SETTORE TRIBUTI

 

PROPOSTA DI DELIBERA

 

 

OGGETTO: Aliquota imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006.

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE

 

 

Visto il Titolo I, Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'"Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)" e successive integrazioni e modificazioni;

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 207 del 31/12/2002, n. 213 del 18/12/2003 e n. 4 del 07/01/2005, con le quali sono state determinate le aliquote rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005;

Dato atto che l’aliquota ordinaria e quella per l’abitazione principale risultano invariate (nella misura rispettivamente del 6,5 e del 5,75 per mille) dall’anno 2000;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con atto C. C. n. 62 del 29/12/1998 e modificato con atti di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2000, n. 65 del 28/09/2001 e n. 60 del 29/12/2004;

Considerato che le aliquote vigenti nell'anno 2005 hanno determinato un gettito d'imposta di Euro 1.090.000,00=, come risulta dal bilancio di previsione definitivamente assestato;

Ritenuto necessario, in considerazione degli interventi di spesa per il 2006, determinare, mediante le aliquote ICI, un gettito d'imposta simile a quello del 2005, onde assicurare il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2006, confermando quindi le stesse aliquote del 2005;

PROPONE

1)                  Di stabilire, per i motivi addotti in premessa, per l'anno 2006, le seguenti aliquote I.C.I.:

- 6,5            (seivirgolacinque) per mille l'aliquota ordinaria;

- 5,75      (cinquevirgolasettantacinque) per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considera altresì abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata. Si considerano anziani le persone che hanno compiuto i 65 (sessantacinque) anni di età.

- 7           (sette) per mille, per gli alloggi sfitti non rientranti tra le abitazioni principali, per i quali alla data del 31/12/2005 non sia stato stipulato un regolare contratto d’affitto registrato; si considerano non locate le abitazioni per le quali non risulti presentato al comune entro il 30/06/2007 copia del contratto registrato o autocertificazione attestante la locazione; in assenza di intervenute variazioni la documantazione non va ripresentata per gli anni seguenti;         sono esclusi dall’obbligo di cui sopra (e scontano, in ogni caso, l’aliquota ordinaria) gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al 3° grado, che risultano residenti;         gli alloggi la cui decorrenza, per l’assoggettamento all’imposta, ricade nel corso dell’anno 2006, scontano l’aliquota ordinaria;

- 4           (quattro) per mille per tutti gli immobili posseduti dagli enti non commerciali rientranti nell'art. 87 lettera c) del D.P.R. 917 del 22/12/86 che hanno per oggetto esclusivo o principale l'assistenza e la cura degli anziani e non utilizzati per fini istituzionali;

- 3,9        (trevirgolanove) per mille (dall'inizio dei lavori per la durata non superiore a tre anni) a favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, nel centro storico, così come delimitato dall'art. 1 dell'Allegato B "Norme tecniche di attuazione" alla delibera di C. C. n. 37 del 24/07/1998, concernente l'Adozione del Piano Quadro del Centro Storico di Filottrano.

- 1          (uno) per mille per i nuovi fabbricati rientranti nelle categorie catastali del gruppo C, classe 1 e 3 e del gruppo D a condizione che siano utilizzati per l'effettivo esercizio di un'attività produttiva da parte di imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2006 e per la durata non superiore a 3 anni;

2)                  Di dare atto che per l'abitazione principale viene applicata la detrazione di Euro 103,29=, ai sensi dell'art. 8, comma , della Legge n. 662 del 23/12/1996.

3)                  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

 

 

Il Responsabile Settore Tributi

f.to Dott. Cesare Giovagnetti