Comune di CASTELFIDARDO (AN)
ESTRATTO
Della deliberazione di Giunta Municipale n° 31 del 04/03/2005
A MODIFICA
Della deliberazione di Giunta Municipale n° 12 del 10/02/2005
adottata
in materia di aliquote I.C.I. per l’anno di imposta 2005
LA GIUNTA MUNICIPALE
…..omissis…...
DELIBERA
- DI STABILIRE PER L'ANNO 2005, AI SENSI DEL D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI, DUE ALIQUOTE, DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI,
DIFFERENZIATE NEL MODO SEGUENTE:
a) Aliquota - ridotta - pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fissando la relativa
detrazione in Euro 118,00 per ogni unità immobiliare, considerando parti integranti
dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari
ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asserviti all'abitazione
e direttamente utilizzati dal contribuente, inoltre, si considerano principali quelle
abitazioni concesse a uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado ai soli fini
della aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni e che per l’anno 2005
sono considerate altresì abitazioni principali quelle concesse ai sensi dell’accordo
stipulato tra questo Comune e le Associazioni Uppi e Sunia, Sicet- Uniat- Ania a mezzo
dell’atto G.C. n° 68 del 13.03.2000, senza riconoscimento delle detrazioni;
Applicazione per l’anno 2005 della detrazione ICI di €. 135,00 da applicare alle
seguenti categorie:
- nuclei familiari composti da un solo soggetto (over 65) e nuclei
familiari in cui almeno un componente sia portatore di handicap
per una percentuale non inferiore al 70%, con indicatore della
situazione economica (ISE) non superiore ad €. 8.500 (per i
portatori di handicap si fa riferimento alla situazione economica
del solo soggetto non a quella dell’intero nucleo familiare), -
proprietario reale sulla sola unità immobiliare destinata ad
abitazione principale e relativa pertinenza classificabile nel
gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse). La
maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto
possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà
immobiliari in aggiunta dell’abitazione principale e relative
pertinenze. La detrazione non si applica in ogni caso alle sole
pertinenze.
b) Aliquota pari al 7,00 per mille, per tutti gli altri immobili.