ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL  28/03/2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI MONTE ROBERTO (PROVINCIA DI ANCONA) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008.

 

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                                                                 D E L I B E R A

 

1)  Di determinare, in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2008,  le seguenti aliquote:

 

ALIQUOTA AGEVOLATA =   4,0  per mille

- Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo nella cui famiglia anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92 ed accertato ai sensi dell'art.4 della stessa legge.

L'agevolazione è indipendente dal reddito complessivo della famiglia anagrafica.

 

ALIQUOTA AGEVOLATA =   5,5  per mille

- Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi. Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.

Conferma della detrazione per l'abitazione principale in euro 129,12

(centoventinovevirgoladodici)

 

-  alloggi di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari.

 

Inclusione tra gli aventi diritto alla applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazioni di cui sopra:

- delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate .

- unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado di parentela.

 

ALIQUOTA ORDINARIA =  7 per mille

- Tutte le altre unità immobiliari: altri fabbricati incluse le seconde case sia locate che non locate e relative pertinenze, ecc.

-  Aree fabbricabili

 

2) Di prendere atto dell’art. 1, comma 5 della legge 244/07 che dispone che con decorrenza 2008, i contribuenti, con esclusione dei proprietari di immobili di categoria A1, A8 e A9, usufruiscano, relativamente all’ICI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con esclusione dei casi di agevolazione per il comodato a parenti), di un’ulteriore detrazione, oltre a quella attuale vigente, pari all’1,33 per mille della base imponibile, per un importo massimo di 200,00 euro, rapportata al periodo dell’anno in cui usufruisce di tale abitazione;

 

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