Delibera di Consiglio n. 23 del 01/03/2008




IL CONSIGLIO COMUNALE
 
                       (omissis...)    
                        
D E L I B E R A


1) (omissis);

2) Di determinare , giusta quanto premesso ed illustrato, per l'anno
2008, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 504 e
ss.mm.ii., le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(confermando le aliquote per l'anno 2007):

ABITAZIONI:

- aliquota ridotta al 5 per mille per gli immobili adibiti ad
abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti
nel Comune;

- aliquota ridotta al 5 per mille (con esibizione di
autocertificazione sia del comodante che del comodatario):
a) per agli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione
principale, dati in uso gratuito (anche senza formalita' contrattuali)
a parenti in linea retta sino al 6^ grado di parentela;
b) per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti
in linea collaterale limitatamente ai fratelli e sorelle ai sensi
degli artt. 75 e 76 del codice civile e dell'art. 59 del D. Lgs.vo
446/97);
c) per gli alloggi dati in uso ad altre persone con contratto
registrato di locazione o di comodato;

- aliquota al 7 per mille per:

* alloggi non locati, o per i quali non sia esibito contratto
registrato di locazione o comodato posseduti in aggiunta alla
abitazione principale o non venga resa specifica dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
in ordine alla cessione in uso gratuito come abitazione principale del
familiare in linea retta o in linea collaterale come stabilito da
disposizione regolamentari dell'ente;

- per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima
aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite;

IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI:

- aliquota ridotta al 5 per mille per:
a) per gli immobili classificabili nel gruppo catastale
"A9-A10";
b) per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "B";
c) per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "C" ad
eccezione delle pertinenze degli alloggi soggetti all'aliquota del 7
per mille;

- aliquota al 7 per mille per:
a) gli immobili classificabili nel gruppo catastale "D";
b) le aree fabbricabili;

3) Di confermare, altresi' , per l'anno 2008 la detrazione di euro
103,29 (centotre/29) sull'ammontare dell'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;

4) Di stabilire che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e' quella in cui il soggetto passivo ha la propria
residenza; pertanto, la detrazione e' riconosciuta unicamente nel caso
di identita' fra soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e la
persona che dimora abitualmente nell'unita' immobiliare. Nei casi di
immobile concesso in locazione, comodato o in uso gratuito a parenti
in linea retta o collaterale quale abitazione principale, come
stabilito da disposizioni regolamentari in materia di I.C.I., e'
confermato che il proprietario delle unita' immobiliari potra'
beneficiare della sola agevolazione della aliquota ridotta al 5 per
mille e non anche della detrazione;
(omissis)