COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI
PROVINCIA DI ANCONA
ATTO DELIBERATIVO C.C. N. 4 DEL 21/03/2009
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto del Ministro Dell’Interno in data 19/12/2008, il quale
ha differito al 31/03/2009 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2009;
Visto l’art. 151 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive
modificazioni ;
Visto l’art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008,
come modificato dall’art. 77 bis comma 30 della legge 133/2008 di
conversione del D.L.112/2008;
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale
stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione.Dette deliberazioni , anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di
riferimento.In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Visto che in relazione al disposto dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 30 dicembre
1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 156 della Legge 27/12/2006
n. 296, in vigore dall’1/1/2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle
competenze del Consiglio Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 con cui e' stata
istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto altresì il comma 53 dell'art. 3 della Legge 23/12/1996 n.
662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", il quale
apporta delle modifiche al decreto 504/92;
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 relativo a:
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali";
Vista la Legge 27 dicembre 2002 n. 289 relativa a : "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003);
Vista la Legge 24 dicembre 2003 n. 350 relativa a: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2004);
Vista la Legge 30 dicembre 2004 n. 311 relativa a “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2005);
Vista la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 recante: “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato
(Legge Finanziaria 2006);
Vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante: “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge Finanziaria 2007);
Visto piu’ precisamente l’art. 1 comma 156 della Legge 296/2006
il quale testualmente recita: “All’articolo 6 ,comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la parola :”comune”
è sostituita dalla seguente: “consiglio comunale”;
Visti altresì i commi 173-174 -175 dell’art. 1 della Legge 296/2006, i quali
apportano delle modifiche alla disciplina dell’imposta comunale
sugli immobili;
Vista la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante: “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008);
Vista la Legge 22 dicembre 2008 n. 203 recante : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009);
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 19/12/1998 con la quale si e'
provveduto ad approvare il regolamento per la disciplina dell'imposta
comunale sugli immobili;
Vista altresi` la deliberazione C.C. n. 10 del 30/3/2000 con la quale
e' stato disposto di modificare l'art. 10 del regolamento per la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
Vista la deliberazione C.C. n. 13 del 23/2/2002 con la quale e' stato
modificato e adeguato alla nuova moneta "Euro" il regolamento per la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 23/2/2008 avente ad oggetto: “Regolamento
per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili: modifiche”;
Vista la deliberazione C.C. n.13 del 27/2/1999 , con la quale e' stata
determinata e disciplinata l'aliquota ICI per l'anno 1999;
Vista la deliberazione C.C. n. 11 del 30/3/2000 con la quale e' stata
determinata e disciplinata l'aliquota ICI per l'anno 2000;
Vista la deliberazione G.C. n. 11 del 20/01/2001 con la quale e' stata
determinata e disciplinata l'aliquota ICI per l'anno 2001;
Vista la deliberazione G.C. n. 8 del 19/01/2002 con la quale e' stata
determinata e disciplinata l'aliquota ICI per l'anno 2002;
Vista la deliberazione G.C. n. 15 del 19/2/2003 con la quale e' stata
determinata e disciplinata l'aliquota ICI per l'anno 2003;
Vista la deliberazione G.C. n. 13 del 14/2/2004 con la quale e’ stata
determinata e disciplinata l’aliquota ICI per l’anno 2004;
Vista la deliberazione G.C. n. 17 del 22/01/2005 con la quale è stata
determinata e disciplinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005;
Vista la deliberazione G.C. n. 16 del 18/2/2006 con la quale è stata
determinata e disciplinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2006;
Vista la deliberazione C.C. 5 del 29/3/2007 con la quale è stata determinata
e disciplinata l’aliquota ICI per l’anno 2007;
Vista la deliberazione G.C. n. 21 del 16/2/2008 con la quale è stato deliberato
di proporre al Consiglio Comunale di determinare e disciplinare l’aliquota
ICI per l’anno 2008, riducendo dal 7 al 6 per mille l’aliquota per l’abitazione
principale, allo scopo di iniziare gradualmente la diminuzione della pressione
fiscale nei confronti dei cittadini;
Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 16/2/2008 con la quale è stata determinata
E disciplinata l’aliquota per l’anno 2008;
Vista la deliberazione G.C. n. 21 del 31/1/2009 con la quale è stato deliberato
Di proporre al Consiglio Comunale di determinare e disciplinare l’aliquota
ICI per l’esercizio 2009, nella stessa misura dell’anno 2008;
Dato atto che l’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 126/2008 ha abolito,
a partire dal 2008, l’ICI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo,comprese quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento
o delibera comunale vigente alla data del 29/5/2008;
Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9
(signorili,ville e castelli);
Visto il protocollo di intesa tra le organizzazioni sindacali e il Comune di San Paolo di Jesi, datato 17/2/2009;
Ritenuto di dover deliberare in merito;
Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49
del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
Acquisito il visto di conformita' del Segretario Comunale reso in
esecuzione del provvedimento sindacale emesso ai sensi della lettera
d) dell'art.97 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;
Con la seguente votazione resa nei modi e forme di legge:
OMISSIS...
D E L I B E R A
1) Di determinare e disciplinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio
2009 nel modo seguente:
ABITAZIONE PRINCIPALE : Aliquota 6 per mille
(ex c.2 art. 10 regolamento Detrazione EURO 103,29
disciplina I.C.I.)
ALTRI IMMOBILI DIVERSI
DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE : Aliquota 7 per mille
ABITAZIONE LOCATA
(art.4 D.L.437/96 conv.
in L. 556/96)
CON CONTRATTO REGISTRATO
A UN SOGGETTO CHE LA
UTILIZZI COME ABITAZIONE
PRINCIPALE : Aliquota 7 per mille
ABITAZIONE CONCESSA IN USO
GRATUITO,A TITOLO DI ABITA-
ZIONE PRINCIPALE, A PARENTI
IN LINEA RETTA FINO
AL PRIMO GRADO : Aliquota 7 per mille
(ART.10 COMMA 2 REGOLAMENTO Detrazione EURO 103,29
DISCIPLINA I.C.I.)
UNITA’ IMMOBILIARI POSSEDUTE
DA FAMIGLIE CON SOGGETTI IN
SITUAZIONE DI HANDICAP RICONOSCIUTO
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA
LEGGE 104/92 ED ACCERTATO AI SENSI
DELL’ART. 4 DELLA STESSA LEGGE.
L’AGEVOLAZIONE E’ INDIPENDENTE DAL
REDDITO COMPLESSIVO DELLA FAMIGLIA.
IL SOGGETTO IN SITUAZIONE DI HANDICAP
DEVE ESSERE PRESENTE ALL’INTERNO
DELLA GAMIGLIA ANAGRAFICA: Aliquota 5 per mille
Detrazione 103,29
2) Di stabilire che alle pertinenze dell'abitazione principale
anche se classate in categoria diversa dall'abitazione con
attribuzione di autonoma rendita catastale si applicano le aliquote
previste per la stessa abitazione principale con le limitazioni
fissate dall'art. 10 del regolamento per la disciplina dell'imposta
comunale sugli immobili;
3) Di dare atto che l’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 126/2008
ha abolito, a partire dal 2008, l’ICI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, comprese quelle ad essa assimilate dal Comune con
regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29/5/2008;
Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari di categoria catastale
A1, A8 e A9 (signorili, ville e castelli)
4) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 58 comma 4^ del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
5) di dichiarare con successiva votazione resa nei modi e
forme di legge:
OMISSIS....
il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 134 u.c. del D.L.vo 267/2000, al fine dell'approvazione
definitiva del bilancio di previsione esercizio finanziario 2009.