ESTRATTO

Della deliberazione di Consiglio Comunale n°27 del 27/03/2007

adottata

dal Comune di CASTELFIDARDO (AN)

in materia di aliquote I.C.I. per l’anno di imposta 2007

LA GIUNTA MUNICIPALE

…..omissis…...

DELIBERA

- DI STABILIRE PER L'ANNO 2007, AI SENSI DEL D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, TRE ALIQUOTE, DELL’IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DIFFERENZIATE NEL MODO SEGUENTE:

a) Aliquota - ridotta - pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei

soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare

direttamente adibita ad abitazione principale; inoltre, si considerano principali quelle abitazioni

concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado ai soli fini della aliquota

agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni;

b) Aliquota agevolata del 2 per mille, in deroga al limite minimo come stabilito dal D.L.gs. n°

504/92, ai sensi dell’art.2, comma 4 della Legge 09.12.1998 n° 431, per i proprietari che

concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, risultanti da residenza anagrafica,

immobili alle condizioni previste ai sensi dell’accordo verbale 19.01.2006 con le Associazioni

Uppi e Sunia, Sicet-Uniat-Ania, senza riconoscimento della detrazione.

Per permettere l’applicazione dell’aliquota agevolata, i contratti definiti in sede locale dovranno

essere depositati in Comune a cura del proprietario dell’immobile locato e trasmessi al Servizio

Tributi.

Inoltre è fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni, tenuto conto che

l’aliquota agevolata dovrà essere applicata in ragione del periodo dell’anno in cui gli immobili

sono locati nel rispetto delle previsioni della Legge n° 431/98;

c) Aliquota pari al 7,00 per mille, per tutti gli altri immobili.

DETRAZIONI

· Detrazione di €.118,00 per ogni unità immobiliare, considerando parti integranti

dell’abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché

distintamente iscritti al catasto a condizione che siano asserviti all’abitazione e

direttamente utilizzati dal contribuente;

· Detrazione di €. 230,00 da applicare per l’anno 2007 alle seguenti categorie:

nuclei familiari composti da un solo soggetto (over 65) e nuclei familiari in cui almeno

un componente sia portatore di handicap per una percentuale non inferiore al 70%, con

indicatore della situazione economica (ISE) non superiore a €. 8.500,00 (per i portatori

di handicap si fa riferimento alla situazione economica del solo soggetto, non a quella

dell’intero nucleo familiare)- proprietario reale sulla sola unità immobiliare destinata ad

abitazione principale e relativa pertinenza classificabile nel gruppo catastale C/6 (garage,

rimesse, autorimesse). La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto

possiede a titolo di proprietà, o altro diritto reale, altre proprietà immobiliari in aggiunta

dell’abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si applica in ogni caso

alle sole pertinenze.

· Detrazione di €. 230,00 per l’anno 2007, per i soggetti passivi facenti parte di un

nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, aventi i

seguenti requisiti:

 Essere coniugati da non oltre un anno allo stato del 01.01.2007;

 Essere entrambi di età inferiore a 35 anni allo stato del 01.01.2007;

 Reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non superiore a €. 60.000,00.

L’applicazione del beneficio è subordinata alle condizioni che l’abitazione su cui grava

l’imposta, ad esclusione delle categorie A/1 e A/8 e comprese pertinenze sia l’unico

immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti

del nucleo familiare alla data 01.01.2007. La detrazione sarà applicata al periodo

dell’anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà. il contribuente

deve presentare apposita autocertificazione su modello predisposto dal Servizio Tributi.

La richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine

previsto per il pagamento della 1^ rata ovvero della 2^ rata se hanno acquistato un diritto

reale di proprietà o altro successivamente al 30.06.2007