ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.8 DEL 26/01/2005 ADOTTATA DAL COMUNE DI MONTE ROBERTO (PROVINCIA DI ANCONA) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2005.

 

"omissis"

                                                                D E L I B E R A

 

“omissis “

1)      Di stabilire, in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2005 quanto segue:

 

ALIQUOTA AGEVOLATA =  4,0 per mille

-         Per le unità immobiliari possedute da famiglie con soggetti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/92 ed accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge. L’agevolazione è indipendente dal reddito complessivo della famiglia anagrafica. Il soggetto in situazione di handicap deve essere presente all’interno della famiglia anagrafica.

 

ALIQUOTA AGEVOLATA = 5,5 per mille

-         Per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi. Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.

Conferma della detrazione per l’abitazione principale in euro 129,12 (centoventinovevirgoladodici)

-         alloggi di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari.

Inclusione tra gli aventi diritto alla applicazione dell’aliquota agevolata e della                         detrazione di cui sopra:

-         delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o     disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

-         unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado di parentela ed affini fino al 1^ grado di parentela.

 

ALIQUOTA ORDINARIA =   7 per mille

-         Tutte le altre unità immobiliari: altri fabbricati incluse le seconde case sia locate che non locate e relative pertinenze, ecc.

-         Aree fabbricabili.

 

"omissis"