PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO  COMUNALE                          

 

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO il Decreto Ministeriale del 19 Dicembre 2008 che ha differito tale termine al 31 marzo 2009;

 

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) all'art. 1, comma 169, che conferma i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote ICI imposta comunale sugli immobili (comma 156);

 

RICHIAMATA la delibera Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2008, esecutiva, con la quale é stata determinata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2008;

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con atto C.C. 93 del 14.12.1998 (CO.RE.CO 8656/98) successivamente modificato con atti C.C. n. 66 del 23.12.2003, C.C. 51 del 06.10.2006, C.C. n. 10 del 04.04.2007 (con decorrenza 1.1.2007) ed infine C.C. n. 27 del 15.05.2007 (con decorrenza 1.1.2008), esecutive ai sensi di legge;

 

RICHIAMATO il comma 30 dell’art. 77 bis, Legge 6.8.2008 n. 133, come modificato con Legge 22.12.2008 n. 203 (finanziaria 2009), dispone che per il triennio 2009-2001, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 27.5.2008 n. 93 convertito con modificazioni, dalla Legge 24.7.2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

 

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24.07.2008 n. 126 che prevede a partire dall’anno 2008 l’esclusione dellI.C.I. sull’unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29.05.2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

DATO ATTO che la minore imposta derivante dall’applicazione del citato art. 1 D.L.93/2008 sarà rimborsata dallo Stato ai singoli Comuni, tenuti a presentare certificazione attestante il minor gettito 2008, entro il 30.04.2009;

 

VISTA la risoluzione ministeriale 12/DF del 05.06.2008 in relazione agli “immobili assimilati alle abitazioni principale” si affermava quanto segue:

“L’esenzione va, inoltre, riconosciuta, come si legge nel comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, a tutte leunità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.

Nel concetto di “assimilazione” vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali.

La disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal comune in ordine all’equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali.

Occorre sottolineare che il comma 2 dell’art. 1 della disposizione in esame fissa un preciso limite ai fini del riconoscimento dell’esenzione, costituito dal fatto che l’assimilazione deve essere contenuta nel regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decretolegge e cioè il 29 maggio 2008.”

 

RICHIAMATA la Risoluzione Ministeriale n. 1/DF del  04/03/2009 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con la Risoluzione n. 1/DF del 04/03/2009.

In tale risoluzione si definiscono come “assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore” del decreto stesso solo i casi stabiliti da specifiche disposizioni di legge di seguito elencati:

a) l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Pertanto tutti gli altri casi di assimilazione previsti dal regolamento o dalla delibera comunale vigente al29/05/2008 non rientrano nell’esenzione ICI prevista dal D.L. n. 93/2008 come convertito dalla L. n.126/2008.

 

VISTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 26.02.2009, esecutiva, ha stabilito di proporre al Consiglio Comunale di determinare/confermare  per l'anno 2009 le aliquote ICI già stabilite nel 2008 nella seguente misura:

- 5,8 per mille Aliquota ordinaria;                                  

 

- 6,5 per mille Aliquota maggiorata per:                             

a) -abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta      

all'abitazione principale non locate (escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari o date in comodato, purché vi risiedano anagraficamente, per dette unità si applica l'aliquota ordinaria);

-o tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case);

b) immobili  classificati  nelle  categorie catastali:            

C/1  C/3  C/4  A/10;                                           

Categoria gruppo D;                                            

 

- 7,0 per mille Aliquota maggiorata per aree fabbricabili;

     

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 172 comma 1 lett.e);

 

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell' Area Contabile, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

 

CON voti ……………….………. palesemente espressi per alzata di mano dai ……………... consiglieri presenti e votanti

 

DELIBERA                                  

 

1) Di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede.

 

2) Di confermare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2009 nelle seguenti misure:

- 5,8 per mille Aliquota ordinaria;                                   

- 6,5 per mille Aliquota maggiorata per:                             

a) -abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta      

all'abitazione principale non locate (escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari o date in comodato, purché vi risiedano anagraficamente, per dette unità si applica l'aliquota ordinaria);

-o tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case);

b) immobili  classificati  nelle  categorie catastali:           

C/1  C/3  C/4  A/10;                                           

Categoria gruppo D;

                                           

- 7,0 per mille Aliquota maggiorata per aree fabbricabili;           

 

Dopodiché con voti …………………… palesemente espressi per alzata di mano

 

DELIBERA                                     

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai seni dell'articolo 134,comma 4, del d. lgs n. 267 /2000, stante l'urgenza .