alla condizione successiva.;

- reddito individuale immobiliare costituito dal possesso dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 e da redditi di terreni o fabbricati la cui quota parte non sia superiore a € 25.82 per ciascuna delle due fattispecie;

- categoria catastale dell’abitazione A/2, A/3, A/4, A/5, A/6

La detrazione prevista per l’abitazione principale, quando non ha trovato capienza in sede di tassazione della medesima abitazione principale, viene applicata anche alle pertinenze.

Aliquota del 4,3 per mille per le abitazioni locate ad equo canone con contratto registrato, ovvero assegnate con determinazione del canone da parte dell’ERAP (ex IACP).

Aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili e per tutti i fabbricati con esclusione di quelli di cui alle aliquote differenziate), nonché per le abitazioni concesse in locazione a canone libero e in comodato.

Aliquota del 9 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo e pertinenze, diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Aliquota dell’ 1 per mille per le abitazioni e relative pertinenze classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 sulle quali i proprietari hanno stipulato un contratto di locazione a canone concordato registrato ai sensi della Legge 9.12.1998, n. 431, art. 2, comma 3.

Per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,3 per mille di cui alla lettera f) il soggetto passivo deve autocertificare, ai sensi della legge n. 15/1968, la concessione in uso gratuito a familiare. L’autocertificazione si ritiene valida finché ne sussistono le condizioni.

Per l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 7 per mille per le abitazioni concesse in locazione a canone libero e in comodato, il contribuente deve autocertificare l’esistenza di un contratto di locazione o di comodato registrato, ovvero la condizione che permette l’applicazione dell’aliquota del 7 per mille.

Tale autocertificazione si ritiene valida finchè ne sussistono le condizioni.

Per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4,3 per mille relativa alle abitazioni locate ad equo canone ovvero assegnate con determinazione dell’ERAP e dell’aliquota dell’1 per mille per abitazioni locate a canone concordato deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Tali autocertificazioni si ritengono valide finchè ne sussistono le condizioni.

Per l’applicazione della maggiore detrazione il soggetto passivo, anche se ha già usufruito di tale detrazione per gli anni precedenti, deve presentare una dichiarazione sostitutiva o dimostrare l’esistenza di tutte le condizioni che ne giustificano l’applicazione.

La suddetta documentazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione.

La mancata presentazione della suddetta documentazione fa perdere il diritto all’applicazione delle aliquote ridotte o della maggiore detrazione.