OGGETTO:    Determinazione aliquota I.C.I. per l’anno 2008 - D.Lgs. n. 504/92.

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

-          PREMESSO che l’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, prevede che a decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugli immobili, elencando al comma 2 i presupposti di tale imposta;

 

-          VISTO l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, il quale prevede la possibilità, per il Comune, di deliberare l’aliquota I.C.I. da un minimo del 4 per mille ad un massimo del 7 per mille, e che l’aliquota può essere diversificata entro tale limite;

 

-          DATO ATTO che, con deliberazione da adottare prima dell’approvazione del bilancio di previsione, i Consigli Comunali devono determinare l’aliquota dell’imposta di che trattasi (art. 6, commi 1 e 2, D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nel testo modificato dall’art. 1, c. 156, L. 27.12.2006, n. 296);

 

-     VISTA la Circolare 12 luglio 1993, n. 20/93, al punto 5.1;

 

-          VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con delibera di Consiglio  Comunale n. 6 del 31.03.2005, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;

 

-          VISTO l’art. 1, comma 5 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) il quale prevede una riduzione della base imponibile dell’1.33% fino ad un massimo di 200 euro per la prima casa; sono escluse tutte le abitazioni con categoria catastale A1-A8-A9;

 

-          RITENUTO OPPORTUNO confermare le aliquote già determinate per l’anno 2007 anche per l’anno 2008, ovvero l’aliquota  del 4,9 per mille limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, mentre per gli altri fabbricati e terreni edificabili  l’aliquota stabilita è del 6,5 per mille (aliquota ordinaria);

 

-          RITENUTO OPPORTUNO, altresì, di confermare anche per l’anno corrente, tutte le agevolazioni richiamate nell’art. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

-          VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2008, che differisce alla data del 31/03/2008 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione del corrente esercizio;

 

-          VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, (Legge finanziaria 2002), il quale prevede che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

-          RITENUTO che, intendendo l’Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione dell’ e.f. 2008 entro la data del 31.03.2008, occorre adottare i provvedimenti al medesimo collegati e preordinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

 

-          VISTO il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1)      Di considerare parte integrante e sostanziale la premessa del presente atto;

 

2)      confermare, per quanto di competenza, le aliquote determinate per l’anno 2007 anche per l’anno 2008;

 

3)      di confermare altresì, anche per l’anno 2008, tutte le agevolazioni richiamate nell’art. 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);