ESTRATTO

 

Della deliberazione di Consiglio Comunale  n°18 del 03/03/2011

adottata

 dal Comune di CASTELFIDARDO (AN)

in materia di aliquote I.C.I. per l’anno di imposta 2011

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

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DELIBERA

 

 

 

-         di STABILIRE per l'anno 2011, AI SENSI DEL D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, tre ALIQUOTE, DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DIFFERENZIATE NEL MODO SEGUENTE:

 

 

a)      Aliquota - ridotta - pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; inoltre, si considerano principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado ai soli fini della aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni.

Tale aliquota va applicata alle categorie    A1 – A8 – A9 in quanto le altre categorie sono   esenti in base all’art.1 del D.L. n°93 del 27.05.2008.

 

b)      Aliquota  agevolata del 2 per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D.L.gs. n° 504/92, ai sensi dell’art.2, comma 4 della Legge 09.12.1998 n° 431, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultanti da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste ai sensi dell’accordo approvato con atto G.C. n° 29 del 07.02.2008,  con le Associazioni Uppi e Sunia, Sicet-Uniat-Ania, senza riconoscimento della detrazione.

Per permettere l’applicazione dell’aliquota agevolata, i contratti definiti in sede locale dovranno essere depositati in Comune a cura del proprietario dell’immobile locato e trasmessi al Servizio Tributi.

Inoltre è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni, tenuto conto che l’aliquota agevolata dovrà essere applicata in ragione del periodo dell’anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle previsioni della Legge n° 431/98;

 

c)      Aliquota pari al 7,00 per mille, per tutti gli altri immobili.

 

 

 

DETRAZIONI

 

 

·        Detrazione di €.118,00 per ogni unità immobiliare, considerando parti integranti dell’abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente iscritti al catasto a condizione che siano asserviti all’abitazione  e direttamente utilizzati dal contribuente;

 

·        Detrazione di €. 230,00 da applicare alle seguenti categorie:

nuclei familiari composti da un solo soggetto (over 65) e nuclei familiari in cui almeno un componente sia portatore di handicap per una percentuale non inferiore al 70%, con indicatore della situazione economica (ISE) non superiore a €. 8.500,00 (per i portatori di handicap si fa riferimento alla situazione economica del solo soggetto, non a quella dell’intero nucleo familiare)- proprietario  reale sulla sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relativa pertinenza classificabile nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse). La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà, o altro diritto reale, altre proprietà immobiliari in aggiunta dell’abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si applica in ogni caso alle sole pertinenze.

 

·        Detrazione di €. 230,00 per l’anno 2011 per i soggetti passivi facenti parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, aventi i seguenti requisiti:

 

v     Essere coniugati da non oltre un anno allo stato del 01.01.2011;

v     Essere entrambi di età inferiore a 35 anni allo stato del 01.01.2011;

v     Reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a €. 60.000,00.

 

L’applicazione del beneficio è subordinata alle condizioni che l’abitazione su cui grava l’imposta, ad esclusione delle categorie A/1 e A/8 e comprese pertinenze sia l’unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti del nucleo familiare alla data 01.01.2011. La detrazione sarà applicata al periodo dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà.

Per usufruire della detrazione al momento del pagamento della rata ICI 2011 il contribuente deve presentare apposita autocertificazione su modello predisposto dal Servizio Tributi. La richiesta  dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine previsto per il pagamento della 1^ rata ovvero della 2^ rata se hanno acquistato un diritto reale di proprietà o altro successivamente al 30.06.2011.