ESTRATTO
della delibera G.C. n. 9 del 17.01.2006, adottata dal Comune di Rosora (AN) con la quale é stata determinata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2006 nella seguente misura:
- 5,8 per mille Aliquota ordinaria;
- 6,5 per mille Aliquota maggiorata per:
a) abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale non locate (escluse le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3^ grado, purché vi risiedano anagraficamente, per dette unità si applica l'aliquota ordinaria);
o tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case);
b) immobili classificati nelle categorie catastali:
C/1 C/3 C/4 A/10;
Categoria gruppo D;
- 7,0 per mille Aliquota maggiorata per aree fabbricabili;
- Euro 103,29 detrazione per abitazione principale;
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con atto C.C. 93 del 14.12.1998 (CO.RE.CO 8656/98) successivamente modificato con atto C.C. n. del 23.12.2003, esecutivo ai sensi di legge;
RILEVATO che al fine di garantire il mantenimento del gettito ICI, di assicurare il regolare espletamento dei servizi, si ritiene pertanto di confermare le aliquote ICI nella seguente misura:
- 5,8 per mille Aliquota ordinaria;
- 6,5 per mille Aliquota maggiorata per:
a) -abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta
all'abitazione principale non locate (escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari o date in comodato, purché vi risiedano anagraficamente, per dette unità si applica l'aliquota ordinaria);
-o tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case);
b) immobili classificati nelle categorie catastali:
C/1 C/3 C/4 A/10;
Categoria gruppo D;
- 7,0 per mille Aliquota maggiorata per aree fabbricabili;
- Euro 103,29 detrazione per abitazione principale, spettante per:
-abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari, dimorano abitualmente;
-unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
-unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
-unità immobiliari concesse in uso gratuito, mediante contratto di comodato d'uso regolarmente registrato, da esibire in copia all'ufficio Tributi, a parenti in linea retta fino al 3' grado ed affini fino al 2' grado, dalla data di registrazione del comodato.
L'unico ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'Imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 172 comma 1 lett.e);
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 dal Responsabile dell'ufficio ragioneria in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
CON voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) Di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede.
2) Di determinare confermando le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2006,
come meglio specificato, nelle seguenti misure :
- 5,8 per mille Aliquota ordinaria;
- 6,5 per mille Aliquota maggiorata per:
a) -abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta
all'abitazione principale non locate (escluse le abitazioni date in uso gratuito a familiari o date in
comodato, purché vi risiedano anagraficamente, per dette unità si applica l'aliquota ordinaria);
-o tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case);
b) immobili classificati nelle categorie catastali:
C/1 C/3 C/4 A/10;
Categoria gruppo D;
- 7,0 per mille Aliquota maggiorata per aree fabbricabili;
- Euro 103,29 detrazione per abitazione principale, spettante per:
-abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari, dimorano abitualmente;
-unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
-unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
-unità immobiliari concesse in uso gratuito, mediante contratto di comodato d'uso regolarmente registrato, da esibire in copia all'ufficio Tributi, a parenti in linea retta fino al 3' grado ed affini fino al 2' grado, dalla data di registrazione del comodato.
L'unico ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'Imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze. Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
3) Di dichiarare, in relazione all'urgenza, con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.