1) Di confermare per l'anno 2009, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure differenziate:
Si considerano abitazione principale anche le pertinenze pure se classate in categorie diverse dall'abitazione e con attribuzione di autonoma rendita. Sono altresì considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.
Si reputano inoltre abitazioni principali quelle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 6^ grado di parentela. Sui fabbricati in oggetto viene applicata l'aliquota agevolata per l'abitazione principale e viene riconosciuta la detrazione di imposta di Euro 103,29.
2) Di confermare per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 la detrazione nella misura Euro 103,29.