LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto Ministeriale del 20 Dicembre 2007 che ha differito tale termine al 31 marzo 2008;
VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) all'art. 1, comma 169, che conferma i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote di propria competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote ICI imposta comunale sugli immobili (comma 156);
RICHIAMATA la delibera Consiglio Comunale n. 11 del 04.04.2007, esecutiva, con la quale é stata determinata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2007;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con atto C.C. 93 del 14.12.1998 (CO.RE.CO 8656/98) successivamente modificato con atti C.C. n.66 del 23.12.2003, C.C. 51 del 06.10.2006, C.C. n. 10 del 04.04.2007 (con decorrenza 1.1.2007) ed infine C.C. n. 27 del 15.05.2007 (con decorrenza 1.1.2008), tutte esecutive ai sensi di legge;
RITENUTO opportuno al fine di garantire il mantenimento del gettito ICI, di assicurare il regolare espletamento dei servizi, confermare per l'anno 2008 le aliquote ICI già stabilite nel 2007 nella seguente misura:
- 5,8 per mille Aliquota ordinaria;
- 6,5 per mille Aliquota maggiorata per:
a) -abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta
all'abitazione principale non locate (escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari o date in comodato, purché vi risiedano anagraficamente, per dette unità si applica l'aliquota ordinaria);
-o tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case);
b) immobili classificati nelle categorie catastali:
C/1 C/3 C/4 A/10;
Categoria gruppo D;
- 7,0 per mille Aliquota maggiorata per aree fabbricabili;
DATO ATTO che l'art. 1, comma 5 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) dispone che, con decorrenza 2008, i contribuenti, con esclusione dei proprietari di immobili di categoria A1, A8 e A9 (signorili, ville e castelli), usufruiscano, relativamente all'ICI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di un'ulteriore detrazione, oltre a quella attuale di 103,29 euro, pari all'1,33 per mille della base imponibile, per un importo massimo di 200,00 Euro, rapportata al periodo dell'anno in cui si usufruisce di tale abitazione.
PRECISATO che spettano le detrazioni per abitazione principale ed equiparate come meglio specificato all'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
CONSIDERATO che il rimborso ai singoli Comuni è calcolato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007 (art. 1, comma 287, della legge 244/2007
DATO ATTO che il minore introito per i Comuni sarà rimborsato dallo Stato in due rate pari al 50%, entro il 16/6 e 16/12, con eventuale conguaglio entro il 31 maggio dell'anno successivo.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 172 comma 1 lett.e);
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 dal Responsabile dell' Area Contabile;
CON voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1) Di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede.
2) Di proporre al Consiglio Comunale di determinare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2008 nelle seguenti misure:
- 5,8 per mille Aliquota ordinaria;
- 6,5 per mille Aliquota maggiorata per:
a) -abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta
all'abitazione principale non locate (escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari o date in comodato, purché vi risiedano anagraficamente, per dette unità si applica l'aliquota ordinaria);
-o tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case);
b) immobili classificati nelle categorie catastali:
C/1 C/3 C/4 A/10;
Categoria gruppo D;
- 7,0 per mille Aliquota maggiorata per aree fabbricabili;
3) Di dichiarare, in relazione all'urgenza, con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti palesemente espressi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.