LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Premesso che il D.Lgs. 504 del 30/12/92, così come modificato dalla L. n. 662 del 23/12/96, prevede all'art. 6 che la misura dell'aliquota dell' I.C.I. sia stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto dall'anno successivo;

 Visto che l'art. 53 comma 16 della L. n. 88 del 23.12.2000 (Finanziaria 2001) fissa in linea generale che il termine per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, il quale in virtù dell'art. 151 del T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 deve essere deliberato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, salvo differimento del termine;

             Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 è stato prorogato al 31 marzo 2005;

        Considerato che la misura minima di legge dell'aliquota, tranne particolari tipologie, non può essere inferiore al 4 per mille, mentre la misura massima deve essere determinata entro il 7 per mille;

 Tenuto conto che il presente atto si inserisce nel procedimento volto all’approvazione del bilancio preventivo, dal cui schema mutua i valori di riferimento della programmazione economica, per finanziare la quale, è indispensabile articolare l’aliquota aumentando al 7 per mille quella ordinaria; visto in particolare i maggiori oneri conseguenti sia l’attivazione di finanziamenti per le motivazioni di cui sopra che i minori trasferimenti erariali rispetto al 2004;

  Rilevato che l'art. 1 del D.L. 08/08/96 n. 437, nel testo modificato dalla L. n. 556 del 24 ottobre 1996 e come confermato dalla L. n. 662 del 23/12/1996, prevede la possibilità di diversificare le aliquote dell'importo per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio del Comune, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale,a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale previsto;

 Ritenuto, pertanto, di voler proporre al Consiglio di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2005, come di seguito:;

 A - 4 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

                B - 7 per mille per le altre unità immobiliari;

 considerando a tal fine abitazione principale quella in cui il soggetto passivo vi risiede anagraficamente;

                Vista la circolare del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate n. 318/C del 14/12/95;

Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

                Visto il D.L. 8 agosto 1996 n. 347 così come modificato dalla L. 24 ottobre 1996 n. 556;

 Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);

 Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di Nicola, Responsabile Ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto;

  Ad unanimità di voti legalmente espressi nei modi e termini di legge;

 

D E L I B E R A

 

 per i motivi di cui in narrativa:

 

1) di proporre la determinazione dell'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2005 come di seguito ai sensi D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni:

 - 4 per mille - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: intendendosi per abitazione principale quella nella quale il soggetto passivo vi risiede anagraficamente. L'aliquota ridotta si estende ad una sola pertinenza purchè classata in una delle due categorie catastali C/2 o C/6 cosi' come identificate nel regolamento I.C.I.;

 - 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

 

2) inoltre, stante l'urgenza, con apposita separata unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente legislazione.

3) di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Politiche Fiscali- Ufficio Federalismo Fiscale - Viale Europa n. 242 - 00144 Roma EuR