OGGETTO:    Determinazione aliquota I.C.I. per l’anno 2006  Art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

 

-          PREMESSO che l’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, prevede che a decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugli immobili, elencando al comma 2 i presupposti di tale imposta;

 

-          VISTO l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, il quale prevede la possibilità, per il Comune, di deliberare l’aliquota I.C.I. in misura non inferiore al 4% né superiore al 6%, ovvero al 7% per straordinarie esigenze di bilancio;

 

-          VISTA la Circolare 12 luglio 1993, n. 20/93, al punto 5.1;

 

-          VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con delibera di Consiglio  comunale n. 6 del 31.03.2005, esecutiva ai sensi di legge il 16/04/2005;

 

-          CONSIDERATO che in relazione alle somme che si prevede di incassare, e alla necessità di garantire i servizi indispensabili e l’equilibrio di bilancio, si ritiene di  determinare, per il 2006, l’aliquota  del 4,9 per mille limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione pari a € 103.29 (£.200.000), mentre per gli altri fabbricati e terreni edificabili  l’aliquota stabilita è del 6,5 per mille (aliquota ordinaria);

 

-          DATO ATTO che la riduzione dal 5,3 al 4.9 per mille dell’aliquota applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale si è potuta applicare in relazione al programma di recupero dell’evasione avviato sin dalla fine del 2004 e tuttora in corso di attuazione;

 

-          RITENUTO OPPORTUNO, avvalendosi delle facoltà concesse dall’art. 8, c. 3, del D.Lgs. n. 504/92,  che per le persone sole ultrasessantacinquenni con un reddito lordo pari o inferiore a €. 7.230,40  e per le coppie ultrasessantacinquenni con un reddito complessivo lordo pari o inferiore a €. 11.362,05 la detrazione per l’ abitazione principale venga elevata a €. 129,11;

 

-          VISTO l’art. 1, comma 155, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che differisce il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per lì’anno 2006 di Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane al 31 marzo 2006;

 

-          VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, (Legge finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

-          ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto dagli artt.42, comma 2, lett. f), e 48 del T.U. n. 267/00;

 

-          RITENUTO che, volendo l’Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione dell’ E.F. 2006 entro la data del 31.03.2006, occorre adottare i provvedimenti al medesimo collegati e preordinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

 

-          VISTO il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano:

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1)      di ridurre per l’anno 2006 l’aliquota dal 5,3 per mille al 4,9 per mille limitatamente alle unità immobiliari adibite ad  abitazione principale con detrazione pari a €. 103.29, mentre per tutti gli altri immobili e terreni edificabili l’aliquota stabilita è del  6,5 per mille (aliquota ordinaria);

 

2)      di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale viene fissata nella misura di €. 103.29 prevista dall’art.8, comma 2, del D.Lgs.504/92, mentre per le persone sole ultrasessantacinquenni con un reddito lordo pari o inferiore a €. 7.230,40  e per le coppie ultrasessantacinquenni con un reddito complessivo lordo pari o inferiore a €. 11.362,05, la detrazione per abitazione principale venga fissata nella misura di €. 129,11.