OGGETTO: Determinazione aliquota I.C.I. per l’anno 2005 Art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- PREMESSO che l’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, prevede che a decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugli immobili, elencando al comma 2 i presupposti di tale imposta;
- VISTO l’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992, il quale prevede la possibilità, per il Comune, di deliberare l’aliquota I.C.I. in misura non inferiore al 4% né superiore al 6%, ovvero al 7% per straordinarie esigenze di bilancio;
- VISTA la Circolare 12 luglio 1993, n. 20/93, al punto 5.1;
- VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con delibera di Consiglio comunale n.15 del 28.02.2001, esecutiva ai sensi di legge (Prot. CO.RE.CO. n.603 del 09.03.2001);
- CONSIDERATO che in relazione alle somme che si prevede di incassare, e alla necessità di garantire i servizi indispensabili e l’equilibrio di bilancio, si ritiene di poter confermare, anche per il 2005 l’aliquota del 5,3 per mille (aliquota ordinaria) limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione pari a € 103.29 (£.200.000), mentre per gli altri fabbricati e terreni edificabili l’aliquota stabilita è del 6,5 per mille;
- RITENUTO OPPORTUNO, avvalendosi delle facoltà concesse dall’art. 8, c. 3, del D.Lgs. n. 504/92, che per le persone sole ultrasessantacinquenni con un reddito lordo pari o inferiore a €. 7.230,40 e per le coppie ultrasessantacinquenni con un reddito complessivo lordo pari o inferiore a €. 11.362,05 la detrazione per l’ abitazione principale venga elevata a €. 129,11;
- VISTO l’art.151, comma 1, del T.U sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo per le Province e Comuni e considerato che lo stesso termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato–Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- VISTO il Decreto 23 dicembre 2003, del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che differisce il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 2004 di Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane al 31 marzo 2004;
- VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art.27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n.448, (Legge finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto dagli artt.42, comma 2, lett. f), e 48 del T.U. n. 267/00;
- RITENUTO che, volendo l’Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione dell’ e.f. 2005 possibilmente entro la data del 31.12.2004, occorre adottare i provvedimenti al medesimo collegati e preordinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni e con riserva di adeguamento ed aggiornamento in base alle norme della c.d. Legge Finanziaria 2005, in corso di approvazione parlamentare, e delle altre normative alla stessa connesse e dalla medesima dipendenti;
- VISTO il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1) di confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota del 5,3 per mille (aliquota ordinaria) limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione pari a €. 103.29, mentre per tutti gli altri immobili e terreni edificabili l’aliquota stabilita è del 6,5 per mille;
2) di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale viene fissata nella misura di €. 103.29 prevista dall’art.8, comma 2, del D.Lgs.504/92), mentre per le persone sole ultrasessantacinquenni con un reddito lordo pari o inferiore a €. 7.230,40 e per le coppie ultrasessantacinquenni con un reddito complessivo lordo pari o inferiore a €. 11.362,05 la detrazione per abitazione principale venga fissata nella misura di €. 129,11.
Inoltre, la Giunta Comunale, in considerazione dell’urgenza, con separata, apposita, unanime votazione, espressa per alzata di mano:
D E L I B E R A
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto previsto dall'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
DETERMINAZIONE VALORI AREE FABBRICABILI AI FINI I.C.I. (€./mq.) | ||||||||||
ZONIZZAZIONE |
ANNO 2005 |
ANNO 2004 |
ANNO 2003 |
ANNO 2002 |
ANNO 2001 |
ANNO 2000 |
ANNO 1999 |
ANNO 1998 |
ANNO 1997 |
ANNO 1996 |
A – Centro Storico (Nei casi di ristruttura- zione da contabilizzare sull’area di sedime dell’immobile) |
112,79 |
108,41 |
108,41 |
105,77 |
103,29 |
100,60 |
98,08 |
96,51 |
94,77 |
93,16 |
B – Completamento |
39,48 |
37,95 |
37,95 |
37,02 |
36,15 |
35,21 |
34,33 |
33,78 |
33,17 |
32,61 |
C – Espansione (Aree urbanizzate) |
56,40 |
54,21 |
54,21 |
52,89 |
51,65 |
50,31 |
49,05 |
48,27 |
47,40 |
46,59 |
C – Espansione (Aree non urbanizzate) |
19,74 |
18,97 |
18,97 |
18,51 |
18,08 |
17,61 |
17,17 |
16,90 |
16,60 |
16,32 |
D – Produttiva (Aree di completamento e di espansione urbanizzate) |
28,19 |
27,10 |
27,10 |
26,44 |
25,82 |
25,15 |
24,52 |
24,13 |
23,70 |
23,30 |
D – Produttiva (Aree di completamento e di espansione non urbanizzate) |
11,28 |
10,84 |
10,84 |
10,58 |
10,33 |
10,06 |
9,81 |
9,65 |
9,48 |
9,32 |
E – Agricola (Nei casi di ristrutturazione contabilizzato sull’area di pertinenza) |
8,47 |
8,14 |
8,14 |
7,94 |
7,75 |
7,55 |
7,36 |
7,24 |
7,11 |
6,99 |
T – Turistica |
11,28 |
10,84 |
10,84 |
10,58 |
10,33 |
10,06 |
9,81 |
9,65 |
9,48 |
9,32 |