SEDUTA DEL 08/03/2005 N. 33

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005. CONFERMA ALIQUOTA 2004.

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

 

PREMESSO CHE la Legge 23/12/96 n.662 ha apportato diverse modifiche a quanto gia’ previsto dal D. Leg.vo 504/92, con il quale

 

veniva istituita l’Imposta comunale sugli immobili, sia per quanto

 

riguarda l’imponibile da assoggettare, sia sulla possibilita’ di

 

determinazione delle aliquote;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE la misura minima dell’aliquota fissata dalla

 

Legge 662/96 non puo’ essere inferiore al 4 per mille mentre la misura

 

massima deve essere determinata entro il 7 per mille;

 

 

 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 38 del 24/05/2004 con al quale si approvano le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2004, a conferma delle aliquote previste per l’anno 2003;

 

 

 

DATO ATTO CHE per l’anno 2004 l’aliquota e’ stata fissata nella

 

misura del 5.0 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione

 

principale del soggetto passivo, 7.0 x mille per tutte le

 

altre unità immobiliari che non siano abitazione principale,

 

comprese le unità immobiliari adibite a civile abitazione, più relative pertinenze, non regolarmente locate entro 18 mesi dal

 

momento in cui si sono rese disponibili e la maggiore imposizione

 

decorrerà dal periodo successivo a quello di franchigia, come da

 

delibera C.C. n. 10 del 28/02/2000;

 

 

 

 

RILEVATO CHE l’art. 3 comma 53 punto 2 della Legge 662/96

 

prevede la possibilità di diversificare le aliquote entro i limiti 4

 

e 7 x mille, per l’unita’ immobiliare direttamente adibita ad

 

abitazione principale dal soggetto passivo e dai soci di cooperative

 

edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio del Comune;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE la pressione fiscale che grava sui singoli

 

contribuenti opprime la capacità di spesa degli stessi e che

 

l’Amministrazione comunale intende dare il suo contributo,

 

confermando l’aliquota agevolata dell’anno 2004, al 5 per mille

 

riguardo alle unità immobiliari adibite ad abitazione

 

principale e confermando rispetto all’anno 2004, anche l’aliquota

 

ordinaria pari al 7 per mille;

 

 

 

 

ACCERTATO CHE nell’ambito del territorio comunale sono

 

disponibili diverse unità abitative non ultimate e non affittate e

 

quindi tenute a disposizione, che invece potrebbero in qualche modo

 

risolvere i problemi abitativi esistenti nel territorio e che,

 

l’Amministrazione, quale deterrente della situazione, intende

 

confermare l’aliquota del 7 per mille, approvata nell’anno 2004 per

 

le unità immobiliari a disposizione del soggetto passivo, adibite a

 

civile abitazione e relative pertinenze;

 

 

 

 

RITENUTO pertanto, dover determinare le aliquote I.C.I. per

 

l’anno 2005, differenziandole come di seguito:

 

 

 

A - 5 per mille - Unità immobiliari adibite ad abitazione

 

principale e pertinenze in favore di persone fisiche o soggetti

 

passivi e soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa,

 

residenti nel Comune;

 

 

 

B - 7 aliquota ordinaria;

 

 

 

C - 7 per mille per le unità immobiliari e pertinenze, come da

 

delibera C.C. n. 10 del 28/02/2000, adibite a civile abitazione,

 

non regolarmente locate, entro 18 mesi dal momento in cui si sono

 

rese disponibili e la maggiore imposizione decorrerà dal periodo

 

successivo a quello di franchigia;

 

 

 

 

RITENUTO di dover confermare la detrazione per abitazione

 

principale applicata nell’anno 2004, pari ad Euro 103.29;

 

 

 

 

VISTO l’art. 54 del D. Lgs.vo 15/12/1997, N. 446, ai sensi del

 

quale i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici

 

contestualmente alla data di deliberazione del bilancio di

 

previsione;

 

 

VISTA la legge 448 del 21/dicembre/2001 “Finanziaria

 

2002”,la quale all’art. 8 ribadisce che il termine per deliberare le

 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota

 

dell’addizionale comunale all’Irpef, e le tariffe dei servizi

 

pubblici locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali

 

per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

 

 

VISTO l’art. 1 del D.L. n. 314/2004 “Proroga dei termini” convertito in legge che individua nella data del 31/03/2005 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2005;

 

 

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze Dipartimento

 

delle Entrate N. 318/E del 14/12/95;

 

 

 

VISTO l’art. 1 comma I, lettera u), del D.Lgs. n. 506 del

 

30/dicembre/1999, che ha soppresso il comma IV dell’art. 58 del

 

D.Lgs. n. 446 del 15/dicembre/1997, il quale prevedeva per

 

le deliberazioni comunali concernenti la determinazione

 

dell’aliquota d’imposta comunale sugli immobili, la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale,

 

CONSIDERATO CHE nella lettera s) della norma sopra indicata,

 

alla disposizione contenuta nel comma 2, dell’art. 52 del predetto

 

decreto legislativo n. 446, la quale stabilisce che la pubblicazione

 

degli atti regolamentari e delle tariffe degli Enti Locali deve

 

essere effettuata mediante “avviso”, e’ stato aggiunto il seguente

 

periodo:” Con decreto del Ministero delle Finanze e della giustizia

 

e’ definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la

 

trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla

 

pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei

 

regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra

 

deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle

 

tariffe di tributi”;

 

 

 

 

VISTA la Delibera C.C n. 103 del 30/11/99 con la quale e’ stato modificato il regolamento di applicazione dell’ICI

 

relativamente all’imposizione delle pertinenze;

 

 

 

 

RICHIAMATA la legge 23/12/96 n. 662 art. 3, commi 53 - 59;

 

 

 

 

VISTI i pareri favorevoli del Dirigente del III^ Settore

 

Economico-Finanziario riguardo la regolarità tecnica e contabile, ai

 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

 

 

 

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2005 le aliquote ICI come di seguito, ai

 

sensi dell’art. 6 del D.L. 504/92, come sostituito dall’art 3

 

comma 53 della legge 23.12.96 n. 662:

 

 

 

A)- 5 per mille - Unità immobiliari adibite ad abitazione principale

 

e pertinenze in favore di persone fisiche o soggetti passivi e soci

 

di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune.

 

 

 

B)- 7 per mille aliquota ordinaria;

 

 

 

 

C)- 7 per mille - Unità immobiliari e pertinenze, come da

 

delibera C.C. n. 10 del 28/02/2000, adibite a civile abitazione,

 

non regolarmente locate, entro 18 mesi dal momento in cui si sono

 

rese disponibili e la maggiore imposizione decorrerà dal periodo

 

successivo a quello di franchigia;

 

 

 

2. DI CONFERMARE l’ammontare della detrazione per abitazione principale in Euro 103.29;

 

 

 

3. DI APPLICARE le disposizioni di cui all’art 3 comma 53 della legge

 

23.12.96 n. 662;

 

 

 

4. DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l’anno

 

2005 costituiscono conferma dell’anno 2004;

 

 

 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Ministero delle Finanze

 

Direzione Generale Finanza Locale - Div 7^ - ROMA EUR;

 

 

 

6. DI PUBBLICARE per estratto nella Gazzetta Ufficiale tale deliberazione, ai sensi del comma II, dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, come

 

modificato dal D.Lgs. 506/99;

 

 

 

7. DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi

 

dell’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgv. 267/2000, atto

 

contenente indirizzo programma e obiettivo e precisamente:

 

 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005 -

 

CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2004”.

 

 

 

 

AL DIRIGENTE III SETTORE (Affari Finanziari) ai sensi del

 

predetto articolo, sono attribuite le conseguenti procedure

 

esecutive e gestionali.