LA GIUNTA MUNICIPALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni che dispone in particolare:

Art.1,  comma 1:   "A  decorrere  dall'anno  1993  é  istituita 

l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)".         

Art.6, comma  1:   "L'aliquota, in misura  unica, é   stabilita 

con  deliberazione  della  Giunta   comunale        

adottata   entro il 31 ottobre di ogni anno,        

con effetto per l'anno successivo".                 

Art.6, comma  2:   "L'aliquota deve essere deliberata in misura  

non inferiore  al 4 per mille, né  superiore       

al 6 per mille ....".                               

 

VISTO l'art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437 convertito con modificazioni nella L. 24.10.1996, n.556;

 

VISTA  la  Legge  n.  662  del  23.12.1996 e il D.L. n. 669 del

31.12.1996;                                                          

 

VISTO, in particolare, l'art. 6, sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge n. 662 del 23.12.1996, come modificato dall'art. 10, comma 12, del D.L. n. 669 del 31.12.1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 30 del 28.2.1997, che sancisce come l'aliquota debba essere deliberata in misura unica, in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;

 

VISTO il D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 40 del 17.2.1993, esecutiva ai sensi dell'art. 47 - 3' comma - della L. 142/1990, con la quale si é provveduto a determinare per l'anno 1993 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di G.M. n. 421 del 20.10.1993 e G.M. n. 504 del 26.10.1994, esecutive ai sensi dell'art. 47, 3' comma, della L. 142/1990, con la quale si é stabilito di confermare rispettivamente per l'anno 1994 e per l'anno 1995 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

 

RICHIAMATA, la deliberazione della G.M. n. 33 del 10.2.1996 con la quale si é provveduto a determinare per l'anno 1996 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

 

RICHIAMATE le deliberazioni della G.M. n. 74 del 28.2.1997 e del C.C. n. 13 del 28.2.1997 e n. 19 del 07.04.1997 con le quali si é provveduto a determinare per l'anno 1997 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e del 5,5 per mille per alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati ed alle aree fabbricabili;

 

RICHIAMATE le deliberazioni della G.M. n. 32 del 17.2.1998 e C.C. n. 21 del 06.03.1998 e n. 26 del 24.3.1998 con le quali venivano confermate anche per l'anno 1998 le aliquota I.C.I. già applicate nell'anno precedente;

 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 2 del 29.1.1999, esecutiva, con la quale venivano riconfermate anche per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili così come stabilite per l'anno 1998, secondo quanto proposto dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 21 in pari data;

 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 82 del 27.11.1998 così come modificata con atto C.C. n. 3 del 29.1.1999 con la quale é stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 91 del 29.12.1999 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento stesso in particolare dell'art. 10 co. 2 al fine di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 6^ grado di parentela;

 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 12 dell'11.2.2000 con la quale si é determinata la non applicabilità della maggiorazione e degli interessi nel caso di liquidazione I.C.I. a seguito di attribuzione della rendita definitiva;

 

RICHIAMATA infine la deliberazione C.C. n. 17 del 29.2.2000 con la quale, su proposta della Giunta Municipale n. 26 del 24.2.2000, sono state determinate per l'anno 2000 le seguenti aliquote:

 

- l'aliquota base 5 per mille;                                       

- detrazione di lire 200.000 sull'ammontare dell'Imposta Comunale Immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- estensione  dell'aliquota base del 5 per mille anche:              

* per gli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale, dati in uso gratuito (anche senza formalità contrattuali) a parenti in linea retta sino al 6^ grado di parentela, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del regolamento comunale per l'I.C.I., come modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 91 del 29.12.1999, esecutiva (con esibizione di autocertificazione sia del comodante che del comodatario);

* per gli alloggi dati in uso ad altre persone con contratto registrato di locazione o di comodato;

- aliquota elevata al 7 per mille per:                               

* ALLOGGI NON LOCATI, O PER I QUALI NON SIA ESIBITO CONTRATTO REGISTRATO DI LOCAZIONE O COMODATO (o specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla cessione in uso

gratuito a proprio familiare come abitazione principale) POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE

*  AREE FABBRICABILI;                                              

- per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite;

 

CHE con la medesima deliberazione sono state modificate alcune disposizioni regolamentari in merito agli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'imposta I.C.I.;

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 15 del 24.1.2001 e la deliberazione del C.C. n. 23 del 28.2.2001 con le quali sono state confermate le aliquote ICI anche per l'anno 2001;

 

RICHIAMATE la propria precedente deliberazione n. 13 del 24.1.2002 e la deliberazione del C.C. n. 19 del 27.2.2002 con le quali sono state determinate le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 ed é stata istituita l'aliquota del 6 per mille per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "D";

 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 19 del 27.2.2002 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (estensione dell'aliquota ridotta e non della detrazione alle abitazioni principali concesse in uso gratuito a fratelli e sorelle e riscossione diretta dell'imposta);

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 14 dell'8.2.2003 con la quale sono state determinate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 ed é stata determinata l'aliquota al 6,5 per mille per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "D";

 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2004 n. 314 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31.12.2004) con la quale é stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 al 28.2.2005;

 

VISTA la legge 28.12.2001 n. 448 (Legge finanziaria 2002), ed in particolare, l'art. 27, comma 8, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (...) e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1' gennaio dell'anno di riferimento";

 

VISTO altresì il D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), ed in particolare l'art. 42, il quale prevede che il Consiglio Comunale sia competente alla istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui competenza spetta alla Giunta;

 

RILEVATO che lo stesso D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, all'art. 172, prevede che al Bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

CHE dalle norme sopra esposte, si chiarisce una volta per tutte che il termine per l'approvazione dei bilanci ed il termine per l'approvazione della manovra tariffaria e tributaria coincidono;

 

VISTI i dati relativi alle rendite catastali aggregati per categoria utili per la programmazione delle entrate I.C.I. in occasione della programmazione per l'anno 2004 disponili presso il C.I.S. e preso atto che, ai sensi dei commi 48 e 51 della L. 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25% ai fini I.C.I.;

 

VISTO che la previsione di entrata per l'anno 2005 é quantificata in euro 516.000,00 e che la stessa concorre al finanziamento dei programmi di spesa come meglio specificati nella relazione previsionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005;

 

CHE per la determinazione della stessa si é tenuto conto dei nuovi insediamenti e delle nuove abitazioni nonché dell'adeguamento dell'imponibile tributario a seguito dell'attività di accertamento già avviata da qualche anno;

 

CONSIDERATE le nuove esigenze di bilancio ed al fine di garantire la copertura dei sia pur aumentati costi dei servizi preesistenti, nel rispetto dei previsti equilibri complessivi di bilancio si ritiene determinare per l'anno 2005 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

 

ABITAZIONI:                                                       

- aliquota ridotta al 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune;

- aliquota ridotta al 5 per mille (con esibizione di autocertificazione sia del comodante che del comodatario):

* per gli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale, dati in uso gratuito (anche senza formalità contrattuali) a parenti in linea retta sino al 6^ grado di parentela;

* per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale limitatamente ai fratelli e sorelle ai sensi degli artt. 75 e 76 del codice civile e dell'art. 59 del D.Lgs.vo 466/97);

* per gli alloggi dati in uso ad altre persone con contratto registrato di locazione o di comodato;

 

-  aliquota al 7 per mille per:                                   

* alloggi non locati, o per i quali non sia esibito contratto registrato di locazione o comodato posseduti in aggiunta alla abitazione principale o non venga resa specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in ordine alla cessione in uso gratuito come abitazione principale del familiare in linea retta o in linea collaterale come stabilito da disposizioni regolamentari dell'ente;

 

- per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite;

 

IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI:                                   

- aliquota ridotta al 5 per mille per:

* per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "A9-A10";  

* per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "B";       

* per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "C" ad eccezione delle pertinenze degli alloggi soggetti all'aliquota del 7 per mille;

 

- aliquota al 7 per mille per:                                     

* gli immobili classificabili nel gruppo catastale "D";         

-    * le aree fabbricabili;              

 

CONFERMARE la detrazione di euro 103,29 (centotre/29) sull'ammontare dell'Imposta Comunale Immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

STABILIRE che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale é quella in cui il soggetto passivo ha la propria residenza; pertanto, la detrazione é riconosciuta unicamente nel caso di identità fra soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e la persona che dimora abitualmente nell'unità immobiliare.

Nei casi di immobile concesso in locazione, comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale quale abitazione principale, come stabilito da disposizioni regolamentari in materia di I.C.I., é confermato che il proprietario delle unità immobiliari potrà beneficiare della sola agevolazione della aliquota ridotta al 5 per mille e non anche della detrazione.

 

VISTO e RICHIAMATO l'art. 52, comma 2, del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. 446, che in tema di potestà regolamentare generale, consente agli enti locali di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa norma, relativi all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi dando la possibilità di articolarle diversamente a seconda delle proprie esigenze;

 

VERIFICATA la compatibilità del minor gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota con le previsioni di bilancio per l'esercizio corrente considerata la scelta dell'ente di diminuire il carico fiscale relativamente all'ICI per alcune tipologie di immobili diversi dalla abitazione e di applicare le aliquote massime nei casi consentiti dalla legge;

 

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005);

 

VISTO il Regolamento generale per la gestione delle Entrate Comunali approvato con atto consiliare n. 81 del 27.11.1998;

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);                 

 

VISTO il parere favorevole del responsabile di ragioneria in qualità di funzionario responsabile d'imposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 

Con voti unanimi espressi in forma palese;                     

 

DELIBERA

 

1)  La  premessa forma parte integrante e sostanziale del presente

atto;                                                                

2) DETERMINARE, giusta quanto premesso ed illustrato, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005:

ABITAZIONI:                                                          

- aliquota ridotta al 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel Comune;

- aliquota ridotta al 5 per mille (con esibizione di autocertificazione sia del comodante che del comodatario):

* per gli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale, dati in uso gratuito (anche senza formalità contrattuali) a parenti in linea retta sino al 6^ grado di parentela;

* per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea collaterale limitatamente ai fratelli e sorelle ai sensi degli artt. 75 e 76 del codice civile e dell'art. 59 del D.Lgs.vo 466/97);

* per gli alloggi dati in uso ad altre persone con contratto registrato di locazione o di comodato;

 

-  aliquota al 7 per mille per:                                      

* alloggi non locati, o per i quali non sia esibito contratto registrato di locazione o comodato posseduti in aggiunta alla abitazione principale o non venga resa specifica dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in ordine alla cessione in uso gratuito come abitazione principale del familiare in linea retta o in linea collaterale come stabilito da disposizioni regolamentari dell'ente;

 

- per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite;

 

IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI:                                    

- aliquota ridotta al 5 per mille per:

* per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "A9-A10";  

* per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "B";       

* per gli immobili classificabili nel gruppo catastale "C" ad eccezione delle pertinenze degli alloggi soggetti all'aliquota al 7 per mille;

 

- aliquota elevata dall'anno 2005 dal  6,5 al 7 per mille per:

* gli immobili classificabili nel gruppo catastale "D";         

 

-  aliquota  al  7  per mille per le aree fabbricabili;           

 

3) DI CONFERMARE, altresì , per l'anno 2005, in Euro 103,29 (CENTOTRE/29) l'importo della detrazione sull'ammontare dell'Imposta Comunale Immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

4) DI STABILIRE che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale é quella in cui il soggetto passivo ha la propria residenza; pertanto, la detrazione é riconosciuta unicamente nel caso di identità fra soggetto tenuto al pagamento dell'imposta e la persona che dimora abitualmente nell'unità immobiliare.

Nei casi di immobile concesso in locazione, comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale quale abitazione principale come stabilito da disposizioni regolamentari in materia di I.C.I. é confermato che il proprietario delle unità immobiliari potrà beneficiare della sola agevolazione della aliquota ridotta al 5 per mille e non anche della detrazione.

 

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale per la relativa pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento Politiche Fiscali al seguente indirizzo: dpf.federalismofiscale finanze.it.

 

6) DI RENDERE pubblica la presente deliberazione anche mediante pubblicazione sul sito INTERNET del Comune di Castelplanio.

 

Con successiva separata votazione PALESE ed UNANIME,           

 

D E L I B E R A

 

DICHIARARE il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  

sensi dell'art. 134 - 4' comma  -  del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.     

 

LC/lc