SETTORE TRIBUTI
PROPOSTA DI DELIBERA
OGGETTO: Conferma aliquota imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visto il Titolo I, Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'"Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)" e successive integrazioni e modificazioni;
Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 207 del 31/12/2002, n. 213 del 18/12/2003, n. 4 del 07/01/2005, n. 222 del 29/12/2005 e la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2007 con le quali sono state determinate le aliquote rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007;
Dato atto che l’aliquota ordinaria e quella per l’abitazione principale sono rimaste invariate (nella misura rispettivamente del 6,5 e del 5,75 per mille) dall’anno 2000 all’anno 2006 e che nell’anno 2007 l’aliquota ordinaria è stata portata dal 6,5 al 7 per mille mentre l’aliquota per l’abitazione principale è stata ridotta dal 5,75 al 5,25 per mille;
Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con atto C.C. n. 62 del 29/12/1998 e modificato con atti di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2000, n. 65 del 28/09/2001, n. 60 del 29/12/2004 e n. 67 del 29/11/2005;
Considerato che le aliquote vigenti nell'anno 2007 dovrebbero determinare un gettito d'imposta di Euro 1.175.000,00=, come risulta dal bilancio di previsione definitivamente assestato;
Stimato che l’aumento fisiologico dei fabbricati produrrebbe per il 2008, a parità di aliquote, un gettito di imposta di circa € 1.245.000 (di cui circa 20.000,00 derivante dall’accatstamento di fabbricati ex rurali);
Considerato altresì che in base al disegno di legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (finanziaria 2008) vi sarà un’ulteriore detrazione di imposta per le abitazioni principali che porterà ad una riduzione del gettito stimabile in circa € 130.000,00 con un gettito complessivo di € 1.115.000,00;
Precisato che la minore imposta che deriva dall’ulteriore detrazione di cui sopra, sarà rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello stato, ai singoli comuni, come risulta dallo stesso disegno di legge finanziaria 2008;
Ritenuto pertanto opportuno confermare le aliquote già in vigore nel 2007;
Accertato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, primo periodo del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27/12/2006, la competenza a deliberare le aliquote ICI spetta al Consiglio Comunale;
Visto l’art.1, comma 169, della medesima legge 296/2006 il quale stabilisce che in caso di mancata approvazione di apposita delibera entro il termine di legge le tariffe e le aliquote dei tributi si intendono prorogate di anno in anno;
Ritenuto tuttavia opportuno adottare uno specifico atto di conferma delle aliquote in vigore anche per esigenze pratiche degli uffici (pubblicazioni e comunicazioni a vari enti)
PROPONE
1) Di confermare, per i motivi addotti in premessa, per l'anno 2008 le stesse aliquote I.C.I. in vigore nel 2007 secondo le seguenti misure:
- 7,0 (sette) per mille l'aliquota ordinaria;
- 5,25 (cinquevirgolaventicinque) per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considera altresì abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata. Si considerano anziani le persone che hanno compiuto i 65 (sessantacinque) anni di età.
- 4 (quattro) per mille per tutti gli immobili posseduti dagli enti non commerciali rientranti nell'art. 87 lettera c) del D.P.R. 917 del 22/12/86 che hanno per oggetto esclusivo o principale l'assistenza e la cura degli anziani e non utilizzati per fini istituzionali;
- 3,9 (trevirgolanove) per mille (dall'inizio dei lavori per la durata non superiore a tre anni) a favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, nel centro storico, così come delimitato dall'art. 1 dell'Allegato B "Norme tecniche di attuazione" alla delibera di C. C. n. 37 del 24/07/1998, concernente l'Adozione del Piano Quadro del Centro Storico di Filottrano.
- 1 (uno) per mille per i nuovi fabbricati rientranti nelle categorie catastali del gruppo C, classe 1 e 3 e del gruppo D a condizione che siano utilizzati per l'effettivo esercizio di un'attività produttiva da parte di imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2008 e per la durata non superiore a 3 anni;
2) Di dare atto che per l'abitazione principale viene applicata la detrazione di Euro 103,29=, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 662 del 23/12/1996 ed ogni altra detrazione prevista dalla legge.
3) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile Settore Tributi
Dott. Cesare Giovagnetti