ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28/03/2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI MONTE ROBERTO (PROVINCIA DI ANCONA) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008.
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D E L I B E R A
1) Di determinare, in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2008, le seguenti aliquote:
ALIQUOTA AGEVOLATA = 4,0 per mille
- Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo nella cui famiglia anagrafica, come da risultanze anagrafiche, risulti presente un soggetto in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n.104/92 ed accertato ai sensi dell'art.4 della stessa legge.
L'agevolazione è indipendente dal reddito complessivo della famiglia anagrafica.
ALIQUOTA AGEVOLATA = 5,5 per mille
- Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi. Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.
Conferma della detrazione per l'abitazione principale in euro 129,12
(centoventinovevirgoladodici)
- alloggi di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari.
Inclusione tra gli aventi diritto alla applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazioni di cui sopra:
- delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate .
- unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado di parentela.
ALIQUOTA ORDINARIA = 7 per mille
- Tutte le altre unità immobiliari: altri fabbricati incluse le seconde case sia locate che non locate e relative pertinenze, ecc.
- Aree fabbricabili
2) Di prendere atto dell’art. 1, comma 5 della legge 244/07 che dispone che con decorrenza 2008, i contribuenti, con esclusione dei proprietari di immobili di categoria A1, A8 e A9, usufruiscano, relativamente all’ICI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con esclusione dei casi di agevolazione per il comodato a parenti), di un’ulteriore detrazione, oltre a quella attuale vigente, pari all’1,33 per mille della base imponibile, per un importo massimo di 200,00 euro, rapportata al periodo dell’anno in cui usufruisce di tale abitazione;
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