Comune di CASTELFIDARDO (AN)

ESTRATTO

Della deliberazione di Giunta Municipale n° 31 del 04/03/2005

A MODIFICA

Della deliberazione di Giunta Municipale n° 12 del 10/02/2005

adottata

in materia di aliquote I.C.I. per l’anno di imposta 2005

LA GIUNTA MUNICIPALE

…..omissis…...

DELIBERA

- DI STABILIRE PER L'ANNO 2005, AI SENSI DEL D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ED INTEGRAZIONI, DUE ALIQUOTE, DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI,

DIFFERENZIATE NEL MODO SEGUENTE:

a) Aliquota - ridotta - pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e

dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità

immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fissando la relativa

detrazione in Euro 118,00 per ogni unità immobiliare, considerando parti integranti

dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari

ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asserviti all'abitazione

e direttamente utilizzati dal contribuente, inoltre, si considerano principali quelle

abitazioni concesse a uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado ai soli fini

della aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni e che per l’anno 2005

sono considerate altresì abitazioni principali quelle concesse ai sensi dell’accordo

stipulato tra questo Comune e le Associazioni Uppi e Sunia, Sicet- Uniat- Ania a mezzo

dell’atto G.C. n° 68 del 13.03.2000, senza riconoscimento delle detrazioni;

Applicazione per l’anno 2005 della detrazione ICI di €. 135,00 da applicare alle

seguenti categorie:

- nuclei familiari composti da un solo soggetto (over 65) e nuclei

familiari in cui almeno un componente sia portatore di handicap

per una percentuale non inferiore al 70%, con indicatore della

situazione economica (ISE) non superiore ad €. 8.500 (per i

portatori di handicap si fa riferimento alla situazione economica

del solo soggetto non a quella dell’intero nucleo familiare), -

proprietario reale sulla sola unità immobiliare destinata ad

abitazione principale e relativa pertinenza classificabile nel

gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse). La

maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto

possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà

immobiliari in aggiunta dell’abitazione principale e relative

pertinenze. La detrazione non si applica in ogni caso alle sole

pertinenze.

b) Aliquota pari al 7,00 per mille, per tutti gli altri immobili.