PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 30/03/10 ADOTTATA DAL COMUNE DI MONTE ROBERTO (PROVINCIA DI ANCONA) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2010.                     

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D E L I B E R A

 

1)  Di determinare, in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2010,  le seguenti aliquote:

 

 

ALIQUOTA AGEVOLATA =   4,0  per mille

- Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo nella cui famiglia anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92 ed accertato ai sensi dell'art.4 della stessa legge.

L'agevolazione è indipendente dal reddito complessivo della famiglia anagrafica.

 

ALIQUOTA AGEVOLATA =   5,5  per mille

- Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi. Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.

Conferma della detrazione per l'abitazione principale in euro 129,12

(centoventinovevirgoladodici)

-  alloggi di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari.

Inclusione tra gli aventi diritto alla applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazioni di cui sopra:

- delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate .

- unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado di parentela.

 

ALIQUOTA ORDINARIA =  7 per mille

- Tutte le altre unità immobiliari: altri fabbricati incluse le seconde case sia locate che non locate e relative pertinenze, ecc.

-  Aree fabbricabili

 

2) Di prendere atto dell’art. 1,  del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 126/2008 che ha abolito a decorrere dal 2008 l’ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29/05/08, ad esclusione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9;

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