LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DETERMINARE, giusta quanto premesso ed illustrato, per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs.vo 30.12.1992 n. 504 e ss.mm.ii., le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006:
ABITAZIONI:
- aliquota ridotta al 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune;
- aliquota ridotta al 5 per mille (con esibizione di autocertificazione sia del comodante che del comodatario):
* per gli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale, dati in uso gratuito (anche senza formalità contrattuali) a parenti in linea retta sino al 6^ grado di parentela;
* per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale limitatamente ai fratelli e sorelle ai sensi degli artt. 75 e 76 del codice civile e dell'art. 59 del D.Lgs.vo 466/97);
* per gli alloggi dati in uso ad altre persone con contratto registrato di locazione o di comodato;
- aliquota al 7 per mille per:
* alloggi non locati, o per i quali non sia esibito contratto registrato di locazione o comodato posseduti in aggiunta alla abitazione principale o non venga resa specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in ordine alla cessione in uso gratuito come abitazione principale del familiare in linea retta o in linea collaterale come stabilito da disposizioni regolamentari dell'ente;
- per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite;
IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI:
- aliquota ridotta al 5 per mille per:
* per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "A9-A10";
* per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "B";
* per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "C" ad eccezione delle pertinenze degli alloggi soggetti all'aliquota al 7 per mille;
- aliquota al 7 per mille per:
* gli immobili classificabili nel gruppo catastale "D";
* per le aree fabbricabili;
3) DI CONFERMARE, altresì , per l'anno 2006, in Euro 103,29 (centotre/29) l'importo della detrazione sull'ammontare dell'Imposta Comunale Immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
4) DI STABILIRE che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale é quella in cui il soggetto passivo ha la propria residenza; pertanto, la detrazione é riconosciuta unicamente nel caso di identità fra soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e la persona che dimora abitualmente nell'unità immobiliare.
Nei casi di immobile concesso in locazione, comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale quale abitazione principale come stabilito da disposizioni regolamentari in materia di I.C.I. é confermato che il proprietario delle unità immobiliari potrà beneficiare della sola agevolazione della aliquota ridotta al 5 per mille e non anche della detrazione.
(omissis)