ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.8 DEL 26/01/2005 ADOTTATA DAL COMUNE DI MONTE ROBERTO (PROVINCIA DI ANCONA) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2005.
"omissis"
“omissis “
1) Di stabilire, in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2005 quanto segue:
- Per le unità immobiliari possedute da famiglie con soggetti in situazione di handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/92 ed accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge. L’agevolazione è indipendente dal reddito complessivo della famiglia anagrafica. Il soggetto in situazione di handicap deve essere presente all’interno della famiglia anagrafica.
- Per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi. Si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.
Conferma della detrazione per l’abitazione principale in euro 129,12 (centoventinovevirgoladodici)
- alloggi di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari.
Inclusione tra gli aventi diritto alla applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione di cui sopra:
- delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
- unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado di parentela ed affini fino al 1^ grado di parentela.
- Tutte le altre unità immobiliari: altri fabbricati incluse le seconde case sia locate che non locate e relative pertinenze, ecc.
- Aree fabbricabili.
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