Comune di Fabriano

PROVINCIA DI ANCONA

 

ESTRATTO

 

della deliberazione n. 115 del 19.05.2006 adottata dal Comune di Fabriano (Provincia di Ancona) in materia di aliquote I.C.I. per l’anno d’imposta 2006.

 

La Giunta Comunale

“omissis”

D E L I B E R A

 

Di adottare per l'anno 2006, ai fini I.C.I., le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:               

 

A) ALIQUOTA NOVE PER MILLE (9‰):

-         limitatamente agli immobili ad uso abitativo (categoria catastale A), ubicati nel capoluogo, non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (dal 01.01.2004);

-         limitatamente agli immobili ad uso abitativo (categoria catastale A), ubicati nelle frazioni, non locati, senza utenze attivate e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (dal 01.01.2004);

 

 

B) ALIQUOTA ORDINARIA SETTE PER MILLE (7‰):

-         per tutte le altre fattispecie che non rientrano nelle lettere A), C), D), E), comprese le aree edificabili e le abitazioni (del gruppo catastale A), ubicate nelle frazioni, che siano tenute a disposizione ed utilizzate in modo saltuario, purché arredate e con utenze attivate;

 

 

C) ALIQUOTA QUATTRO VIRGOLA SETTE PER MILLE (4,7‰):

1.      Per le unità immobiliari adibite ad "ABITAZIONE PRINCIPALE" del soggetto passivo (del gruppo catastale "A"), DETERMINANDO LA DETRAZIONE D'IMPOSTA ai fini I.C.I. in € 103,29=.

I contribuenti che hanno diritto alla detrazione d'imposta di € 103,29 per l'abitazione principale, possono detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

 

2.      Per le abitazioni concesse in uso gratuito a figli, genitori e nipoti (entro il secondo grado) senza alcuna detrazione d’imposta.

Il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare l'immobile quale abitazione principale ed avere nello stesso la residenza anagrafica. L'applicazione della presente aliquota è condizionata alla presentazione di apposita autocertificazione da parte del concedente, così come disposto dall'art. 3 del regolamento comunale di disciplina dell'ICI. 

 

3.       Per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, senza applicazione della relativa detrazione, che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse unità immobiliari non risultino né locate né abitate.

 

Per tutte le pertinenze degli immobili sopra citati, anche se distintamente iscritte in catasto, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/2 e C/6 e situate nello stesso fabbricato.

In assenza di pertinenze situate nello stesso fabbricato, si considera parte integrante dell’abitazione una sola pertinenza situata in zona limitrofa, compresa nelle categorie catastali C/2 e C/6;

 

D) ALIQUOTA CINQUE VIRGOLA OTTO PER MILLE (5,8‰):

Per le abitazioni del gruppo catastale “A” UBICATE NELLE FRAZIONI non locate, che abbiano le seguenti caratteristiche:

 

- abitazioni di categoria catastale A/4 ed A/5 con rendita catastale non superiore ad € 550,00 (esclusa la rivalutazione del 5%);

      - immobili tenuti a disposizione come seconda abitazione in aggiunta all'abitazione principale ed utilizzati in modo saltuario purché arredati e 

        con utenze attivate.

 

L’aliquota si applica per una sola seconda abitazione avente tutte le caratteristiche sopra citate ed esclusivamente a favore dei soggetti residenti nel Comune di Fabriano.

 

Per tutte le pertinenze degli immobili sopra citati, anche se distintamente iscritte in catasto, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/2 e C/6 e situate nello stesso fabbricato.

In assenza di pertinenze situate nello stesso fabbricato, si considera parte integrante dell’abitazione una sola pertinenza situata in zona limitrofa, compresa nelle categorie catastali C/2 e C/6.

 

E) ALIQUOTA DUE PER MILLE (2‰):

A favore dei proprietari che hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della legge 431/98 come di seguito specificato:

 

1) Contratto di locazione ad uso abitativo redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431 del 98);

2) Contratto di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 431/98);

3) Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria redatto in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Fabriano (art. 5, comma 1, L. 431/98);

4)  Per i fabbricati ad uso di civile abitazione (del gruppo catastale "A"), concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone controllato (ai sensi dei comma 3 e 4 della legge 431/98 e del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999), i cui contratti siano stipulati nell'ambito dell'accordo per il Comune di Fabriano tra UPPI e SUNIA - SICET - UNIAT, depositato presso il Comune di Fabriano il 17.2.2000, prot. n. 6279 del 17.2.2000;

 

Per tutte le pertinenze degli immobili sopra citati, anche se distintamente iscritte in catasto, appartenenti esclusivamente alle categorie catastali C/2 e C/6 e situate nello stesso fabbricato.

In assenza di pertinenze situate nello stesso fabbricato, si considera parte integrante dell’abitazione una sola pertinenza situata in zona limitrofa, compresa nelle categorie catastali C/2 e C/6.

 

Per l'applicazione delle aliquote di cui ai punti C) ed E), ad esclusione dell’abitazione principale e per l'applicazione dell'aliquota al sette per mille (punto B) alle abitazioni (categoria catastale A) deve essere prodotta apposita autocertificazione, secondo modelli predisposti dal Comune, entro il termine per la presentazione della  comunicazione ICI, con effetto anche per gli anni successivi, qualora permangano i requisiti indicati, pena la mancata applicazione dell'aliquota agevolata.

 

Per l'applicazione dell’aliquota di cui al punto D) deve essere prodotta apposita autocertificazione, secondo modelli predisposti dal Comune, entro il termine per la presentazione della  comunicazione ICI, con effetto anche per gli anni successivi, qualora permangano i requisiti indicati, pena la mancata applicazione dell'aliquota agevolata.

Per beneficiare dell’agevolazione, entro il 30 giugno 2007, deve quindi essere presentata l’autocertificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto “D”; l’obbligo vale anche per coloro che l’hanno già presentata per le annualità precedenti.

 

DETRAZIONE PER CASI PARTICOLARI:

Si conferma per il 2006 la maggiore detrazione d'imposta già applicata nel 2005, come segue:

 

L'importo della detrazione per l'abitazione principale è elevato a € 206,58 a favore di contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:

-     Siano titolari della sola abitazione principale più relativa pertinenza;

-    Abbiano un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2005 non superiore a:

-    € 6.713,94 se riferito a nuclei familiari composti da una sola persona;

-    € 13.427,88 più € 774,69 per ogni figlio a carico, se riferito a nuclei familiari composti dai coniugi più figli a carico;

-     Che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, con una rendita catastale rivalutata non superiore ad € 516,46, comprendendo in detto importo anche la rendita della pertinenza;

-    Siano titolari, se persona che vive da sola, di almeno il 50% della proprietà o del diritto di godimento dell'abitazione e della pertinenza;

-    Siano titolari, se coniugati, del 100% della proprietà o del diritto di godimento dell'abitazione e della pertinenza.

 

Inoltre l’importo della detrazione per l’abitazione principale viene elevato a € 150,00 qualora ricorrano congiuntamente le quattro sotto indicate condizioni:

1.      Appartenenza ad una delle seguenti categorie:

a)     disoccupato nell’anno 2005 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

b)     lavoratore posto in cassa integrazione o in mobilità nell’anno 2005 per almeno sei mesi;

c)     lavoratore con contratto di lavoro interinale o part-time;

d)     lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

  1. Reddito dell’intero nucleo familiare relativo all’anno 2005 non superiore a € 10.850,00 più € 827,00 per ogni persona a carico.
  2. Non possesso di unità immobiliari, accatastate o da accatastare, nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9.
  3. Non titolarità di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale con esclusione delle pertinenze dell’abitazione principale (questo requisito riguarda sia il richiedente sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o di eventuali quote condominiali.

 

I soggetti suddetti devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Fabriano, entro il termine per la presentazione della  comunicazione I.C.I., apposita autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti sopra riportati.

La mancata presentazione dell'autocertificazione nei termini suddetti, comporta la non applicazione dell'agevolazione ed il recupero dell'imposta, della sanzione e degli interessi.

L'agevolazione è applicata proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali il soggetto passivo è in possesso dei requisiti sopra indicati.

Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il termine per la presentazione della comunicazione I.C.I., il venir meno delle condizioni per l'applicazione della maggiore detrazione e la relativa decorrenza.

“omissis”