ESTRATTO
Della deliberazione di Consiglio Comunale n°27 del 27/03/2007
adottata
dal Comune di CASTELFIDARDO (AN)
in materia di aliquote I.C.I. per l’anno di imposta 2007
LA GIUNTA MUNICIPALE
…..omissis…...
DELIBERA
-
DI STABILIRE PER L'ANNO 2007, AI SENSI DEL D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVEMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, TRE ALIQUOTE, DELL’IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DIFFERENZIATE NEL MODO SEGUENTE:
a)
Aliquota - ridotta - pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e deisoci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale; inoltre, si considerano principali quelle abitazioni
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado ai soli fini della aliquota
agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni;
b)
Aliquota agevolata del 2 per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D.L.gs. n°504/92, ai sensi dell’art.2, comma 4 della Legge 09.12.1998 n° 431, per i proprietari che
concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultanti da residenza anagrafica,
immobili alle condizioni previste ai sensi dell’accordo verbale 19.01.2006 con le Associazioni
Uppi e Sunia, Sicet-Uniat-Ania, senza riconoscimento della detrazione.
Per permettere l’applicazione dell’aliquota agevolata, i contratti definiti in sede locale dovranno
essere depositati in Comune a cura del proprietario dell’immobile locato e trasmessi al Servizio
Tributi.
Inoltre è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni, tenuto conto che
l’aliquota agevolata dovrà essere applicata in ragione del periodo dell’anno in cui gli immobili
sono locati nel rispetto delle previsioni della Legge n° 431/98;
c)
Aliquota pari al 7,00 per mille, per tutti gli altri immobili.DETRAZIONI
·
Detrazione di €.118,00 per ogni unità immobiliare, considerando parti integrantidell’abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché
distintamente iscritti al catasto a condizione che siano asserviti all’abitazione e
direttamente utilizzati dal contribuente;
·
Detrazione di €. 230,00 da applicare per l’anno 2007 alle seguenti categorie:nuclei familiari composti da un solo soggetto (over 65) e nuclei familiari in cui almeno
un componente sia portatore di handicap per una percentuale non inferiore al 70%, con
indicatore della situazione economica (ISE) non superiore a €. 8.500,00 (per i portatori
di handicap si fa riferimento alla situazione economica del solo soggetto, non a quella
dell’intero nucleo familiare)- proprietario reale sulla sola unità immobiliare destinata ad
abitazione principale e relativa pertinenza classificabile nel gruppo catastale C/6 (garage,
rimesse, autorimesse). La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto
possiede a titolo di proprietà, o altro diritto reale, altre proprietà immobiliari in aggiunta
dell’abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si applica in ogni caso
alle sole pertinenze.
·
Detrazione di €. 230,00 per l’anno 2007, per i soggetti passivi facenti parte di unnucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, aventi i
seguenti requisiti:
Essere coniugati da non oltre un anno allo stato del 01.01.2007;
Essere entrambi di età inferiore a 35 anni allo stato del 01.01.2007;
Reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a €. 60.000,00.
L’applicazione del beneficio è subordinata alle condizioni che l’abitazione su cui grava
l’imposta, ad esclusione delle categorie A/1 e A/8 e comprese pertinenze sia l’unico
immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti
del nucleo familiare alla data 01.01.2007. La detrazione sarà applicata al periodo
dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà. il contribuente
deve presentare apposita autocertificazione su modello predisposto dal Servizio Tributi.
La richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine
previsto per il pagamento della 1^ rata ovvero della 2^ rata se hanno acquistato un diritto
reale di proprietà o altro successivamente al 30.06.2007