DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
Cod. ISTAT
COM 42011
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DELIBERAZIONE NUMERO 13 DEL 16-02-05
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OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETER=
MINAZIONE DELLE ALIQUOTE DAL 1' GENNAIO 2005.
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L'anno duemilacinque il giorno sedici
del mese di febbraio alle ore 18.00, nella Residenza Municipale in
seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si e` riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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! BIAGETTI GIOVANNI SINDACO P !
! GUERRA DOMENICO VICE SINDACO P !
! CONTI ANDREA ASSESSORE P !
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Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0
Assiste in qualita` di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BARTOLINI DOTT.SSA ROSSELLA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. BIAGETTI GIOVANNI nella sua qualita` di
SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione
dell'oggetto su riferito.
L A G I U N T A C O M U N A L E
- Visto il Titolo I, Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, concernente la istituzione dell'Imposta Comunale sugli
Immobili (I.C.I.);
- Visto che gli articoli 6 e 18, primo comma, del sopracitato decreto
legislativo n. 504/92, testualmente recitano:
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.
1. L'aliquota, in misura unica, e' stabilita con deliberazione
della giunta comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni
anno con effetto per l'anno successivo.
2. L'aliquota, deve essere deliberata in misura non inferiore al
4 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze
di bilancio. Se la delibera non e' adottata nel termine di
cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 25, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e
successive modificazioni.
3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
- Verificato che l'art. 3, commi 53 e 55 della legge 662/96 ha
modificato gli articoli 6 e 8 della legge istitutiva dell'I.C.I.
(decreto legislativo n. 504/92) riguardanti, rispettivamente, la
determinazione dell'aliquota da parte dei Comuni e le riduzioni e
detrazioni dell'imposta;
- Visto che il comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (Legge Finanziaria 2002) che sostituisce il comma 16, dell'art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001),
stabilendo che "il termine per deliberare le aliquote le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, e` stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- Visto il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 che rinvia la
scadenza naturale del termine per la deliberazione dei bilanci di
previsione 2005 dei comuni dal 31 dicembre al 28 febbraio 2005;
- Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19
febbraio 2004 con la quale sono state fissate le aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2004;
- Ritenuto, in relazione alla necessita' di conciliare la complessiva
pressione fiscale con l'esigenza:
* di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni
ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;
* di assicurare l'equilibrio del bilancio 2005;
quindi di dover mantenere, in questo comune, la detta imposta nella
Atto di giunta comunale n. 13 del 16-02-2005 - Pag. 2-Comune Castelleone di Suasa
misura del 5 per mille per l'abitazione principale e la detrazione
per "prima casa" di L. 200.000, pari a Euro 103,29=;
* di fissare altresi` la detta imposta nella misura del 7 per mille
per gli immobili diversi dalle abitazioni, per quelli posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, per i terreni soggetti a tale
tributo;
- Considerato il rispetto delle disposizioni impartite dal Consiglio
di Stato, in sede giurisdizionale, della Sezione V, nella decisione
n.135 del 10 novembre 1995 con la quale stabilisce che e' illegittima
la deliberazione della Giunta Comunale che determina una certa
aliquota dell'ICI non gia' in presenza di un fabbisogno
economico-finanziario emergente ed esistente al momento, ma in
relazione a un fabbisogno futuro;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio
interessato e dal Responsabile del servizio ragioneria ai sensi
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, allegati al
presente atto;
- Ad unanimita' di voti favorevoli espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) Di determinare per l'anno 2005, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle
seguenti misure differenziate:
- 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e
relative pertinenze
- 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per quelli
posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i terreni
soggetti a tale tributo e per le aree fabbricabili.
Si considerano abitazione principale anche le pertinenze pure se
classate in categorie diverse dall'abitazione e con attribuzione di
autonoma rendita. Sono altresi` considerate pertinenze dell'abitazione
principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina.
Si reputano inoltre abitazioni principali quelle unita` immobiliari
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 6^ grado di
parentela. Sui fabbricati in oggetto viene applicata l'aliquota
agevolata per l'abitazione principale e viene riconosciuta la
detrazione di imposta di Euro 103,29.
2) Di applicare la detrazione per "prima casa" nella misura Euro
103,29, pari a L. 200.000=Euro 103,29.
3) Di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza.
Atto di giunta comunale n. 13 del 16-02-2005 - Pag. 3-Comune Castelleone di Suasa
PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000 N.267
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA:
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Determinazione delle
aliquote dal 1' gennaio 2005.
PARERE TECNICO
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione di cui all'oggetto per quanto di esclusiva
competenza limitatamente ai compiti connessi all'esercizio delle
proprie mansioni.
Castelleone di Suasa, li' 16 Febbraio 2005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franceschetti Rag. Gabriella
PARERE CONTABILE
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole sulla
proposta di deliberazione di cui all'oggetto per quanto di esclusiva
competenza limitatamente ai compiti connessi all'esercizio delle
proprie mansioni.
Castelleone di Suasa, li' 16 Febbraio 2005
IL RAGIONIERE COMUNALE
Franceschetti Rag. Gabriella
Atto di giunta comunale n. 13 del 16-02-2005 - Pag. 4-Comune Castelleone di Suasa
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE Il Segretario
BIAGETTI GIOVANNI BARTOLINI DOTT.SSA ROSSELLA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
li, 23-02-05 Il Segretario
BARTOLINI DOTT.SSA ROSSELLA
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ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata
data di inizio pubblicazione, e' divenuta esecutiva il 05-03-05
Il Segretario
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