SEDUTA DEL 08/03/2005 N. 33
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005. CONFERMA ALIQUOTA 2004.
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE la Legge 23/12/96 n.662 ha apportato diverse modifiche a quanto gia’ previsto dal D. Leg.vo 504/92, con il quale
veniva istituita l’Imposta comunale sugli immobili, sia per quanto
riguarda l’imponibile da assoggettare, sia sulla possibilita’ di
determinazione delle aliquote;
CONSIDERATO CHE la misura minima dell’aliquota fissata dalla
Legge 662/96 non puo’ essere inferiore al 4 per mille mentre la misura
massima deve essere determinata entro il 7 per mille;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 38 del 24/05/2004 con al quale si approvano le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2004, a conferma delle aliquote previste per l’anno 2003;
DATO ATTO CHE per l’anno 2004 l’aliquota e’ stata fissata nella
misura del 5.0 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale del soggetto passivo, 7.0 x mille per tutte le
altre unità immobiliari che non siano abitazione principale,
comprese le unità immobiliari adibite a civile abitazione, più relative pertinenze, non regolarmente locate entro 18 mesi dal
momento in cui si sono rese disponibili e la maggiore imposizione
decorrerà dal periodo successivo a quello di franchigia, come da
delibera C.C. n. 10 del 28/02/2000;
RILEVATO CHE l’art. 3 comma 53 punto 2 della Legge 662/96
prevede la possibilità di diversificare le aliquote entro i limiti 4
e 7 x mille, per l’unita’ immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale dal soggetto passivo e dai soci di cooperative
edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio del Comune;
CONSIDERATO CHE la pressione fiscale che grava sui singoli
contribuenti opprime la capacità di spesa degli stessi e che
l’Amministrazione comunale intende dare il suo contributo,
confermando l’aliquota agevolata dell’anno 2004, al 5 per mille
riguardo alle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale e confermando rispetto all’anno 2004, anche l’aliquota
ordinaria pari al 7 per mille;
ACCERTATO CHE nell’ambito del territorio comunale sono
disponibili diverse unità abitative non ultimate e non affittate e
quindi tenute a disposizione, che invece potrebbero in qualche modo
risolvere i problemi abitativi esistenti nel territorio e che,
l’Amministrazione, quale deterrente della situazione, intende
confermare l’aliquota del 7 per mille, approvata nell’anno 2004 per
le unità immobiliari a disposizione del soggetto passivo, adibite a
civile abitazione e relative pertinenze;
RITENUTO pertanto, dover determinare le aliquote I.C.I. per
l’anno 2005, differenziandole come di seguito:
A - 5 per mille - Unità immobiliari adibite ad abitazione
principale e pertinenze in favore di persone fisiche o soggetti
passivi e soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa,
residenti nel Comune;
B - 7 aliquota ordinaria;
C - 7 per mille per le unità immobiliari e pertinenze, come da
delibera C.C. n. 10 del 28/02/2000, adibite a civile abitazione,
non regolarmente locate, entro 18 mesi dal momento in cui si sono
rese disponibili e la maggiore imposizione decorrerà dal periodo
successivo a quello di franchigia;
RITENUTO di dover confermare la detrazione per abitazione
principale applicata nell’anno 2004, pari ad Euro 103.29;
VISTO l’art. 54 del D. Lgs.vo 15/12/1997, N. 446, ai sensi del
quale i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici
contestualmente alla data di deliberazione del bilancio di
previsione;
VISTA la legge 448 del 21/dicembre/2001 “Finanziaria
2002”,la quale all’art. 8 ribadisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’Irpef, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 314/2004 “Proroga dei termini” convertito in legge che individua nella data del 31/03/2005 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005;
VISTA la circolare del Ministero delle Finanze Dipartimento
delle Entrate N. 318/E del 14/12/95;
VISTO l’art. 1 comma I, lettera u), del D.Lgs. n. 506 del
30/dicembre/1999, che ha soppresso il comma IV dell’art. 58 del
D.Lgs. n. 446 del 15/dicembre/1997, il quale prevedeva per
le deliberazioni comunali concernenti la determinazione
dell’aliquota d’imposta comunale sugli immobili, la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale,
CONSIDERATO CHE nella lettera s) della norma sopra indicata,
alla disposizione contenuta nel comma 2, dell’art. 52 del predetto
decreto legislativo n. 446, la quale stabilisce che la pubblicazione
degli atti regolamentari e delle tariffe degli Enti Locali deve
essere effettuata mediante “avviso”, e’ stato aggiunto il seguente
periodo:” Con decreto del Ministero delle Finanze e della giustizia
e’ definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la
trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei
regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra
deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle
tariffe di tributi”;
VISTA la Delibera C.C n. 103 del 30/11/99 con la quale e’ stato modificato il regolamento di applicazione dell’ICI
relativamente all’imposizione delle pertinenze;
RICHIAMATA la legge 23/12/96 n. 662 art. 3, commi 53 - 59;
VISTI i pareri favorevoli del Dirigente del III^ Settore
Economico-Finanziario riguardo la regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1. DI DETERMINARE per l’anno 2005 le aliquote ICI come di seguito, ai
sensi dell’art. 6 del D.L. 504/92, come sostituito dall’art 3
comma 53 della legge 23.12.96 n. 662:
A)- 5 per mille - Unità immobiliari adibite ad abitazione principale
e pertinenze in favore di persone fisiche o soggetti passivi e soci
di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune.
B)- 7 per mille aliquota ordinaria;
C)- 7 per mille - Unità immobiliari e pertinenze, come da
delibera C.C. n. 10 del 28/02/2000, adibite a civile abitazione,
non regolarmente locate, entro 18 mesi dal momento in cui si sono
rese disponibili e la maggiore imposizione decorrerà dal periodo
successivo a quello di franchigia;
2. DI CONFERMARE l’ammontare della detrazione per abitazione principale in Euro 103.29;
3. DI APPLICARE le disposizioni di cui all’art 3 comma 53 della legge
23.12.96 n. 662;
4. DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l’anno
2005 costituiscono conferma dell’anno 2004;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero delle Finanze
Direzione Generale Finanza Locale - Div 7^ - ROMA EUR;
6. DI PUBBLICARE per estratto nella Gazzetta Ufficiale tale deliberazione, ai sensi del comma II, dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, come
modificato dal D.Lgs. 506/99;
7. DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi
dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgv. 267/2000, atto
contenente indirizzo programma e obiettivo e precisamente:
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005 -
CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2004”.
AL DIRIGENTE III SETTORE (Affari Finanziari) ai sensi del
predetto articolo, sono attribuite le conseguenti procedure
esecutive e gestionali.